ACCORDO 18 GIUGNO 2008 - RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004 - TESTO
DELL’ACCORDO
Facendo seguito alla
precedente informativa in materia (cfr. suppl. n. 1-2/2008 al Not. n. 6/2008) si pubblica il testo dell’accordo
sottoscritto lo scorso 18 giugno 2008 tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali
dei Lavoratori per il rinnovo del c.c.n.l. 20 maggio
2004
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 18 giugno 2008, in
Roma
Tra
l’ANCE
e
la Fe.n.e.a.l.
- U.I.L., la F.i.l.c.a. - C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue
per il rinnovo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 per i
lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.
- ART. 1 - ASSUNZIONE E
DOCUMENTI - Allegato 1
- ART. 2 - PERIODO DI PROVA - Allegato 2
- ART. 3- MUTAMENTO
DIMANSIONI - Allegato 3
- ART. 4 - MANSIONI
PROMISCUE - Allegato 4
- ART. 5 - ORARIO DI LAVORO - Allegato 5
- ART. 10 - RECUPERI -
Allegato 6
- ART. 17 - FESTIVITA’ -
Allegato 7
- ART. 18 - ACCANTONAMENTI
CASSA EDILE - Allegato 8
- ART. 19 - LAVORO
STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO - Allegato 9
- ART. 20 - INDENNITA’ PER
LAVORI SPECIALI DISAGIATI - Allegato 10
- ART. 26 - TRATTAMENTO IN
CASO DI MALATTIA - Allegato 11
- ART. 32 - PREAVVISO -
Allegato 12
- ART. 36 - VERSAMENTI IN
CASSA EDILE - Allegato 13
- ART. 38 - ACCORDI LOCALI
- Allegato 14
- ART. 70 - DOVERI
DELL’IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE - Allegato 15
- ART. 71 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
- Allegato 16
- ART. 76 - QUADRI -
Allegato 17
- ART. 77 - CLASSIFICAZIONE
DEI LAVORATORI - Allegato 18
- ART. 78 - LAVORO A TEMPO
PARZIALE - Allegato 19
- ART. 87 - RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA - Allegato 20
XXI ART. 91 - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - Allegato 21
- ART. 92 - DISCIPLINA
DELL’APPRENDISTATO - Allegato 22
- ART. 93 - CONTRATTO A
TERMINE - Allegato 23
- ART. 99 - PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI - Allegato 24
- ART. 100 - LICENZIAMENTI
- Allegato 25
- ART. 114 - ISTITUZIONE DELLA BORSA LAVORO
DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI - Allegato 26
- ART. 120 - DECORRENZA E
DURATA - Allegato 27
- APE ORDINARIA - Allegato
28
- AUMENTI RETRIBUTIVI E
MINIMI DI PAGA BASE E DI
STIPENDIO - Allegato 29
- CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA
DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI - Allegato 30
- DICHIARAZIONE CONGIUNTA’
- Allegato 31
- LAVORI USURANTI - LAVORI
PESANTI - Allegato 32
- PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI - Allegato 33
- PROTOCOLLO SUGLI
ORGANISMI BILATERALI - Allegato 34
- PROTOCOLLO SUL COSTO DEL
LAVORO - Allegato 35
- SFERA DI
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - Allegato 36
Allegato 1
Art. 1
ASSUNZIONE E DOCUMENTI
Gli operai devono essere
regolarmente assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si
costituisce con la lettera di assunzione nella quale l’impresa deve
specificare;
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui il
lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell’eventuale
periodo di prova;
4) la prefissione
del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico
iniziale;
6) il contratto di lavoro
applicato;
7) il contratto integrativo
di lavoro applicato;
8) la sede di lavoro.
All’atto dell’assunzione
l’operaio deve presentare:
1) la carta d’identità o
altro documento equipollente;
2) i documenti atti a
comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;
3) i prescritti documenti
INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il tesserino del codice
fiscale;
5) il libretto di lavoro o
la scheda professionale.
L’operaio è tenuto a
conservare copia della comunicazione preventiva di assunzione o della
dichiarazione di assunzione, con indicazione degli estremi di registrazione sul
libro matricola o prospetto paga, e a presentare tale documentazione nei casi
previsti dalla normativa vigente.
È in facoltà dell’impresa
di richiedere, prima dell’assunzione, il certificato penale di data non
anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di
lavoro l’operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del
suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L’impresa deve rilasciare
ricevuta dei documenti che trattiene.
L’operaio deve dichiarare
all’impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali
la legge preveda determinati adempimenti da parte dell’impresa, questa
provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di
lavoro, l’impresa deve restituire all’operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti
i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il
libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
Allegato 2
Art. 2
PERIODO DI PROVA
L’assunzione può avvenire
con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di
quarto livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni
di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.
Per gli autisti addetti
alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetonpompe
e per i conduttori di macchine operatrici, se assunti nella categoria degli
operai specializzati, l’assunzione può avvenire con un periodo di prova pari a
20 giorni di lavoro.
Il periodo di prova deve
risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova
ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né
diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di
prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio
presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del
precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da
oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà
utilmente considerato agli effetti del computo dell’anzianità dell’operaio
confermato.
La malattia sospende il
periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova
medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova
stesso.
Allegato 3
Art. 3
MUTAMENTO DI MANSIONI
All’operaio che viene
temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione
superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la
retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi
resta adibito.
Qualora il passaggio di
mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione,
l’operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni,
salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi i due mesi, su
richiesta scritta del lavoratore, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto
la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.
Nell’ipotesi che l’operaio
adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito la
qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà
nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori
mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il
periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi
di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro
o sulla scheda professionale con l’indicazione della decorrenza.
Allegato 4
Art. 4
MANSIONI PROMISCUE
L’operaio che sia adibito,
con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà
classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la
retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano
rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività da lui
svolta.
Decorsi tre mesi, su
richiesta scritta del lavoratore, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto
la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.
Tutti i passaggi definitivi
di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro
o sulla scheda professionale con l’indicazione della decorrenza.
Allegato 5
Art. 5
ORARIO DI LAVORO
A) Per l’orario di lavoro
valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale
contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo,
in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del d.lgs. n. 66/2003.
Gli orari di lavoro da
valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del
precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno
essere assunte a norma dell’art. 38 in ordine alla ripartizione dell’orario
normale nei vari mesi dell’anno.
Il prolungamento
dell’orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della
media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni
retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 19 del presente contratto.
Ove l’impresa, per
obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle
rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su
sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo
prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’ 8%,
calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve
esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i
dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio
e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della
durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Qualora l’impresa disponga
l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla
rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai fini di eventuali
verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni
disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con
l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di
maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste
dall’art. 19 del c.c.n.l..
L’operaio deve prestare
l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari
periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo
di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore
notturne.
Agli operai che eseguono i
lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923,
n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 19 del presente
contratto.
B) A decorrere dal 1°
ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante
permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali
maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente
prestato.
Per gli operai discontinui
di cui alle lettere a), b) e c) dell’allegato A), i permessi individuali di cui
sopra maturano in misura di un’ora ogni 25 ore.
Agli effetti di cui sopra
si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate
dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi
annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto
4) dell’art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga
direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale
contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento
economico delle festività di cui al punto 3) dell’art. 17.
Detta percentuale va
computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o
cottimi impropri.
La percentuale di cui al
presente articolo non va computata su:
- l’eventuale indennità per
apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari
dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori
pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la
relativa maggiorazione per lavoro straordinario; sia esso diurno, notturno o
festivo;
- la retribuzione e la
maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla
retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità
di cui all’articolo 21;
- i premi ed emolumenti
similari.
La percentuale di cui al
presente articolo non va inoltre computata, su:
le indennità per lavori
speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto,
nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle
predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti
collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile -
dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell’art. 17.
I permessi saranno
usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di
almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati
entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il
30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di
cui al punto B) del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto o in
parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto
dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui
al quinto comma.
Agli effetti della
maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quarto
comma punto B) del presente articolo.
La presente
regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1
della legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi come modificato dal D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del
4 novembre.
Le riduzioni di orario di
lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in
caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in
sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le
pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di
riposi individuali.
Allegato 6
Art. 10
RECUPERI
È ammesso il recupero dei
periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà
dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle
interruzioni dell’orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti
di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono
effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in
cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su
cinque giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare a
regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante
la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il
compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale
giornaliero di 10 ore.
Allegato 7
Art. 17
FESTIVITA’
Sono considerati giorni
festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo
compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività
nazionali ed infrasettimanali:
1° gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania.
lunedì successivo alla
Pasqua;
25 aprile - Anniversario
della liberazione;
1° maggio - Festa del
lavoro;
2 giugno - Festa della
Repubblica;
15 agosto - Assunzione;
1° novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata
Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - S. Stefano;
ricorrenza del Santo
Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede
l’impresa.
