INPS - INDENNITÀ' DI MALATTIA PER I LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO - LIMITI DAL 1° GENNAIO 1999

 

La Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'INPS con la circolare n° 19 del 5 febbraio 1999, ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l'anno 1999 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari.

I nuovi importi, da valere per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 sono così determinati:

 

- Lire 999.300 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio e equiparato;

- Lire 1.748.750 per due genitori.

 

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito testé indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell'assegno per il nucleo familiare); sono invece di interesse per la determinazione dell'indennità economica di malattia a favore dei lavoratori spedalizzati. Come noto, secondo le norme tuttora vigenti la misura dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della degenza. Tuttavia, la riduzione non ha luogo - e l'indennità  è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di limiti determinati; per l'anno 1999 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla circolare citata. Superfluo rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.