AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - APPLICABILITa' ALLE PERTINENZE
(Risoluzione 26/6/08, n. 265/E)
L’agevolazione c.d. «prima casa», prevista dall’art.
69, legge n. 342/2000 (che consente l’assolvimento dell’imposta ipotecaria e
catastale in misura fissa - 168 euro per ciascun tributo) può trovare
applicazione anche per il trasferimento delle pertinenze, laddove sia di fatto
dimostrabile dal richiedente - anche sulla base della dimensione e del valore
catastale - che tra gli stessi ed il bene principale ricorra un rapporto
economico-giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale.
La sussistenza del vincolo pertinenziale
presuppone l’esistenza dei seguenti requisiti:
- elemento soggettivo - la volontà manifestata dal
proprietario della cosa principale (o dal titolare di un diritto reale sulla
stessa) di creare un vincolo di strumentalità e di complementarietà funzionale
tra il bene ed un’altra cosa;
- elemento oggettivo - la destinazione durevole ed
attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra ai fini del miglior
uso di quest’ultima.
Con particolare riferimento all’elemento oggettivo -
che si caratterizza per l’instaurazione protratta nel tempo di un rapporto di
complementarietà economico-giuridica, fondato sulla subordinazione funzionale
di un bene rispetto alla cosa principale - il bene posto in rapporto pertinenziale, pur conservando la propria natura e
individualità fisica, è assoggettato, in modo attuale e permanente, a servizio
o ornamento di un’altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione
ovvero per aumentarne il decoro.
Laddove manchi il vincolo di accessorietà, ovvero non
sia durevole, manca anche il rapporto pertinenziale.
In definitiva, la ricorrenza dell’elemento oggettivo
riferito al vincolo pertinenziale si fonda su
motivazioni economico-giuridiche e funzionali, in base alle quali la pertinenza
rende possibile una migliore utilizzazione ovvero aumenta il decoro del bene
principale.
Nella fattispecie oggetto di interpello, due ampi
locali - classificati rispettivamente nelle categorie catastali C/2 (soffitta rispostiglio) e C/6 (garage-autorimessa) - sono destinati
al servizio e all’ornamento di un
immobile ad uso abitativo di cinque vani.
In sede di interpello, tuttavia, non è possibile
stabilire se le pertinenze svolgono effettivamente una funzione volta a
migliorare l’utilizzazione dell’unità abitativa ovvero ad aumentarne il decoro,
né determinare se le due pertinenze (tenuto conto delle loro dimensioni e
valore catastale) comportano, secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969,
la classificazione tra gli immobili di lusso del bene principale.