Qualora la festività del
Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al
precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno
sostitutivo.
Per le festività di cui al
punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall’impresa all’operaio nella
misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4)
dell’art. 24.
Per gli addetti ai lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia il trattamento economico per le
festività è pari a 9,6 ore.
Il trattamento economico
per le festività di cui al punto 3) è dovuto anche nel caso in cui tali
festività coincidano con il sabato o la domenica.
Il trattamento economico
per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche
nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore
purché, nell’ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da
oltre due settimane.
Per la festività soppressa
del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall’impresa un trattamento economico
nella misura di otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al
punto 4 dell’art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte
9,6 ore di retribuzione.
Allegato 8
Art.18
ACCANTONAMENTI PRESSO LA
CASSA EDILE
Il trattamento economico
spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art.
16) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva
del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4)
dell’art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.
5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di
cui al punto 3) dell’art. 17.
Gli importi della
percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte
delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono
accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale
individuato nell’Allegato D al presente contratto.
Detta percentuale va
computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o
cottimi impropri.
La percentuale di cui ai
presente articolo non va computata su:
- l’eventuale indennità per
apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari
dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori
pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la
relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o
festivo;
- la retribuzione e la
maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla
retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità
di cui all’articolo 21;
- i premi ed emolumenti
similari.
La percentuale di cui al
presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori
speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto
nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle
predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti
collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile -
dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art 18.
La percentuale complessiva
va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla
gratifica natalizia.
La percentuale spetta
all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale
o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della
conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante l’assenza dal
lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 26,
penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella
misura del 18,5% lordo (allegato D).
Durante l’assenza dal
lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad
accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale
e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto
assicuratore (allegato D).
Gli accordi integrativi
locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto
dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il
versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi
stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della
relativa gestione.
Gli accordi locali
stabiliranno altresì modalità di versamento del contributo e di corresponsione
agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal
lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base
dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza
dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in
vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra
accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle
scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali
stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La Cassa Edile è tenuta ad
erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del
versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in
percentuale di cui al presente articolo.
All’atto della cessazione
del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a
comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base
al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.
Con la disciplina contenuta
nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono
integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la
corresponsione dei trattamenti economici di cui agli arti. 15 e 16, per cui
nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse
da quelle sopra previste.
La disciplina medesima
tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso
di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in
genere.
Dichiarazione a verbale
- Premesso che talune
sentenze hanno affermato l’obbligo della Cassa Edile ad erogare il trattamento
di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento
da parte dell’impresa, in tale modo alterandosi l’assetto contrattuale del rapporto
di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall’art. 9, comma 3 del d.l. 103/91 sub
1 conv. 166/91;
- considerato che, invece,
la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre I inteso
subordinare e subordinano l’erogazione dei suddetti trattamenti al versamento
della provvista da parte dell’impresa, essendo la Cassa in caso di mancato
versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il
recupero del credito denunciato;
- al fine di rendere ancora
più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra
indicato anche per gli effetti dell’art. 1362 del codice civile.
Le parti hanno convenuto
l’inserimento del quindicesimo comma del presente articolo e della lettera
b)-bis dell’art. 36 del ccnl.
Allegato 9
Art. 19
LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti
dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene
considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui
all’art. 5 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per
lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8
e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è
ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è
effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità
urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive
esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del
sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria
ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con
periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale
unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si
considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si
intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 17, escluso il
lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro
straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1)
Lavoro straordinario
diurno............................................................................ 35%
2)
Lavoro
festivo............................................................................................... 45%
3)
Lavoro festivo
straordinario........................................................................... 55%
4)
Lavoro notturno non compreso in turni regolari
avvicendati.............................. 28%
5)
Lavoro diurno compreso in turni regolari
avvicendati....................................... 9%
6)
Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati..................................... 12%
7)
Lavoro notturno del
guardiano........................................................................ 8%
8)
Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di
costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di
notte................................................................................................................ 16%
9)
Lavoro notturno
straordinario......................................................................... 40%
10)
Lavoro festivo
notturno................................................................................ 50%
11)
Lavoro festivo notturno
straordinario............................................................ 70%
12)
Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i
turnisti......................8%
Le suddette percentuali
vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24; per i cottimisti, va tenuto
conto anche dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali
corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono
essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati
assorbendo le percentuali di cui alle voci nn. 5 e 6.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con
prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del
lavoro, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n.66/03, dovranno essere
effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
In ragione delle
peculiarità delle attività svolte nell’ambito del cantiere edile, la media
delle 48 ore settimanali viene calcolata nell’arco di un periodo di riferimento
di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti
relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve
intendersi il cantiere.
Allegato 10
Art. 20
INDENNITA’ PER LAVORI
SPECIALI DISAGIATI
Agli operai che lavorano
nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta
alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate
da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24
e, per gli operai lavoranti a cottimo) anche sul minimo contrattuale di
cottimo:
Gruppo A) - LAVORI VARI
1)
Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre
la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)
4 Tab. Unica Naz.
5 Situazioni Extra
2) Lavori eseguiti con
martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli
operai addetti alla manovra dei martelli)
5 Tab. Unica Naz.
5 Situazioni Extra
3) Lavori di palificazione
o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a
getti d’acqua o fango
5 Tab. Unica Naz.
12 Situazioni Extra
4) Sgombero della neve o del
ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario
8 Tab. Unica Naz.
15 Situazioni Extra
5) Lavori su ponti a
castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume
8 Tab. Unica Naz.
15 Situazioni Extra
6) Lavori di scavo in
cimiteri in contatto di tombe
8 Tab. Unica Naz.
17 Situazioni Extra
7) Lavori di pulizia degli
stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata
temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente,
con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi
condizioni di effettivo disagio
10 Tab. Unica Naz.
10 Situazioni Extra
8) Lavori eseguiti negli
stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con
l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata
temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da
determinare per gli operai addettivi condizioni di
effettivo disagio
10 Tab. Unica Naz.
10 Situazioni Extra
9) Lavori eseguiti in
stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni
di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli
operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli
operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale
trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in
stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono
eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli
operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive
condizioni di nocività
11 Tab. Unica Naz.
17 Situazioni Extra
10) Lavori su ponti mobili
a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)
12 Tab. Unica Naz.
20 Situazioni Extra
11) Lavori di scavo a
sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi
presentino condizioni di effettivo disagio
13 Tab. Unica Naz.
20 Situazioni Extra
12) Costruzione di piani
inclinati con pendenza del 60% ed oltre
13 Tab. Unica Naz.
22 Situazioni Extra
13) Lavori di demolizione
di strutture pericolanti
16 Tab. Unica Naz.
23 Situazioni Extra
14) Lavori in acqua (per
lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi
protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi
immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)
16 Tab. Unica Naz.
28 Situazioni Extra
15) Lavori su scale aeree
tipo Porta
17 Tab. Unica Naz.
35 Situazioni Extra
16) Costruzione di camini
in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a
partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore
del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è
incorporato nel fabbricato stesso
17 Tab. Unica Naz.
35 Situazioni Extra
17) Costruzione di pozzi a
profondità da 3,50 a 10m.
19 Tab. Unica Naz.
35 Situazioni Extra
18) Lavori per fognature
nuove in galleria
19 Tab. Unica Naz.
35 Situazioni Extra
19) Spurgo di pozzi bianchi
preesistenti con profondità superiore a m. 3
20 Tab. Unica Naz.
35 Situazioni Extra
20) Lavori di riparazione e
spurgo di fognature preesistenti
21 Tab. Unica Naz.
40 Situazioni Extra
21) Costruzione di pozzi a
profondità oltre i 10m.
22 Tab. Unica Naz.
40 Situazioni Extra
22)Lavori in pozzi neri
preesistenti
27 Tab. Unica Naz.
55 Situazioni Extra
In situazione extra si
trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova,
La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per
le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni
delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di
getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i
piedi dentro il getto, I’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di
gomma.
Gruppo B) - LAVORI IN
GALLERIA
Al personale addetto a
lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità la cui
misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la
circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a)
per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di
allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori
di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di
disagio………………………………............................... 46
b) per il personale addetto
ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai
lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle
gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; per il
personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei
terreni in fase di costruzione di gallerie
................................................................................................................ ……... 26
c) per
il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e
degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di
armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di
ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante
consolidamenti, drenaggi e simili……………………............……………………………………………………… ……... 18
Fino a nuove determinazioni
delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in
vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal c.c.n.l. 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in
galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti
getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi;
gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%;
gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento
distante oltre un chilometro dall’imbocco), le parti direttamente interessate
possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni
territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza
di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di
avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta
indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si
estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali
dell’indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono
promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali
competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti
dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - LAVORI IN
CASSONI AD ARIA COMPRESSA
Le indennità percentuali da
corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori
in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri................................. 54
b) da oltre 10 a 16 metri.................... 72
c) da oltre 16 a 22 metri.................... 120
d) oltre 22 metri................................ 180
Agli effetti dell’indennità
da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato
sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche
quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al
15%, da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla
quota del tagliente) in metri:
Gruppo D) - LAVORI
MARITTIMI
- Personale imbarcato su
natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza
motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori
fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti
regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua:
palombari - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell’art. 24 e da corrispondere per l’intera giornata
qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e
mezza.
