IVA - COSTRUZIONE DI IMMOBILI CON FINALITa' DI INTERESSE COLLETTIVO
(Risoluzione 13/6/08, n. 243/E)
Per l’applicazione anche ad edifici diversi da quelli
espressamente indicati dalla legge, del beneficio fiscale consistente
nell’aliquota IVA agevolata del 10% (prevista per la costruzione di caserme,
scuole, ospedali e simili) è necessario fare riferimento alle finalità di
interesse collettivo perseguite attraverso l’attività svolta in tali immobili.
L’esercizio di attività volte al perseguimento di
finalità di interesse collettivo, inoltre, deve trovare rispondenza nelle
caratteristiche strutturali dell’immobile quali risultano al momento di
effettuazione dell’operazione.
Potendosi qualificare «caserma» la costruzione eretta
per l’abitazione, l’istruzione e l’educazione delle truppe in periodi in cui le
stesse non sono direttamente impegnate in attività operative, ma in compiti di
addestramento ed altre mansioni genericamente riconducibili alle finalità
istituzionali delle forze facenti parte dell’apparato militare dello Stato, ne
consegue che un immobile può considerarsi assimilabile ad una caserma quando
presenti caratteristiche strutturali e funzionali analoghe a quelle descritte e
non costituisca, invece, un complesso immobiliare da destinare ad uffici.