DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 - MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DEL LAVORO - PRIMI CHIARIMENTI
Il Decreto Legge n. 112 del
25 giugno 2008, pubblicato nel s.o. n. 152 della
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno, prevede rilevanti novità in materia di
disciplina dei rapporti di lavoro. Di seguito si pubblica una sintesi di una
nota di Confindustria con le principali modifiche di interesse per il settore
edile, con riserva di riprendere con successive comunicazioni gli aspetti che
richiedono approfondimenti specifici.
In generale le principali
novità contenute nel decreto legge in commento sono:
- la modifica la disciplina
del lavoro a termine;
- una nuova disciplina sul
libro unico del lavoro;
- la modifica la disciplina
dell’orario di lavoro;
- la modifica la disciplina
dell’apprendistato;
- la razionalizzazione il
processo del lavoro;
- l’abrogazione della legge
n. 188 del 2007 sulle dimissioni volontarie;
- il ripristino della
facoltà per il datore di lavoro di coprire l’aliquota di collocamento
obbligatorio mediante affidamento di commesse alle cooperative sociali;
- il ripristino del lavoro
intermittente;
- l’abrogazione della
previsione della finanziaria per il 2007 che demandava al Ministero del Lavoro
l’emanazione di un decreto legislativo di disciplina degli indici di congruità;
- l’abrogazione della
previsione di aumenti contributivi per i contratti part - time
“inferiori” a 12 ore settimanali;
- l’abrogazione della
sanzione a carico dei datori di lavoro in caso di lavoratori impiegati in
appalto/subappalto e non muniti di tessera di riconoscimento;
- l’abrogazione delle leggi
sul collocamento dello spettacolo;
- l’abrogazione della
conservazione dei registri dell’orario di lavoro degli autotrasportatori.
Contratto a tempo
determinato (art. 21)
Modifiche alla disciplina
vigente:
- la norma conferma
esplicitamente che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine possono essere riferibili
anche all’attività ordinaria del datore di lavoro, contrastando, in tal modo,
un avverso indirizzo giurisprudenziale (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001);
- la contrattazione
collettiva, ad ogni livello, potrà prevedere una disciplina derogatoria al limite
temporale massimo cumulato di durata di rapporto con contratti a termine
fissato in 36 mesi (art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001);
- la contrattazione
collettiva, ad ogni livello, potrà prevedere una differente disciplina del
diritto di precedenza spettante al lavoratore a termine nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi
12 mesi (art. 5, comma 4 quater, d.lgs. n. 368/2001).
Orario di lavoro (art.
41)
Le innovazioni in materia
sono:
- viene introdotta una
definizione di lavoratore notturno che, a conferma della interpretazione che
abbiamo sempre sostenuto, stabilisce che è lavoratore notturno colui che svolge
attività lavorativa per almeno tre ore durante il periodo notturno per 80
giorni lavorativi all’anno (art. 1, comma 2, lett. e), n. 2, d.lgs. n.
66/2003);
- la definizione di
lavoratore mobile, intendendosi come tale qualsiasi lavoratore impiegato quale
membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua
servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di
terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non
ferroviario (art. 1, comma 2, lett. h), d.lgs. n. 66/2003);
- l’esclusione dal campo di
applicazione del d. lgs. n. 66 del 2003 anche per gli
addetti ai servizi di vigilanza privata (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 66/2003);
- la possibilità che il
riposo giornaliero possa essere fruito in modo non consecutivo anche per chi
osserva il regime di reperibilità (e non solo più per chi svolge attività
frazionate durante il giorno) (art. 7, d.lgs. n. 66/2003);
- la previsione in base
alla quale il periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive è
calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (art. 9, comma 1,
d.lgs. n. 66/2003).
Il provvedimento stabilisce
che tra le eccezioni alla disposizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive,
rientrano anche le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore
cambi non solo il turno ma anche squadra e non possa usufruire, tra la fine del
servizio anche di un turno oltre che di una squadra e l’inizio del successivo,
di periodi di riposo giornaliero o settimanale (art. 9, comma 2, lett. a),
d.lgs. n. 66/2003).
Di estremo interesse è la
previsione secondo la quale in assenza di specifiche disposizioni nei contratti
collettivi nazionali, le deroghe alla disciplina del riposo giornaliero, delle
pause e del lavoro notturno possano essere previste anche dai contratti
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 17, comma 1,
d.lgs. n. 66/2003).
Vanno, altresì, accolte con
favore la precisazione del regime delle sanzioni applicabili alle varie
fattispecie (art. 18 bis, d.lgs. n. 66/2003) e l’abrogazione degli obblighi di
comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali e
dell’esecuzione del lavoro notturno (art. 4, comma 5, e art. 12, comma 2,
d.lgs. n. 66/2003).
Libro unico del lavoro
(art. 39)
Il datore di lavoro
privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, dovrà istituire
e tenere il libro unico del lavoro nel quale dovranno essere iscritti:
- i lavoratori subordinati;
- i collaboratori
coordinati e continuativi;
- gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo.
Le disposizioni in materia
saranno applicabili soltanto a seguito dell’emanazione di un apposito decreto
ministeriale.
L’istituzione di un unico
libro del lavoro semplifica la gestione del rapporto di lavoro. L’ulteriore
passaggio, determinante ai fini della semplificazione, dovrà essere la completa
informatizzazione del libro unico.