Lo stesso trattamento sarà
corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano
distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola
immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra
sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni
di miglior favore in atto.
* * *
Le percentuali di cui al
presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve non
sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte,
nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto
per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni
previste dal presente articolo.
* * *
Nel caso in cui siano
ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la
questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento
alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale
integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le
Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con
l’eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni
nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle
specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle
Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità
nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell’art. 24.
L’indennità di cui al comma
precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di
disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Allegato 11
Art. 26
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Il comma 6 dell’art. 26 del
c.c.n.l, 20 maggio 2004 è modificato come segue:
“Per le malattie sorte dal
1 ° giugno 2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate
applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti
seguenti:
a) per il 1°, 2° e 3°
giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3°
giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno,
per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;
d) dal 21° al 180° giorno,
per le giornate indennizzate dalPINPS: 0,1565;
e) dal 181° giorno al
compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS:
0,5495.”
Il comma quindici del c.c.n.l. 20 maggio 2004 è modificato come segue:
“Per i giorni di carenza in
caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale
per i riposi annui del 4,95% di cui all’articolo 5, è erogata per intero
direttamente dall’impresa all’operaio.”
Allegato 12
Art. 32
PREAVVISO
Il licenziamento o le
dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il
periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che,
in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, è
stabilito in una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a
tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità
ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso,
il recedente è tenuto a versare all’altra parte una indennità calcolata ai
sensi dell’art. 2118 del codice civile, equivalente all’importo della
retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai
retribuiti a cottimo deve essere computato anche l’utile medio di cottimo
realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Le dimissioni del
lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente.
Nei casi in cui il
lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia
rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di lavoro per iscritto
non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale
comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di
dimettersi.
Da tale data decorrerà
l’ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del
rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Allegato 13
Art. 36
VERSAMENTI IN CASSA
EDILE
a) In ciascuna
circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per
I’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi
collettivi stipulati fra l’Ance e la Fe.N.E.A.L. -
U.I.L. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L., nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente
aderenti.
I riferimenti alle Casse
Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili
costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni
assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al. di fuori della
contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei
confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L’organizzazione, le
funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai
contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al
primo comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le
Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di
contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i
lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono
correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale
adempimento.
Le Organizzazioni
territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del
3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.
Il contributo può essere
stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie
di singole Casse Edili accertate dalla Commissione nazionale paritetica per le
Casse Edili (CNCE).
Il contributo complessivo
di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a
carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a
carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla
retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla
Cassa Edile .
b) Con l’iscrizione alla
Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del
presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali
adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento
della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in
applicazione di quanto previsto dall’art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti
dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa Edile raccoglierà,
nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui
al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei
predetti obblighi.
b)-bis Con l’iscrizione
alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad
agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e
non versati dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per
esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli
in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda.
c) Con l’iscrizione alla
Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote
di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
Dal 1° ottobre 2000 a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di
adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95%,
per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L’importo della quota
nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla
retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente
all’importo a proprio carico - alla Cassa Edile con la periodicità e le altre
modalità previste per il versamento del contributo di cui al sesto comma della
lettera a) del presente articolo.
Il gettito della quota
nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà
attribuito all’ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale
riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei
lavoratori.
La Cassa Edile provvederà a
rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di
rispettiva competenza.
In conformità a quanto
stabilito per le quote nazionali di adesione contrattuale, le Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma della
lettera a) possono prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione
contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli
operai.
L’importo della quota a
carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di
ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del
datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile secondo le modalità e alle condizioni
da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.
Il gettito della quota
territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro
sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all’ANCE; il gettito
della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori
sarà attribuito alle Federazioni territoriali dei lavoratori.
Allegato 14
Art. 38
ACCORDI LOCALI
La contrattazione
integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato
stipulato l’ultimo accordo integrativo.
In conformità all’intesa
Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993) la contrattazione territoriale di
secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni
nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie,
specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2010 e
con validità quadriennale:
a) alla ripartizione dell’orario
normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali,
deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener
conto delle situazioni metereologiche locali;
b) alla determinazione
delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione
delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 20;
d) alla determinazione
dell’indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi
aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non
computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di
orario di lavoro;
e) alla determinazione
dell’indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di
lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario
normalmente praticato dall’impresa;
f) alla determinazione, con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2010, dell’elemento economico
territoriale, secondo i criteri indicati nei commi quarto, quinto, sesto, settimo
ed ottavo del presente articolo;
g) alle attuazioni di cui
all’art. 18; .
h) alla individuazione dei
limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta
di cui all’ art. 21;
i) alla determinazione del
periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione
dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
k) alle eventuali
determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 87.
L’elemento economico di cui
alla lettera d) sarà concordato in sede territoriale tenendo conto
dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati
conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio,
utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
- numero imprese e lavoratori
iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo
complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo
complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei
lavori;
- numero dei lavoratori
edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria o
ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei
finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo
del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori
potranno essere concordati in sede territoriale.
L’elemento economico di cui
alla lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà
rinegoziato in sede locale entro la misura massima che le Associazioni
nazionali contraenti stabiliranno entro il 31 dicembre 2009.
Le richieste per la stipula
del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima
della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto medesimo, per
consentire l’apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.
Le parti non assumeranno
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo
intercorrente dalla presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni
decorrente dall’apertura delle trattative.
Alle Organizzazioni
territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1) alla determinazione del
contributo per l’anzianità professionale edile, ai sensi dell’art. 29;
2) alla determinazione
della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma
dell’art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
3) all’attuazione della
disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia,
infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto
stabilito in sede nazionale;
4) alla determinazione
delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi
3 giorni oggetto di carenza;
5) alla istituzione ed al
funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei
Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’Igiene e
l’ambiente di lavoro;
6) all’attuazione della
disciplina della formazione professionale contenuta nell’art, 91;
7) alle determinazioni di
cui all’art. 37, relativo alle quote sindacali;
8) alla regolamentazione
delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa
EDILCARD.
Nel caso dì controversia
interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile
dissenso nel merito delle materie demandate alla negozi azione integrativa
territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni
nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla
richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la
stipula dell’accordo locale.
Le clausole degli accordi
locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L’indennità territoriale di
settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione
territoriale.
Le Associazioni nazionali
contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in
sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio
1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il
riesame della materia.
Allegato 15
Art. 70
DOVERI DELL’IMPIEGATO E
DISCIPLINA AZIENDALE
Gli impiegati devono
osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipendono.
Gli impiegati devono,
altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle
procedure contenute nei Modelli di organizzazione e gestione adottati
dall’impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità
amministrativa degli Enti (Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) sempreché
non siano in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni
contrattuali.
L’impresa avrà cura di
mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione
tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare
possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto,
ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli
inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono
rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il
controllo
delle presenze ed aver cura
degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare
assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa, non trarre profitto, con
danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere
attività contraria agli interessi dell’impresa.
Risolto il contratto di
impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle
notizie attinte durante il servizio.
Allegato 16
Art. 71
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Salva l’ipotesi di cui al
n. 3 dell’art. 100, il contratto d’impiego a tempo indeterminato non può essere
risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti
come segue:
a) per gli impiegati che,
avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di
servizio:
- mesi due per gli
impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli
impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli
impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
b) per gli impiegati che
hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli
impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati
di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno e mezzo per gli
impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che
hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli
impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi tre per gli
impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi due per gli
impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra
decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior
termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva
comunicazione e la metà o la fine del mese.
In caso di dimissioni i
termini suddetti sono ridotti alla metà.
In mancanza di preavviso il
recedente è tenuto verso l’altra parte a una indennità calcolata ai sensi
dell’art. 2118 del codice civile.
L’impresa ha diritto di
ritenere su quanto dovuto all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva
del preavviso da questo eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso
può troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che
da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
Durante il periodo di
preavviso l’impresa concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una
nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono
stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Il licenziamento deve
essere comunicato per iscritto.
L’impiegato già in servizio
alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di
licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale
vigente a tale data.
Le dimissioni del
lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente.
Nei casi in cui il
lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia
rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di lavoro per iscritto
non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale
comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di
dimettersi.
