CCNL 18 GIUGNO 2008 - ART. 92
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO CON MINORENNI - RETTIFICA ALL’ALLEGATO 22
A seguito del verbale di
accordo del 18 giugno 2008 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro dell’edilizia, l’art. 92 concernente la disciplina dell’apprendistato é
stato modificato con l’aggiunta di una dichiarazione a verbale, con riferimento
alla quale si rinvia alla prossima circolare di commento del nuovo articolato,
in via di predisposizione dall’ANCE.
Nelle more, si sottolinea
che in ordine all’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di
istruzione e formazione e agli apprendisti minorenni, resta in vigore quanto
previsto nei commi dell’art. 92 del ccnl 20 maggio
2004, che di seguito si pubblicano e che, per un refuso, non sono presenti nel
relativo testo del verbale di accordo:
“Le parti si riservano di
completare la disciplina relativa all’istituto dell’apprendistato per
l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto
concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione
normativa dell’istituto stesso.
Nelle more, le parti
concordano di applicare agli apprendisti minorenni la normativa contrattuale di
cui all’art. 93 del ccnl 29 gennaio 2000. In coerenza
con quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, le parti concordano
altresě che i contratti di apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere
dal 1° giugno 2005, hanno una durata massima di tre anni e pertanto la
retribuzione spettante a tali lavoratori viene erogata fino al sesto semestre.
Per l’aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle tabelle dei minimi
di paga base e di stipendio mensile degli apprendisti ai sensi della legge n.
25/1955 di cui agli allegati A) e B) del presente contratto.”