MINISTERO DEL LAVORO - PERMESSI RETRIBUITI IN CASO DI “GRAVE INFERMITa'” DEL CONIUGE O DEL PARENTE - INTERPELLO N. 16/2008

 

In risposta ad uno specifico interpello (n. 16/2008 del 10 giugno 2008), il Ministero del Lavoro ha fornito un’interpretazione del concetto di “grave infermità” richiamato dall’art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2008, n. 53, che prevede il diritto del lavoratore ad un permesso retribuito, di tre giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente (tale in base a risultanze anagrafiche). In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento della sua prestazione.

Al riguardo, dunque, secondo il predetto Dicastero, in assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di “grave infermità” (previsto con riferimento ai soli congedi per gravi motivi di cui al comma 2 della medesima norma), il richiedente, al fine di fruire del diritto di cui trattasi, dovrebbe fornire “una certificazione di accertamento clinico-diagnostico, rilasciata dalla competente struttura medico-legale, la quale potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche”.