Da tale data decorrerà
l’ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del
rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Allegato 17
Art. 76
QUADRI
Assicurazione
Ai sensi dell’art. 5 della
legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il
quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a
colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ai quadri si riconosce la
copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o
penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Indennità di funzione
A decorrere dal 1° giugno
2008 l’indennità di funzione è stabilita in un importo pari a 140 euro mensili
con assorbimento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del
50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 52, 53,
57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 e 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di svolgimento di
mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla
sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di
6 mesi.
* * *
Per quanto non previsto
dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni
contrattuali previste per gli impiegati di 1a categoria super.
Le parti si danno atto
reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione
al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.
Allegato 18
Art. 77
CLASSIFICAZIONE DEI
LAVORATORI
… … … (OMISSIS)… … …
***
PATENTINO PER OPERATORI DI MACCHINE COMPLESSE
Dal 1° luglio 2009 i
lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle
fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel
sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole
Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della Ue.
Norma transitoria
Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi
specifici e delle procedure di rilascio del patentino.
***
E’ istituita una
Commissione paritetica con il compito di rivedere l’attuale sistema di
classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore,
nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato di lavoro e
formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di
calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2008.
Allegato 19
Art. 78
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il lavoro a tempo parziale
(part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del
presente articolo.
Il rapporto di lavoro a
tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto
rispetto a quello stabilito dal presente ccnl, potrà
essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana
(part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell’anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito
elencati:
a. volontarietà di entrambi
le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
b. compatibilità con le
esigenze funzionali ed organizzative dell’ufficio, unità produttiva e
dell’azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della
mansione svolta;
c. reversibilità della
prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze
aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d. applicabilità delle
norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time,
secondo la regola della proporzionalità.
Le modalità attuative del
lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi
nell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L’instaurazione del
rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono
essere precisati l’orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese, all’ anno - l’eventuale durata predeterminata e gli altri elementi
previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed
indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all’orario
di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei
lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il
consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il
ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell’assistenza
delle RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali.
L’organizzazione del lavoro
in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione
quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale
operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può
in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli
indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul
valore dell’opera che le parti hanno stabilito in sede di Avviso Comune del 17
maggio 2007.
Fermo restando quanto
previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da
parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un’impresa edile non può
assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3 % del
totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità
di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30%
degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.
Fermi restando gli obblighi
di legge di comunicazione all’INPS del ricorso all’istituto del part-time e
dell’orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale,
informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull’andamento delle assunzioni a
tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti
dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati
con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione
ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale
operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio
che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del
rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati
problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del
coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che
richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze
tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a
prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo
determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di
lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo
determinato.
Per il personale operaio,
le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite
settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione
diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24, che avrà incidenza su tutti gli
istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le
contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.
Per gli impiegati la
maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente
sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9
dell’art. 44 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo
dell’incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e
differiti, e non avrà incidenza sul TFR.
Per le eventuali ore di
lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli articoli 19
e 54 del presente contratto.
Per i lavoratori di cui al
comma Il, è facoltà delle parti apporre al contratto di, lavoro a tempo parziale,
anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che
consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa (clausole flessibili) e/o in caso di part-time verticale o misto,
anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole
elastiche).
La facoltà di procedere
alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve
essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5
giorni lavorativi.
In caso di applicazione di
clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una
maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 e per gli impiegati sugli elementi
della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 44. La
variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità
annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della
collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili,
per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi
criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro
supplementare.
Tenendo conto della
particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di
personale a tempo parziale l’impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU
o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali.
Dichiarazione a verbale
E’ istituita una
Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere,
a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo
parziale.
Allegato 20
Art.87
RAPPRESENTANTE PER LA
SICUREZZA
Nelle aziende, ovvero unità
produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda.
Nei casi in cui siano
ancora operanti le R.S.A. di cui all’articolo 19
della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A..
In assenza delle suddette
rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al
loro interno nell’azienda o nell’unità produttiva.
Il rappresentante per la
sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre
imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano di
coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e
delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il
rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.
È inoltre informato ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81.
In mancanza di elezione
diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la
sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile
operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne
stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali
provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2008 una ricognizione delle
soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
La Commissione nazionale
paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è
incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui
al decimo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Il rappresentante per la
sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08; in
particolare:
a) accede ai luoghi di
lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell’azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla
designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’ attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito
all’organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività di
pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori
e) riceve le informazioni e
la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli. infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione
adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37, D.Lgs n. 81/08;
h) promuove l’elaborazione,
individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in
occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione
periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
m) fa proposte in merito
all’attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile
dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso . alle
autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non
siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è
tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l’espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni,
nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione
di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di
attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la
sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei
piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto
previsto al punto i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la
sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con
apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all’art. 35 D.Lgs. n.
81/08.
Il rappresentante per la
sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende
o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle
aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle
aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I rappresentanti
territoriali o di comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni di cui al
presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del
comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di legge.
Nel caso di rappresentante
per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il
numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato
con riferimento all’occupazione complessiva interessata dell’ambito
territoriale e con relativa mutualizzazione degli
oneri, con modalità che
saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 38.
Il rappresentante per la
sicurezza ai fini dell’ esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative
di legge e dal presente c.c.n.l. utilizza anche i
permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A.
ove esistenti.
I lavoratori dell’azienda o
dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 81/08 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento
alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel
settore;
- del cambiamento di
mansioni;
- dell’introduzione di
nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto
prévisto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall’accordo interconfederale 22
giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei
lavoratori provvede durante l’orario di lavoro l’impresa o l’organismo
paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i
rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la
sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’ avvenuta
formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante
per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l’Organismo paritetico di
cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale
attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo
eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è
stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/08.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per quanto non disciplinato
dal presente articolo, si fa riferimento all’accordo interconfederale in data
22 giugno 1995.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti sociali ritengono
necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del
settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione
collettiva dal Testo Unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di
cui alla Legge n. 123/2007.
La presenza contemporanea,
infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione
giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al
fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno
definite regole che pur nel rispetto dell’autonomia delle diverse imprese
presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei
lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere
efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di
coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà
concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Allegato 21
Art. 91
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti condividono la
necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e
strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente
l’effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della
produttività del personale inserito e da inserire.
Concordano pertanto di:
§ intraprendere un percorso
che permetta di rendere il Sistema Formedil coerente
e funzionale a seguenti obiettivi e priorità:
- fornire servizi con effettivo. evidente e misurabile valore aggiunto per il
settore,
- strutturarsi in modo tale
da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile}
alle esigenze degli utilizzatori (imprese /lavoratori),
- perseguire l’obiettivo di avere un impatto
strutturale e verificabile sul tessuto produttivo
- favorire l’occupazione
qualificata e governare il mercato del lavoro
§ avviare a tal fine ad un
complessivo PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL SISTEMA
FORMEDIL che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati
all’attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di
affidarne la redazione al Consiglio di Amministrazione del Formedil.
Tale Progetto di Riconversione, approvato dal CdA Formedil entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente
CCNL. dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso
per la definita approvazione.
Le Associazioni contraenti
riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al
settore e una opportunità per l’insieme dei lavoratori dell’edilizia, per
migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle
imprese.
Queste finalità sono
attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di
categoria.
Il sistema nazionale è
strutturato in organismi territoriali, denominati Scuole edili, in organismi
regionali, denominati Formedil regionali e,
nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo
Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione
professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche nei confronti delle
istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il
coordinamento. il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui
contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta
dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di
problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne
le materie della formazione.
Le competenze e le finalità
del Formedil sono espressione delle linee politiche
nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il
presente C.C.N.L. in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in
materia.
Sono attività del Formedil:
- le ricerche e gli studi
di settore, l’evoluzione normativa, l’evoluzione di approcci pedagogici, lo
studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
- 1’elaborazione di linee
guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del
sistema nazionale di formazione professionale di settore;
- la progettazione e il
coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di
settore e di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali;
- l’elaborazione di una
metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
- l’analisi dei costi della
formazione in funzione della tipologia e della durata delle
singole azioni.
Per lo svolgimento delle
suddette attività il Formedil nazionale si avvale di
un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da
quanto disposto nell’allegato L.
Il suddetto contributo deve
essere versato al Formedil nazionale entro il 31
marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza
dell’esercizio precedente.
I Formedil
regionali, costituiti come articolazioni del Formedil
nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le
scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le
linee guida formulate in materia dal Formedil
nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente
Regione e il Formedil nazionale.
I Formedil
regionali hanno compiti di:
- coordinamento e indirizzo
dell’attività degli Enti territoriali;
- rappresentanza nei
confronti dell’Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla
programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per
attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte
quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi,
definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti
utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell’offerta formativa
del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare
le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle
suddette funzioni il Formedil regionale potrà
avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività
del Formedil regionale sono finanziate con contributo
degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale
dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi
condivisi.
Le Scuole Edili sono le
agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base
territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali
e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil
nazionale.
