INPS
- LEGGE N° 335/1995 - IMPORTO MASSIMALE ANNUO - BASE CONTRIBUTIVA E
PENSIONABILE
Con
effetto dal 1° gennaio 1999 è fissato in L. 141.991.000 (73.332,23 euro) il
massimale della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma
18, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Come
noto, la norma suddetta ha introdotto un massimale annuo della base
contributiva e pensionabile, fissato, per l'anno 1996, in misura pari a Lire
132.000.000.
Tale
misura è soggetta a rivalutazione annuale sulla base dell'indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che per l'anno 1999 è
risultato pari a 1,8 punti percentuali; la variazione predetta, applicata al
valore in vigore per il 1998 (pari a L. 139.480.000), dà luogo, per il periodo
dal 1° gennaio 1999, all'importo, sopra indicato, pari a L. 141.991.000.
È'
opportuno rammentare che il massimale riguarda unicamente la contribuzione
pensionistica (in particolare l'aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti comprensiva dell'aumento 0,70 ex GE.S.CA.L 32,70%, di cui 23,81 a carico azienda e 8,89 a carico lavoratore
; e l'aliquota aggiuntiva 1% a carico lavoratore sulla retribuzione annua
eccedente L. 65.280.000, importo fissato con effetto dal 1° gennaio 1999) e
trova applicazione:
-
per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono dal 1°
gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie;
-
per i lavoratori, già iscritti alle predette forme, che esercitano la facoltà
di opzione per il nuovo sistema di calcolo contributivo della pensione
introdotto dalla legge n. 335/1995. L'opzione può essere esercitata, ai sensi
dell'art. 1, comma 23, legge citata, a condizione che il lavoratore abbia
maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui
almeno cinque nel sistema medesimo. Ne deriva che i lavoratori in parola
potranno esercitare l'opzione a decorrere dal 2001.
L'importo
in parola è stato - comunicato dall'INPS con la circolare n° 15 del 29 gennaio
1999 -