STUDI DI SETTORE – CENTRALITa’ DEL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE E NOVITa’ DELLO STUDIO TG69U PER L’EDILIZIA
Nell’ambito degli studi di settore (di cui agli artt.
62-sexies del DL 331/1993 e 10 della legge 146/1998),
i contribuenti che dichiarino un ammontare di ricavi rientrante, in base alle
risultanze dello studio, all’interno del ed. “intervallo di confidenza”,
potranno essere accertati unicamente in via residuale.
Inoltre, con riferimento alle riduzioni dei ricavi
stimati dallo studio, concesse in sede di contraddittorio, gli Uffici sono
tenuti ad assicurare ai contribuenti una valutazione che rispecchi la
situazione concreta dell’impresa, senza operare riduzioni “standardizzate”.
Questi i principali chiarimenti sulle modalità
applicative degli studi di settore, forniti dall’Amministrazione finanziaria
nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, che dovrebbero
essere recepiti in una prossima circolare, in corso di emanazione.
1. Intervallo di confidenza
Con riferimento al c.d. “intervallo di confidenza”,
ossia la scala di valori tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di
settore ed il ricavo minimo ammissibile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che:
- i contribuenti, ritenuti non congrui in base allo
studio di settore, che si collocano, con riferimento ai ricavi dichiarati,
“naturalmente” all’interno di tale intervallo, possono essere selezionati dagli
Uffici, ai fini dell’accertamento, unicamente in via residuale, ossia dopo che
siano state valutate le posizioni reddituali delle imprese che presentano
scostamenti di valore più elevato rispetto ai ricavi o compensi stimati dallo
studio.
Infatti, il carattere residuale dell’accertamento è
giustificato dal fatto che scostamenti di scarsa rilevanza non sono in grado di
integrare le “gravi incongruenze”(ai sensi dell’ari 62-sexies. del DL 331/1993) tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente
desumibili dagli studi di settore (cfr. anche C.M. n.31/E/2007).
Tale impostazione appare coerente con l’orientamento
espresso dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.5/E/2008, la quale ha
precisato che, in questa ipotesi, i ricavi dichiarati possono essere
considerati in linea con le risultanze dello studio di settore di appartenenza,
in quanto i valori rientranti nell’intervallo di confidenza hanno un’elevata
probabilità di rappresentare i ricavi fondatamente attribuibili a tali
soggetti;
- i contribuenti non congrui, che decidano di adeguare
i propri ricavi reali, inferiori al ricavo minimo ammissibile previsto dallo
studio, ad un valore compreso in tale intervallo, devono giustificare la scelta
operata, a richiesta degli Uffici;
- i soggetti che dichiarino, anche per effetto
dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori ai ricavi puntuali stimati
dallo studio di riferimento (ossia al “livello di congruità’”, di cui all’art.
10. comma 4-bis, della legge 146/1998), tenuto conto dei valori risultanti
dagli indici di coerenza e dagli Indicatori di Normalità Economica (INE), non
possono essere oggetto di rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai
fini delle imposte sul reddito e dell’IVA, nell’ipotesi in cui l’ammontare dei
ricavi non dichiarati sia inferiore ad una determinata soglia, fissata dal
medesimo art. 10, comma 4-bis, della legge 146/1998.
2. Contraddittorio con il contribuente
L’Agenzia delle Entrate, ribadendo l’importanza del
contraddittorio con il contribuente che, in tale sede, può giustificare il
disallineamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio
di settore, ha chiarito che:
- gli Uffici devono «adeguare i ricavi o compensi
calcolati dallo studio alla concreta situazione del contribuente», cosicché le
riduzioni dei ricavi stimati, che verranno concesse, non dovranno essere
“standardizzate”, ma «andranno, eventualmente, applicate, qualora sussistano le
condizioni, in modo differenziato, con riferimento al singolo specifico caso»;
- le “Note tecniche e metodologiche”, allegate ai
modelli 2008 per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di
settore, relativi al periodo d’imposta 2007, che contengono indicazioni sul
funzionamento dello studio, degli INE, e sui relativi risultati, in termini di
congruità, nonché sulle variabili relative ai singoli gruppi omogenei,
forniscono al contribuente elementi sufficienti per poter sostenere la propria
posizione in contraddittorio.