Gli Enti territoriali e le
loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno
essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna
Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil
Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una
offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del
settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle
Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da
fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l’1% sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e da versarsi con modalità
stabilite dalle Organizzazioni territoriali (PROTOCOLLO ORGANISMI BILATERALI).
Tale contributo deve essere
gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono
annualmente un bilancio d’esercizio che coincide con l’esercizio finanziario
della corrispondente Casse Edile.
I bilanci dovranno essere
redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili
adeguati alle esigenze dell’ente (bilancio riclassificato a sezioni
contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e
comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività
formative.
I bilanci, in ogni caso,
dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal
FORMEDIL nazionale, con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati
contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e
monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola, sono
tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e
certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un
mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali).
Le scuole edili sono
amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro
aderenti all’ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione
dell’Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle
Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste,
la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori
del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati
al principio della professionalità.
Tali criteri saranno
altresì seguiti per l’assunzione di tutto il personale tecnico ed
amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture
esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti
nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione
localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad
approvare un Piano generale delle attività della scuola edile che individua e
programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti
e ne indica i costi.
Il piano formativo degli
Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (PROTOCOLLO
SULLA FORMAZIONE):
- Formazione per l’impiegabilità
Istruzione e formazione
professionale
Formazione per
l’inserimento di disoccupati adulti
Formazione
professionalizzante integrativa
- Formazione per la
progressione professionale
Formazione per
l’apprendistato
Formazione continua
Formazione a catalogo per
un percorso professionale
- Formazione per la
sicurezza
Su tali assi di intervento
l’attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i
profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva
del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall’innovazione
tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative
standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo
presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il CdA
Formedil è tenuto ad elaborare un Piano Biennale
delle Attività all’interno del quale siano indicate le attività prioritarie e
gli obiettivi da raggiungere nel biennio. il PBA, ratificato dalle parti
sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole
Edili.
I Piani delle Attività
annuali delle Scuole Edili Territoriali dovranno indicare al proprio interno i
punti collegati all’attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano
Biennale delle Attività Formedil e dovranno essere
trasmessi annualmente a Formedil.
Il Piano generale delle
attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria
dell’esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima
della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil
nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di
formazione saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o
disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori
extracomunitari;
- giovani neo diplomati e
neolaureati;
- giovani titolari di
contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione- lavoro
(formazione teorica);
- personale (operai,
impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per
facilitarne l’inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in
disoccupazione;
- lavoratori in Cig.
Ai lavoratori che hanno
frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al
presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del
corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali, nonché il
libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di
certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la
frequenza di cicli formativi confluirà all’interno del sistema anagrafico delle
casse edili.
I lavoratori muniti di tale
attestato ed assunti non con contatto di apprendistato, per lo svolgimento
delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non
superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso,
se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni
svolte.
Durante tale periodo di
adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non
inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile,
salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita,
dopo il superamento dell’esame finale, direttamente dalle scuole edili qualora
il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la
partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di
formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell’alternanza
scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola edile ed in
cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di
amministrazione della scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni
territoriali di cui all’art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il Libretto Personale,
predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola Edile territoriale sulla base
di un modello nazionale creato da Formedil, registra
la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi
frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative)
verificati: In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione
dell’offerta formativa del Sistema Formedil, Formedil predisporrà il Repertorio Nazionale delle
Competenze cui le singole Scuole Edili faranno riferimento per quanto riguarda
le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da
certificare nel Libretto Personale.
Ogni Scuola Edile riverserà
i dati di ciascun Libretto Personale in un’anagrafica nazionale istituita
presso Formedil.
Per la realizzazione
dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, i singoli Enti
territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario
annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali
contraenti, su proposta del Formedil nazionale,
approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda la
possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le
specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale.
Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale
schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali,
costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti
sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di
ente scuola edile e CPT per migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni
previste contrattualmente, l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad
adottare lo statuto unificato tipo redatto da Formedil
nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato
al presente contratto.
li sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema
integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli
indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil
collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei
tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di
promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta
formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la
registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della
frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe
predisposti dalle Casse Edili.
Le parti intendono
sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1°
gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo
professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del
progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
a) Le imprese edili si
impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima
volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni
rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale
comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che “in
automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile.
b) La Scuola Edile
Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di
16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e formazione alla
sicurezza (in adempimento all’art. 22, lett. a, D.lgs
626/94). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima
dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall’art.
110 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.
La Scuola Edile
territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze
organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi
formativi, la” Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali
corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a rimborsare all’impresa il
relativo costo de1lavoro se effettuati durante l’orario di lavoro.
c) La Cassa Edile
territoriale trasmetterà a CNCE - Formedil i dati di
ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un
invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile.
d) Entro fine settembre di
ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle
Costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola Edile
Territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un
servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo
di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro.
Allegato 22
Art. 92
DISCIPLINA DELL’
APPRENDISTATO
La disciplina
dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del
presente articolo.
La durata del contratto di
apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire,
dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché
dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle Scuole
edili accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto
stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle
leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di
apprendistato:
a) apprendistato per
l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;
b) apprendistato
professionalizzante:
- qualifiche finali del
secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 3 anni;
- qualifiche finali del
terzo livello di inquadramento massimo 4 anni;
- qualifiche finali dal
quarto livello di inquadramento massimo 5 anni.
Il contratto di
apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione della
prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà
acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo
individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le
competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze
possedute, l’indicazione del tutor come previsto, dalle normative vigenti.
La durata della formazione
per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è
finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di
norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee guida stabilite a
livello nazionale dal Formedil, in conformità ai
profili professionali definiti a livello regionale.
Salvo quanto previsto dalle
disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per
l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà
effettuata in via prioritaria presso le scuole edili secondo le linee guida
stabilite a livello nazionale dal Formedil in
conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a
livello regionale e nazionale.
La formazione si può
svolgere all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla
legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla
formazione medesima.
Alla Scuola Edile sono
affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio
delle informazioni relative all’ avvio dei rapporti di apprendistato,
utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
- definizione dei percorsi
formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa
con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti;
- individuazione delle
modalità di erogazione dell’attività formativa;
- formazione dei tutor
aziendali;
- consulenza e
accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento
lavorativo di quest’ultimo;
- attestazione
dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel
libretto individuale di formazione valevole ai :fini della formazione continua.
I periodi di servizio
effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si
cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché
non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano
alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il
riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati
presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione,
i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei
crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione
esterna.
Nel caso di cumulabilità di
più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al
restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest’ultimo fine
l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa
con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con
l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le parti si riservano di
adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a
quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di
apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali
registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di
apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati
effettuati i periodi medesimi.
Per l’assunzione in prova
dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le
norme di cui agli articoli 2 e 42 del vigente c.c.n.l.,
con riferimento al livello di assunzione dell’apprendista.
L’inquadramento e il
trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è
quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è
finalizzato il relativo contratto.
Nell’ipotesi di primo
inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il
relativo trattamento economico è il seguente:
- 1° livello per i
contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del
2° e 3° livello;
- 2° livello per i
contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del
4° livello;
- 3° livello per i
contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del
5° livello.
Nell’ipotesi di primo
inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3
lettera b) all’apprendista è riconosciuto l’inquadramento e il relativo
trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.
Quanto previsto nel comma
precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al
conseguimento del 2° livello.
Le ore destinate alla
formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto
legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali
da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto
dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile
competente per territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per
lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di
cui all’art. 87 del vigente c.c.n.l..
L’orario di lavoro degli
apprendisti è disciplinato dall’art. 5 e dall’art. 43 del vigente c.c.n.l..
Agli apprendisti operai e
impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta
negli arti. 5 e 43, lettere B).
Per il trattamento
economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e
malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67 del c.c.n.l..
Ultimato il periodo di
apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate
dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale
per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione
anticipata per giusta causa o giustificato motivo.
Per il periodo di preavviso
valgono le norme di cui agli art. 32 e 71 del c.c.n.l.
con riferimento al livello riconosciuto all’apprendista.
Il numero complessivo di
apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze
specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di
disciplinare l’apprendistato per l’alta formazione a seguito dell’emanazione
della relativa normativa di attuazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano di
demandare al Formedil nazionale l’elaborazione, entro
il 31 dicembre 2008, i profili per l’apprendistato professionalizzante.
Nelle more, si conferma che
l’istituto dell’apprendistato professionalizzante può essere adottato, oltre
che con riferimento ai profili di cui all’accordo nazionale del 31 maggio 2005,
anche per profili di carattere generale, benché non espressamente previsti nel
documento Isfol relativo all’edilizia quali, a titolo
esemplificativo, le figure professionali di tipo amministrativo.
