CCNL 18 GIUGNO 2008 - ART. 92 DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO CON MINORENNI - RETTIFICA ALL’ALLEGATO 22

 

A seguito del verbale di accordo del 18 giugno 2008 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia, l’art. 92 concernente la disciplina dell’apprendistato é stato modificato con l’aggiunta di una dichiarazione a verbale, con riferimento alla quale si rinvia alla prossima circolare di commento del nuovo articolato, in via di predisposizione dall’ANCE.

Nelle more, si sottolinea che in ordine all’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione e agli apprendisti minorenni, resta in vigore quanto previsto nei commi dell’art. 92 del ccnl 20 maggio 2004, che di seguito si pubblicano e che, per un refuso, non sono presenti nel relativo testo del verbale di accordo:

“Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all’istituto dell’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell’istituto stesso.

Nelle more, le parti concordano di applicare agli apprendisti minorenni la normativa contrattuale di cui all’art. 93 del ccnl 29 gennaio 2000. In coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, le parti concordano altresě che i contratti di apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2005, hanno una durata massima di tre anni e pertanto la retribuzione spettante a tali lavoratori viene erogata fino al sesto semestre. Per l’aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle tabelle dei minimi di paga base e di stipendio mensile degli apprendisti ai sensi della legge n. 25/1955 di cui agli allegati A) e B) del presente contratto.”