Per ciascun lavoratore
dovranno essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano,
la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio,
nonché le relative posizioni assicurative.
Nel libro unico del lavoro
dovrà essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in
natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo
di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo
di premio o per prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere indicate
specificatamente.
L’introduzione del “libro
unico” comporta le seguenti abrogazioni:
- l’articolo 134 del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422 “Approvazione del regolamento per la esecuzione
del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per
l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia”;
- l’articolo 7 della legge
9 novembre 1955, n. 1122 “Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale
attuate dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
“Giovanni Amendola””;
- gli articoli 39 e 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 “Testo Unico
delle norme concernenti gli assegni familiari”;
- gli articoli 20, 21, 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “ Testo
Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali”;
- l’articolo 42 della legge
30 aprile 1969, n. 153 “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale”;
- l’articolo 9 quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 “Conversione
in legge con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale”;
- il comma 1178
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2007)”;
- “Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 ottobre 2002. Modalità applicative per
la tenuta dei libri paga e matricola”.
Instaurazione del
rapporto di lavoro (art. 40, comma 2)
Sempre a decorrere
dall’entrata in vigore del libro unico del lavoro, viene eliminato l’obbligo di
consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro. Tale obbligo si intende assolto quando il datore di lavoro
consegna al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, copia del
contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni richieste dal
d.lgs. n. 152/1997 (art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000).
Le informazioni richieste
sono le seguenti:
- l’identità delle parti;
- il luogo di lavoro; in
mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione che il
lavoratore e’ occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del
datore di lavoro;
- la data di inizio del
rapporto di lavoro;
- a durata del rapporto di
lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato;
- la durata del periodo di
prova se previsto;
- l’inquadramento, il
livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro;
- l’importo iniziale della
retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo
di pagamento;
- la durata delle ferie
retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di
fruizione delle ferie;
- l’orario di lavoro;
- i termini del preavviso
in caso di recesso.
Razionalizzazione del
processo del lavoro (art. 53)
Le modifiche sono volte a
semplificare e ad accelerare la definizione dei processi del lavoro imponendo
l’obbligo di immediata motivazione della pronuncia (artt. 421 e 429 c.p.c.).
Dimissioni volontarie
(art. 39, comma 10, lett. l))
Viene abrogata la legge 17
ottobre 2007, n. 188, recante “Disposizioni in materia di modalità per la
risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie”, che prevedeva
che le dimissioni del lavoratore dovessero essere rese su moduli con codici
alfanumerici distribuiti dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici
comunali, dai centri per l’impiego.
L’abrogazione della legge
risponde ad un’esigenza espressa unanimemente dal sistema delle imprese che
aveva ritenuto questo provvedimento un inutile appesantimento burocratico della
gestione del rapporto di lavoro.
Collocamento obbligatorio
(art. 39, comma 10, lett. m), e comma 11)
Ripristino articolo 14 del
d.lgs. n. 276/2003 – Affidamento di commesse a cooperative sociali
Viene abrogato il comma 38
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Protocollo welfare) che
aveva a sua volta abrogato l’articolo 14 del d.lgs. n. 276/2003 che dava la
possibilità ai privati datori di lavoro di coprire l’aliquota obbligatoria di
assunzione dei lavoratori disabili mediante l’affidamento di commesse a
cooperative sociali.
Una soluzione che era stata
più volte sollecitata in quanto utile per consentire ai lavoratori disabili il
proficuo inserimento lavorativo in contesti in grado, per loro natura, di avere
attenzione alla persona con ridotta capacità lavorativa e alle imprese di
adempiere gli obblighi derivanti dal collocamento obbligatorio.
Appare opportuno rilevare
che la legge n. 247/2007 ha modificato anche il regime dei benefici economici
(art. 13 della legge n. 68/1999) trasformandoli da fiscalizzazione degli oneri
sociali in contributo regionale, così rendendo ancor più complesso e macchinoso
il meccanismo di finanziamento. Occorre, in prospettiva, semplificarlo
attraverso automatismi ed incrementare il relativo fondo.
Prospetto informativo
I datori di lavoro non
dovranno più inviare entro il 31 gennaio il prospetto informativo sulla propria
situazione occupazionale ai fini di assolvere agli obblighi del collocamento
obbligatorio se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non sono intervenuti
cambiamenti tali da modificare l’obbligo.
Certificazione di
ottemperanza
Le imprese che partecipano
a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche amministrazioni, non dovranno più produrre apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti di attestazione di regolarità
con gli obblighi della legge n. 68/99. Agli stessi fini permane la preventiva
dichiarazione del legale rappresentante.
Regime di appalto -
tessera di riconoscimento (art. 39, comma 12)
Si esprime apprezzamento
per l’abrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.500 a 10.000
euro per la violazione) prevista dal T.U. salute e sicurezza (art. 55, comma 4,
lett. h), d.lgs n. 81/2008) per i datori di lavoro e
i dirigenti nel caso di lavoratori in regime di appalto e di subappalto non
muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Si trattava di una
duplicazione sanzionatoria, in quanto il medesimo inadempimento è già
sanzionato (sanzione amministrativa da 100 a 500 € per ciascun lavoratore) ai
sensi della successiva lettera m).