Allegato 23
Art. 93
CONTRATTO A TERMINE
In relazione a quanto
disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e s.m., il lavoro a tempo
determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a
tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti
collettivi ai sensi degli arti. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso
per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai
sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia
una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese
che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto
previsto dall’art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/01, il
ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare,
mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a
tempo determinato di cui all’art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con
contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la
possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a
termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la
misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente
risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con
riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare
precedente.
Visto l’Avviso Comune del
10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell’art. 5, comma 4bis, del citato
decreto legislativo n. 368/01 e s.m., le parti concordano che l’ulteriore
successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a
8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta. In
occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione,
l’Organizzazione territoriale aderente all’Ance fornirà alle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all’utilizzo sul
territorio dei contratti di lavoro a termine.
Le imprese forniranno ai lavoratori
in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di
lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le
medesime mansioni.
Le predette informazioni
saranno fornite alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei
lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri
previsti dai punti 1.7 e 1.8 e 1.9 del sistema di concertazione e informazione
del vigente c.c.n.l.
Allegato 24
Art. 99
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
1) Ferma la preventiva
contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della
loro gravità, con i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore
all’importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli
elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell’art. 44 e, per gli operai, dagli
elementi di cui al punto 3) dell’art. 24;
d) sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L’impresa ha facoltà di
applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l’inizio del
lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro
secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di
lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro
senza giustificato motivo;
e) introduca bevande
alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di
ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di
comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione
adottato dall’impresa ai sensi degli arti. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 semprechè non siano in contrasto con le norme di legge e le
disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno
di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1°
marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/03;
h) trasgredisca in qualche
modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che
pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità
o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli
estremi del licenziamento, l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione
mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o
scritto.
È fatto salvo quanto
previsto dall’art. 98 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva
si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni. I
proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile.
Allegato 25
Art. 100
LICENZIAMENTI
Fermo restando l’ambito di
applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall’art. 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge Il maggio 1990, n, 108,
l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di
personale;
2) per giustificato motivo,
con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza
preavviso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., nei casi che non consentano la prosecuzione
nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati
di seguito:
a) insubordinazione o
offese verso i superiori;
b) furto, frode,
danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si
renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo
che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la
sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, costituisca
danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
d) riproduzione o
asportazione di schizzi o disegni, macchine, utensili o di altri oggetti o
documenti di proprietà dell’azienda e/o del committente;
e) abbandono ingiustificato
del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di
lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata
di cui al settimo comma dell’art. 98;
h) recidiva in una
qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno
precedente;
i) grave e/o reiterata
violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello
di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7
del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le
disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia
incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l’impresa potrà disporre
la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato
per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di
procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha
avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore
è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
Allegato 26
Art. 114
ISTITUZIONE DELLA BORSA
DEL LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Le parti sociali,
concordano di riconoscere al Formedil un ruolo
fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
Al tal fine e nell’intento
di predisporre un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del
mercato e del settore, le parti convengono di istituire, entro un mese dalla
sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del c.c.n.l.,
una Commissione tecnica paritetica che si occuperà dell’analisi e dello studio
del sistema Borsa Lavoro nell’edilizia, su tutto il territorio nazionale.
La suddetta Commissione
dovrà studiare, al fine di proporre soluzioni concrete e adeguate a istituire
un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia
volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
- favorire la circolazione
delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del
settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di
favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante
l’istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola,
collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula
dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione
ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l’orientamento
della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre e l’attivare
gli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi
ministeriali volti ad attivare la formazione all’estero e il collocamento dei
lavoratori stranieri nel settore edile.
La Commissione dovrà
inoltre prevedere un sistema che fermo restando le autorizzazioni previste da
parte del Ministero competente e, sulla base delle finalità sopra descritte,
preveda:
- l’assunzione, da parte
del Formedil e territorialmente delle Scuole Edili,
di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo
dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso
il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
- la possibilità, per le
imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di
consultare direttamente i curricula dei lavoratori in
cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro
presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
- la possibilità per le persone
in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle
imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie
candidature.
L’entrata in vigore del
Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno
di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 30 giorni da tale data,
la Commissione presenterà alle parti lo studio effettuato, contenente anche le
modalità con le quali si intende approntare il nuovo istituto.
Allegato 27
Art. 120
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze
espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 10 giugno 2008 al
31 dicembre 2011 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 18 giugno 2008 o
instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il
31 dicembre 2009.
Qualora non sia disdetto da
una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della
scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e cosi di seguito.
Allegato 28
APE ORDINARIA
A decorrere dall’erogazione
di maggio 2009 e con l’obiettivo di migliorare la prestazione dell’ape
ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, è stabilito che le
prestazioni di che trattasi sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del
10% a partire dalla sesta erogazione rispetto a ciascuna prestazione in vigore.
E’ istituita una
Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l’accesso alla
prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal
Regolamento dell’anzianità professionale edile.
Allegato 29
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Per gli operai con
qualifica del 30 livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento
retributivo pari a euro 104, di cui euro 74 a decorrere dal 1° giugno 2008 ed
euro 30 a decorrere dal 10 gennaio 2009.
Le tabelle dei valori
mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili
per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Liv. |
Aumenti |
Nuovi Minimi |
Parametri |
|||
Complessivi |
1/6/2008 |
1/1/2009 |
1/6/2008 |
1/1/2009 |
|
|
7 |
160,00 |
113,85 |
46,15 |
1.372,56 |
1.418,71 |
200 |
6 |
144,00 |
102,46 |
41,54 |
1.235,29 |
1.276,83 |
180 |
5 |
120,00 |
85,38 |
34,62 |
1.029,40 |
1.064,02 |
150 |
4 |
112,00 |
79,69 |
32,31 |
960,80 |
993,11 |
140 |
3 |
104,00 |
74,00 |
30,00 |
892,16 |
922,16 |
130 |
2 |
93,60 |
66,60 |
27,00 |
802,95 |
829,95 |
117 |
1 |
80,00 |
56,92 |
23,08 |
686,28 |
709,36 |
100 |
Allegato 30
CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA
DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI
Al fine di contrastare il
lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire
la sicurezza sul lavoro, visti l’articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge n.
296/2006, e gli articoli 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del Regolamento di
attuazione del d.lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici, in
ottemperanza dell’ Avviso comune del 17 maggio 2007, le Casse Edili sono tenute
a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell’incidenza
della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
Con riferimento alle
categorie di opere individuate nell’allegato al D.P.R. n. 34/2000 (OG), la
congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di
incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse
Edili, ragguagliate all’ opera complessiva:
|
CATEGORIE |
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore
dell’opera |
1 |
OG1 - nuova edilizia
civile compresi Impianti e Forniture |
14,28 % |
2 |
OG1 - nuova edilizia
industriale esclusi Impianti |
5,36 % |
3 |
ristrutturazione di
edifici civili |
22,00 % |
4 |
ristrutturazione di
edifici industriali esclusi Impianti |
6,69 % |
5 |
OG2 - restauro e
manutenzione di beni tutelati |
30,00 % |
6 |
OG3 - opere stradali,
ponti, etc, |
13,77 % |
7 |
OG4 - opere d’arte nel
sottosuolo |
10,82 % |
8 |
OG5 - dighe |
16,07 % |
9 |
OG6 - acquedotti e
fognature |
14,63 % |
10 |
OG6 - gasdotti |
13,66 % |
11 |
OG6 - oleodotti |
13,66 % |
12 |
OG6 - opere di
irrigazione ed evacuazione |
12,48 % |
13 |
OG7 -.opere marittime |
12,16 % |
14 |
OG8 - opere fluviali |
13,31 % |
15 |
OG9 - impianti per la
produzione di energia elettrica |
14,23 % |
16 |
OG10 - impianti per la
trasformazione e distribuzione |
5,36 % |
17 |
OG12 - OG13 - bonifica e
protezione ambientale |
16,47 % |
Poiché alla realizzazione
dell’opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all’organizzazione
dell’impresa, l’impresa principale deve denunciare alla Cassa Edile competente
il valore dell’opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e
subaffidatarie.
Nell’ipotesi in cui la
complessiva manodopera denunciata alla Cassa Edile non raggiunga la percentuale
minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la
specifica tipologia di lavori, l’impresa principale, previo richiamo della
Cassa Edile, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata
comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati
in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non
iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo,
tecnologie avanzate.
Per la dimostrazione di cui
al punto precedente l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un
rappresentante dell’ Associazione datoriale a cui aderisce.
Sulla base della
complessiva documentazione presentata, la Cassa Edile competente verifica la
congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi
procede o meno all’emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici
l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio
del DURC per il saldo finale.
Per i lavori privati
l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento
dell’opera.
Il non raggiungimento della
congruità comporterà l’emanazione del “documento unico di congruità” irregolare
sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza
di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla
competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il
territorio nazionale.
Le parti sociali si
riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella
di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al
criterio per .la determinazione del valore delle opere private eseguite in
conto proprio dalle imprese.
