INAIL - MODALITA' DI TENUTA DEI
LIBRI OBBLIGATORI IN CASO DI DISTACCO DI LAVORATORI
Con la nota n. 5465/2008,
il cui testo è a disposizione presso i nostri uffici, l’Inail, a seguito di
precise richieste di chiarimenti avanzate dall’Ance, ha fornito alcune
importanti indicazioni in merito alla tenuta del libro presenze ed ai relativi
obblighi di aggiornamento in caso di distacco di lavoratori.
In particolare si rileva
che, fermo restando che il lavoratore distaccato deve comunque essere iscritto
sui libri del datore di lavoro distaccante e che il relativo trattamento
economico e contributivo nonché il pagamento del premio assicurativo restano in
capo al medesimo distaccante, gli obblighi inerenti le rilevazioni e le
trascrizioni delle presenze, con particolare riguardo alle ore di lavoro
effettate dal lavoratore distaccato, competono al datore di lavoro distaccatario.
Lo stesso Istituto
assistenziale, infatti, ha confermato che, proprio per la necessità di
consentire al personale ispettivo di verificare i tempi di lavoro ed
individuare puntualmente il personale occupato sul luogo di lavoro, tale
rilevazione deve necessariamente essere a cura del distaccatario,
il quale, ad ogni modo, é tenuto a comunicare al distaccante, per consentirgli
i relativi adempimenti economici, i dati relativi alle ore lavorate dal
lavoratore distaccato.