3. Novità dello studio TG69U per l’edilizia
Si segnala, infine, che, per il periodo d’imposta
2007, l’art. 1, comma 6, del D.M. 6 marzo 2008 ha inserito nello studio di
settore TG69U - una modifica al fattore correttivo che incide sulla stima dei
ricavi, e che si riferisce alle rimanenze finali valutate a costo (art.92-93
del D.P.R. 917/1986).
In tal ambito, infatti, a partire dal periodo
d’imposta 2006, nella funzione di ricavo relativa a tale studio è stato
introdotto un correttivo, che consente, nel caso di incremento delle rimanenze
finali rispetto a quelle iniziali (entrambe valutate a costo) di ridurre, in
sostanza, i ricavi stimati, in maniera proporzionale all’incremento delle rimanenze
finali, che, per il 2006, è stato rapportato ai costi complessivi sostenuti
nell’anno.
La riduzione dei ricavi può essere totale unicamente
qualora tutti i costi sostenuti nell’anno abbiano dato origine a rimanenze
finali, e nessun ricavo sia stato conseguito in seguito alla vendita di
immobili.
Diversamente, come chiarito dalla C.M. n. 44/E del 29
maggio 2008, la citata modifica alla funzione di ricavo, operante per il 2007,
consente di rapportare l’incremento delle rimanenze finali ai soli costi attinenti
alla produzione, riducendo, di conseguenza, ulteriormente l’importo dei ricavi
stimati dallo studio.
A tal fine, i contribuenti devono inserire specifiche
informazioni nel quadro X del modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dello studio TG69U, allegato ad UNICO 2008, quali:
- le spese per il personale non direttamente impiegato
nella produzione (rigo X3);
- gli interessi ed oneri finanziari non afferenti alla
produzione (rigo X4);
- gli altri costi ed oneri non afferenti alla
produzione (ad esempio, spese generali amministrative, spese di vendita, costi
di ricerca e sviluppo ecc. - rigo X5).
Tali informazioni aggiuntive vengono utilizzate
unicamente nei confronti dei contribuenti che non risultino congrui rispetto
allo studio di settore (a condizione che l’impresa sia, però, coerente con gli
INE).
La riduzione dei ricavi stimati non è, però,
automatica, ma diventa efficace, su richiesta del contribuente, successivamente
al controllo, da parte degli Uffici finanziari in sede di contraddittorio,
della correttezza dei dati indicati nelle voci sopra descritte del quadro X.
Un’ulteriore novità riguarda la compilazione del quadro F (“elementi
contabili”) del citato modello per lo studio TG69U-2008, relativamente alla voce
F29 (“valore dei beni strumentali”).
Infatti, nelle istruzioni di tale modello viene
chiarito che, nell’ipotesi di beni strumentali posseduti per un tempo inferiore
all’anno, il relativo valore deve essere commisurato ai giorni effettivi di
possesso del bene.
Per il periodo d’imposta 2006, invece, tale valore
veniva determinato con riferimento ai beni strumentali esistenti alla data di
chiusura del periodo d’imposta, senza tener conto della durata del possesso.
Da ultimo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate,
nel corso del citato incontro con la stampa specializzata, ha fornito
chiarimenti sull’operatività’ degli INE, di cui all’ari 1, comma 14, della
legge 296/2006, applicabili agli studi di settore che non sono stati
revisionati nel periodo d’imposta 2007 (tra cui lo studio di settore TG69U).
In particolare, è stato chiarito che, in tale ipotesi,
lo studio di settore tiene conto degli INE fornendo un unico risultato in
termini di congruità e di normalità economica, pari al maggiore tra:
- il livello minimo risultante dall’applicazione dello
studio di settore, tenendo conto delle risultanze degli INE;
- il livello puntuale di riferimento risultante
dall’applicazione dello studio di settore, senza applicazione delle risultanze
di tali indicatori.