La disciplina del presente
paragrafo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, a condizione che tutte
le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE e costituite dalle
Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del
contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, provvedano al suo recepimento.
Allegato 31
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
L’ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F .i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire nel corso di vigenza
del c.c.n.l. le iniziative ed i meccanismi di premialità da porre in essere al fine di favorire e
incrementare la produttività nel settore.
Allegato 32
LAVORI USURANTI - LAVORI
PESANTI
Al fine di effettuare un’
analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali
obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano
di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione
paritetica che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri,
determinandone l’entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e
quello mutualistico, presso l’Istituto pubblico ovvero presso la Cassa Edile.
La Commissione dovrà
approfondire l’ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura
di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un
miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione
dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in
vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
I costi contrattuali sono
pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell’art. 24 del presente
contratto.
Allegato 33
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI
Con effetto dal 1° gennaio
2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di
Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla cassa
edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell’attività lavorativa
dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all’80% della retribuzione persa
dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.
L’impresa che impiega lavoratori
con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in
forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal
lavoratore apprendista.
Condizioni per l’erogazione
della prestazione sono:
- la sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non
inferiore ad una giornata di lavoro;
- l’iscrizione
dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto
nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g.
dell’ apprendista;
- la regolarità
dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla
stessa cassa edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione.
- tale prestazione verrà
anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà poi il
rimborso, tramite apposita
domanda alla stessa Cassa Edile.
La domanda per essere
accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al
rilascio, da parte dell’Inps, dell’autorizzazione all’intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era
occupato il personale apprendista.
Nell’ipotesi in cui
l’impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la
richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la
presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato
l’evento. In questo caso l’impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di
idonea documentazione comprovante l’avvenuto verificarsi dell’evento
atmosferico nel cantiere interessato.
Allegato 34
PROTOCOLLO SUGLI
ORGANISMI BILATERALI
Le parti sociali
dell’edilizia, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore
alla quale si è assistito negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione
e della condivisione degli intenti delle parti medesime, concordano nel
proseguire nel percorso intrapreso al fine di ottenere risultati importanti
soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della
sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni e per
rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali
argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi,
la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali
capisaldi devono svolgere gli organismi paritetici, sia al livello nazionale
che territoriale,.
Occorre proseguire
nell’analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello
del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di
lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.
Il sovrapporsi, a volte,
del simultaneo effetto dei fenomeni appena descritti può comportare un forte
irrigidimento del settore con potenziali ripercussioni sugli indici di
produttività del medesimo e dell’intero mercato nazionale.
In tale ottica diventa
fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali
e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di
svolgere un’azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla
crescita e alla imposizione sul mercato del settore medesimo.
Non bisogna comunque
dimenticare l’importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti
negli ultimi tempi dalle parti sociali dell’edilizia soprattutto in tema di
regolarità contributiva, grazie al Dure, di indici di congruità, grazie all’
Avviso Comune da ultimo siglato nel maggio 2007, nonché in tema di sviluppo
degli organismi paritetici (Forme dil-Scuole Edili -
CNCPT - Casse Edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al
settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri
settori della produzione.
E altri ancora sono stati i
temi sui quali le parti sociali dell’edilizia hanno inciso sulle decisioni
degli organi di Governo, quali l’obbligo della comunicazione di assunzione da
assolversi il giorno prima della medesima e il cartellino di riconoscimento.
Le parti sottoscritte
ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell’ottica di incentivare l’accesso al settore,
all’avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche
per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una
partecipazione corretta e competitiva sul mercato.
È necessario pertanto
proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni
industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta
la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la
crescita del settore delle costruzioni.
FORMAZIONE
Al fine di dare un concreto
seguito a quanto intrapreso dalle parti ‘sociali all’indomani della
sottoscrizione del precedente contratto collettivo del maggio 2004, e nella
convinzione dell’importanza che lo strumento della formazione, a tutti i
livelli produttivi, ha nello sviluppo del settore delle costruzioni,
soprattutto per l’abbattimento del fenomeno infortunistico, le parti concordano
nel riconoscere al Formedil, quale organismo
nazionale di formazione, il ruolo fondamentale del rilancio dei piani formativi
al livello nazionale, con l’obiettivo soprattutto di pervenire ad una
omogeneità dell’offerta formativa, pur non tralasciando, nel contempo, le
peculiari esigenze territoriali.
Tutto ciò deve avvenire
nell’ottica del riconoscimento al Formedil, e
territorialmente alle Scuole Edili, del molo fondamentale di strumento
indispensabile nell’ambito della formazione e in quello del mercato del lavoro,
quale mezzo efficace per la promozione dell’incontro tra la domanda e l’offerta
di lavoro.
Le parti convengono di
potenziare sostanzialmente il molo svolto dai Formedil
regionali, mediante un processo di rilancio dei medesimi, con l’intento
soprattutto:
- di migliorare la
definizione dei compiti ad esso affidati dai livelli della contrattazione sia
nazionale che territoriale, anche nell’ottica di una più efficace
razionalizzazione dei compiti connessi ai Formedil
regionali e alle singole Scuole Edili;
- di individuare meccanismi
certi di finanziamento proporzionali e strettamente necessari alle funzioni ed
ai compiti delegati al Formedil regionale, prevedendo
anche un eventuale sistema di programmazione di controlli dei bilanci degli
enti da parte di società di consulenza periodicamente incaricate.
Le parti, inoltre, con
riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del settore,
concordano di istituire ulteriori otto ore annue con particolare riguardo alla
sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l’azienda o presso le Scuole Edili,
con certificazione della formazione espletata, attraverso l’utilizzo dei
finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua
previsto dalla vigente normativa.
A questo fine le parti sono
impegnate ad intraprendere un’azione comune nei confronti di Fondimpresa affinché il contributo di cui sopra, di
pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.
Inoltre, fermo restando
quanto stabilito dalle parti sociali nell’ accordo del 31 maggio 2005 in tema
di organismi bilaterali, in attuazione dell’omonimo Protocollo (Allegato P del
contratto 20 maggio 2004), le parti sociali convengono che:
- il patrimonio netto
disponibile di ciascuna Scuola Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali,
non può superare l’ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola,
oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei
progetti formativi.
LAVORATORI MIGRANTI
Alla luce di quanto sopra
detto e del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si
ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una
previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e delle singole Scuole Edili.
Le parti sociali, infatti,
consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche,
culturali nonché alle problematiche legate all’integrazione socio-lavorativa
dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell’ambito del lavoro
regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al Formedil, anche mediante la costituzione di una apposita
Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:
- razionalizzare e
incrementare la formazione preventiva nei paesi d’origine dei lavoratori
migranti;
- attuare corsi di lingua
italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le
Scuole Edili;
- attuare i programmi di
formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione
tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere .
Anche in relazione a quanto
previsto dall’art. 82 del ccnl, la Commissione,
mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative
in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale
dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere,
mensa, calendario annuo, casa, servizi.
Il Formedil
dovrà determinare, entro il 3l dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi:
- la possibilità di fornire
corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei
costi;
- la razionalizzazione e le
sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi
di origine dei lavoratori emigranti;
- l’attuazione dei
programmi di formazione interculturale.
SISTEMA BILATERALE PER
LA SICUREZZA
Alla luce di quanto finora
esposto e dell’importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del
tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi
legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno
contribuito a dare forte rilievo all’argomento, puntando su una forte
sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle
parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo
strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati Paritetici territoriali e
della CNCPT.
Le parti sociali concordano
pertanto di dare nuovo slancio a tali Enti, attribuendo un ruolo di
supervisione e di controllo degli stessi all’ente istituito al livello
nazionale, armonizzando la contribuzione con quella già prevista per la CNCE e
il Formedil.
In tale ottica spetterà
alla CNCPT verificare:
- i compiti e le funzioni
proprie di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
- il reale funzionamento di
ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
- la congruità delle
risorse spettanti a ciascun Ente sulla base del reale fabbisogno e
dell’attività che il medesimo si appresta a svolgere;
- la competenza della
struttura tecnica operante all’interno dei CPT, predisponendo un sistema di
controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi.
- l’adozione da parte dei
CPT dello statuto tipo cosi come riportato nell’Allegato del contratto
collettivo del 2004, soprattutto con riferimento all’ art. 11 (Bilanci
dell’Ente).
Tale attività potrà essere
realizzata anche attraverso un programma di incontri al livello regionale che,
se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l’attività degli enti
territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall’altro
deve essere finalizzato al miglioramento dell’operato medesimo e alla sua
omogeneizzazione al livello regionale.
Ad integrazione dell’art.
109 del ccnl le parti concordano inoltre di portare a
definitivo compimento la totale realizzazione dell’operatività dei CPT
territoriali, affidando il monitoraggio alla CNCPT, a cui compete di perseguire
l’obiettivo del loro compiuto funzionamento, sulla base dei compiti agli stessi
affidati, entro il 31 dicembre 2008.
