REVERSE CHARGE - FORNITURE DI BENI CON POSA IN OPERA
(Risoluzione 16/6/08, n. 246/E)
Il contratto per l’erogazione delle prestazioni di
servizi edili cui si applica il reverse charge può
avere la struttura dell’appalto oppure della prestazione d’opera, mentre non
può consistere nella fornitura di beni con posa in opera: in tal caso,
l’operazione concretizzerebbe non una prestazione di servizi ma una cessione di
beni, in cui la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.
Ai fini della qualificazione del rapporto giuridico
come contratto d’appalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in opera è
necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attributo dalla parti al contratto, bensì agli
effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse,
espressa dalla clausole contrattuali.
In base a ciò, l’Agenzia delle Entrate illustra la
disciplina IVA applicabile:
- all’attività di semplice posa in opera dei materiali
prodotti - riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e,
pertanto, la prestazione deve essere assoggettata ad IVA con le modalità
ordinarie (il reverse charge non può trovare
applicazione nemmeno nel caso in cui la posa in opera dei beni ceduti sia
effettuata da soggetti terzi sulla base di un contratto di appalto o subappalto
affidato dalla società: in tale ipotesi, nei confronti del proprio committente
la società effettua cessioni di beni e non prestazioni di servizi);
- attività consistente nella realizzazione di beni
diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati - si è in
presenza di un’attività ulteriore rispetto a quella manifatturiera, pertanto,
se quest’ulteriore attività è inquadrabile tra quelle del settore edile, ai
sensi della tabella ATECO 2007, in presenza delle altre condizioni di legge,
per le operazioni ad essa riconducibili trova applicazione il meccanismo
dell’inversione contabile.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di
fatturazione delle operazioni effettuate in presenza di un’associazione
temporanea d’impresa (ATI), in linea di principio l’ATI è - civilisticamente
e fiscalmente - un soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo
soggetto di diritto (cfr. risoluzione n. 172/E/2007). Solo quando l’ATI assume
funzione esterna e, dunque, soggettività giuridica, gli obblighi di
fatturazione devono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente
rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto.
L’inversione contabile non opera nel caso in cui l’ATI
si pone come appaltatore diretto e l’esecuzione delle opere è rimessa alle
singole imprese associate, in quanto tra quest’ultime e la capogruppo non si
configura un contratto di subappalto bensì di mandato.