REVERSE CHARGE - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO
(Risoluzione 16/6/08, n. 245/E)
In merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di istallazione e manutenzione di
impianti antincendio, occorre distinguere a seconda che gli interventi
interessino un immobile ovvero altra tipologia di beni:
- (interventi su un immobile) ove ricorrono gli altri
requisiti previsti dall’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, è applicabile il
regime del reverse charge (l’attività può essere
correttamente inquadrata nella voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004,
corrispondente alla voce 43.22.03 della Tabella ATECO 2007);
- (interventi su beni diversi dagli immobili, quali
imbarcazioni, piattaforme galleggianti) l’IVA deve essere applicata in base
alle ordinarie regole di fatturazione: l’attività non è riconducibile al
settore edile.
In particolare, per quanto concerne la manutenzione
degli estintori, delle manichette e delle maschere, i relativi subappalti
devono essere assoggettati al regime dell’inversione contabile solo
nell’ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte
di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione si
inserisca nel quadro della manutenzione dell’intero impianto.