Ad integrazione
dell’accordo del 31 maggio 2005 ed in particolare del punto 5 sugli organismi
bilaterali e dell’art. 109 del c.c.n.l, le parti
sociali concordano che:
- al finanziamento dei
Comitati si provvede mediante un contributo percentuale specifico e autonomo da
calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell’art. 24 da
definirsi territorialmente, che non superi complessivamente con quello delle Scuole
edili la misura dell’1%, e che comunque sia determinato sulla base di una
disciplina specifica ed adeguata che tenga conto delle attività svolte e da
svolgersi e delle esigenze di una struttura operativa adeguata;
- il patrimonio netto
disponibile di ciascun Comitato Paritetico Territoriale, escluse le
immobilizzazioni strumentali, non può superare l’ammontare di una annualità di
contribuzione al medesimo.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ALLA SICUREZZA DEI NUOVI IMPRENDITORI
EDILI
Nell’ottica del raggiungimento
degli obiettivi sopra fissati, le parti sociali concordano nel creare un
sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della
sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento.
A tal proposito, oltre al
sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali
convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di
sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori
che accedono al settore edile.
Le parti inoltre propongono
l’istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui
potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà
rilasciata un apposito attestato di qualificazione.
Finalità del sistema, finanziamento,
modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative eventuali
misure premiali alle imprese saranno oggetto di studio e di approfondimento di
una apposita Commissione.
ENTI BILATERALI
La centralità del ruolo
svolto dalle Casse Edili su tutto n territorio nazionale, quale ente percettore
degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori
impegnati nel settore, quale ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché
quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l’obbligo di
porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle
singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e
di trasparenza.
A tal fine e sempre
nell’ottica dell’omogeneizzazione al livello nazionale, le parti sociali
concordano che tutte le Casse Edili. le Scuole Edili e i CPT appartenenti al
sistema rappresentato dalla CNCE, dal Formedil e
dalla CNCPT, alla scadenza dell’anno di riferimento per la redazione del
bilancio, provvedano all’invio dello stesso alle rispettive Commissioni
Nazionali, entro 30 giorni.
Le parti concordano
sull’attualità e sulla validità dei Protocolli finora sottoscritti sul tema e
convengono sulla necessità di un costante monitoraggio al fine di verificarne
l’applicazione e di definire delle precise scadenze per assicurarne la compiuta
applicazione.
La CNCE, il Formedil, la CNCPT provvederanno ad incaricare una società
di revisione dei. bilanci che verifichi che gli stessi siano stati redatti
sulla base dei criteri contabili omogenei definiti negli schemi del bilancio
tipo concordati dalle parti e negli accordi sottoscritti sulla materia.
La società riporterà i dati
più significativi in una relazione generale che potrà essere di orientamento
per le determinazioni delle parti sociali e segnalerà con immediatezza agli
Enti Nazionali l’insorgere di tutte le situazioni non conformi affinché le
parti possano assumere le adeguate determinazioni.
Le parti si danno atto
inoltre che i compiti affidati al Comitato della Bilateralità in materia di
Dure sono stati assolti e che le ulteriori competenze del Corrutato
medesimo saranno affidate alla CNCE, una volta che tale principio sia stato
recepito dall’intero sistema contrattuale delle costruzioni.
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO
Nell’ottica di rendere più
omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36 bis) con riguardo
allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso
dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in
appalti e subappalti, le parti sociali dell’edilizia concordano nell’attribuire
alla CNCE l’incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere
adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e
contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del Lavoro quali elementi
essenziali.
Resta ferma la facoltà al
livello territoriale di fornire direttamente le imprese iscritte alla Cassa
Edile del predetto tesserino.
Allegato 35
PROTOCOLLO SUL COSTO DEL
LAVORO
I temi trattati e gli
obiettivi perseguiti dalle parti sociali del settore edile con la
sottoscrizione dell’ Avviso comune del 16 dicembre 2003 hanno consentito di
raggiungere alcuni importanti risultati sul fronte della lotta al lavoro
sommerso.
In tale ambito, è anche
emersa l’esigenza di agire, all’interno delle politiche di contrasto al lavoro
irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare
degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.
li percorso intrapreso, sia
sotto il profilo contrattuale che legislativo, deve proseguire, attraverso
opportuni interventi che adeguino, entro i parametri europei, il sistema
nazionale del costo del lavoro.
Le riduzioni dei livelli
contributivi possono consentire alle imprese del settore di limitare i casi di
evasione contributiva, nonché di operare correttamente in un mercato,
altrimenti, limitato dalla concorrenza sleale, conseguente al fenomeno del
lavoro irregolare.
Accanto agli interventi di
carattere agevolativo, finalizzati alla creazione di
nuovi posti di lavoro, è necessario continuare a predisporre alcuni interventi
di carattere strutturale che comportino un’ulteriore riduzione del carico
contributivo.
La riduzione del cuneo
fiscale e contributivo costituisce, insieme all’aumento della produttività, uno
degli elementi su cui si può agire per la riduzione del costo del lavoro, al
fine di aumentare la capacità competitiva delle imprese del settore delle
costruzioni.
L’Agenda concordata dalle
parti sociali il 31 gennaio 2007 ha confermato quanto è stato oggetto del
citato Avviso comune, ottenendo risultati fondamentali per il settore.
La risoluzione delle
questioni rimaste insolute, come da seguito rappresentate, costituisce ora un
obiettivo strategico su cui converge l’interesse delle parti sociali.
1) CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI ORDINARIA
E’ necessario ridurre il
contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili
per gli operai dall’attuale
5,20% alle misure in atto per gli altri settori dell’industria (1,90% - 2,20%).
La riduzione non comporterebbe oneri per l’erario in quanto il relativo fondo
risulta da tempo largamente attivo essendo l’avanzo patrimoniale complessivo,
sulla base dei dati forniti dall’Inps, di circa 2000 milioni di euro.
Tale riduzione potrà
consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali
contrattuali di settore, in regime di mutualìzzazione,
parte del risparmio cosi ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero
essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai
lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.
2) DECONTRIBUZIONE DEGLI
STRAORDINARI E DEI TRATTAMENTI AGGIUNTIVI ALLA RETRIBUZIONE STABILITA DAI
CONTRATTI COLLETTIVI
E’ fondamentale decontribuire gli straordinari e i trattamenti erogati in
aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da una parte
riducendo il costo del lavoro e daIl’altra recando
effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.
La disposizione legislativa
infatti dovrà prevedere che:
- la decontribuzione
attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della disposizione
stessa;
- i trattamenti di che
trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;
- è destinato alla
previdenza di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo
decontribuito;
- il meccanismo di
decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con
la Cassa Edile.
3) RIDUZIONE PREMI INAIL
Occorre conseguire la
parificazione del premio Inail per il settore delle costruzioni a prescindere
dalla qualificazione giuridica dell’impresa, con l’intento di pervenire
all’unicità della misura del costo del lavoro. .
Occorre introdurre una
apposita normativa premiale di legge che vada a sostituire quella attualmente
prevista nel caso di versamento dei contributi previdenziali sulle 40
settimanali di lavoro e che si trovi in linea con il monitoraggio del fenomeno
infortunistico delle singole imprese, tale da comportare il riconoscimento in
favore degli imprenditori di agevolazioni premiali all’uopo stanziate dagli
organismi paritetici.
4) REGIME CONTRIBUTIVO E
FISCALE DELLE PRESTAZIONE DI MENSA E TRASFERTA
Occorre rivalutare, in
misura percentuale pari alla variazione degli indici Istat, ai sensi dell’art.
51, co. 9, del D.Lgs n.
314/97, gli importi e i relativi tetti delle voci retributive che godono di un
particolare regime di esenzione dalla base imponibile previdenziale e cioè:
- l’indennità’ di trasferta
che, dal 1° gennaio 1998, non concorre a formare reddito nel limite di
franchigia di euro 46,48 e euro 77,47 rispettivamente per le trasferte in
Italia e all’estero, ex art. 51, co. 5, del D.Lgs. n.
314/97;
- l’indennità sostitutiva
di mensa che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ex art. 7 del D.Lgs. n. 56/98
non concorre a formare reddito fino all’importo complessivo di lire 10.240,
attuali euro 5,29, ex art. 51, co. lett. c) del Tuir.
Allegato 36
PREMESSA
Omissis ...
TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ
comunque denominate,
connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia, quando il
personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri,
tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è
alle dipendenze di una impresa edile.
DICHIARAZIONE A VERBALE
a) Nel confermare
l’inquadramento nella contrattualistica collettiva dell’edilizia, nazionale e
territoriale, dell’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo
preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva
dell’edilizia è l’unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto
non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto
che le attività di “costruzioni di linee e condotte” debbono continuare ad
essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva
dell’edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le parti confermano che
le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali
e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente
contratto.
Le parti concordano di
istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte
finalizzate all’omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei
lavoratori occupati dalle suddette imprese.
Omissis ...