MINISTERO DEL LAVORO - PERMESSI
RETRIBUITI IN CASO DI “GRAVE INFERMITa'” DEL CONIUGE
O DEL PARENTE - INTERPELLO N. 16/2008
In risposta ad uno
specifico interpello (n. 16/2008 del 10 giugno 2008), il Ministero del Lavoro
ha fornito un’interpretazione del concetto di “grave infermità” richiamato
dall’art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2008, n. 53, che prevede il diritto
del lavoratore ad un permesso retribuito, di tre giorni lavorativi all’anno, in
caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente (tale in base a risultanze
anagrafiche). In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento della sua prestazione.
Al riguardo, dunque,
secondo il predetto Dicastero, in assenza di riferimenti legislativi che
forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di
“grave infermità” (previsto con riferimento ai soli congedi per gravi motivi di
cui al comma 2 della medesima norma), il richiedente, al fine di fruire del
diritto di cui trattasi, dovrebbe fornire “una certificazione di accertamento clinico-diagnostico, rilasciata dalla competente struttura
medico-legale, la quale potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura
dell’infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente
da strutture sanitarie pubbliche”.