INPS
- INDENNITÀ' DI MALATTIA PER I LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO -
LIMITI DAL 1° GENNAIO 1999
La
Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'INPS con la circolare n° 19 del
5 febbraio 1999, ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l'anno
1999 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del
Testo Unico sugli assegni familiari.
I
nuovi importi, da valere per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 sono
così determinati:
-
Lire 999.300 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio e equiparato;
-
Lire 1.748.750 per due genitori.
Per
la generalità delle imprese i limiti di reddito testé indicati non rilevano ai
fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la
diversa disciplina dell'assegno per il nucleo familiare); sono invece di
interesse per la determinazione dell'indennità economica di malattia a favore
dei lavoratori spedalizzati. Come noto, secondo le norme tuttora vigenti la
misura dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale
intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per
tutto il periodo della degenza. Tuttavia, la riduzione non ha luogo - e
l'indennità è corrisposta nella misura
intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico,
tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari.
Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il
riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati
(coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore
di limiti determinati; per l'anno 1999 valgono appunto gli importi mensili
indicati dalla circolare citata. Superfluo rammentare che la vivenza a carico -
ai fini della determinazione dell'indennità di malattia nei casi di ricovero
ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato,
utilizzando il Modello FC/Mal.