ADEMPIMENTI PER LE OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALL’IMPRESA
Il
Collegio dei Costruttori ha ritenuto opportuno approfondire il tema legato alle
opere realizzate da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come pure
a tutti i piani urbanistici e agli accordi convenzionali, comunque denominati,
stipulati tra privati e amministrazioni (cosiddetti “accordi complessi”,
compresi gli accordi di programma) che prevedano l’esecuzione di opere
destinate a confluire nel patrimonio pubblico.
Si
rammenta che l’attuale normativa sugli appalti pubblici non disciplina le opere
a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria (opere stradali, parcheggi e
marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, reti dei servizi: gas metano, energia
elettrica, acqua, telefono e fognatura, aree a verde pubblico ed isole
ecologiche,segnaletica, ecc.) il cui importo sia inferiore alla soglia
comunitaria, ossia non superiore a 5.150.000 euro. Tali lavori possono essere
liberamente realizzati senza alcun vincolo con la disciplina dei lavori
pubblici.
Tutte
le altre opere di urbanizzazione, e perciò per le primarie superiori a
5.150.000 euro e per tutte le opere di urbanizzazione secondaria (gli asili
nido; le scuole materne; le scuole dell’obbligo; i mercati di quartiere; le
delegazioni comunali; le chiese ed altri edifici religiosi; gli impianti
sportivi di quartiere; i centri sociali e le attrezzature culturali e
sanitarie; le aree verdi di quartiere), sono da realizzare nel rispetto di
quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici (il decreto legislativo n.
163/2006).
Va
preliminarmente osservato che dagli orientamenti della Corte di Giustizia
comunitaria sul tema si deduce che:
-
le opere di urbanizzazione sono da ritenere pubbliche sin dalla loro origine
(quindi anche se eseguite su proprietà privata e se formalmente di proprietà
privata prima del passaggio al patrimonio pubblico),
-
gli accordi convenzionali configurano la presenza dell’elemento contrattuale (a
prescindere dalla complessa natura giuridica della convenzione urbanistica),
-
la sussistenza dell’onerosità deriva dalla concessione, da parte della pubblica
amministrazione, dello scomputo degli oneri in luogo del loro pagamento
diretto,
-
è irrilevante che l’attuatore privato (in
genere il lottizzante) sia o meno un imprenditore, dal momento che può
ricorrere all’affidamento a terzi così come farebbe il Comune concedente.
Il
soggetto attuatore degli interventi cui sono correlate le opere di
urbanizzazione può pertanto essere l’impresa edile che realizza in proprio
opere da porre poi sul mercato.
Tralasciando
la disciplina applicabile alle opere previste da convenzioni urbanistiche
stipulate anteriormente all’1 luglio 2006 (che alla data odierna rivestono un
interesse trascurabile), dalla disciplina dettata dal Codice dei contratti
pubblici (Decreto legislativo 163/2006) si desumono sostanzialmente i seguenti
tre moduli operativi:
1)
le opere di urbanizzazione sono eseguite da impresa in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 40 del Codice dei contratti (attestazione SOA) selezionata
dai lottizzanti mediante gara di evidenza pubblica indetta dagli stessi
privati, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dallo stesso
Codice;
2)
il Comune indice una gara di evidenza pubblica con una delle procedure e uno
dei criteri previsti dal Codice dei contratti; il lottizzante non riveste la
qualità di promotore e corrisponde al Comune gli oneri sostenuti da
quest’ultimo per l’esecuzione delle opere; i lavori sono eseguiti dall’aggiudicatario
della gara d’appalto;
3)
il Comune indice una gara di evidenza pubblica con una delle procedure e uno
dei criteri previsti dal Codice dei contratti dopo aver riconosciuto al privato
lottizzante la qualità di promotore; a questo punto vi sono due subordinate:
3.a)
il promotore non esercita il diritto di prelazione (rinunciandovi espressamente
o mediante comportamenti concludenti); in tal caso i lavori sono eseguiti
dall’aggiudicatario della gara d’appalto;
3.b)
il promotore esercita il diritto di prelazione (riconoscendo all’aggiudicatario
una somma pari al 3 per cento dell’importo di aggiudicazione); in tal caso i
lavori sono eseguiti dal promotore.
Il
lottizzante può pertanto eseguire in proprio le opere di urbanizzazione solo
nei casi di cui ai precedenti numeri 2) e 3.b), infatti:
nel
caso 1) se il lottizzante indice la gara, gli è preclusa la partecipazione alla
medesima, non potendosi ragionevolmente pensare che stazione appaltante e
concorrente possano coincidere nel medesimo soggetto;
nel
caso 2), seppur con notevoli incertezze sul punto, se il lottizzante è un
operatore economico adeguatamente qualificato, non dovrebbe essergli preclusa
la partecipazione alla gara indetta dal Comune in quanto non pare che, in
assenza del diritto di prelazione, goda di una posizione privilegiata o
comunque significativamente differenziata rispetto agli altri concorrenti;
nel
caso 3.b), anche se il lottizzante è un operatore economico adeguatamente
qualificato, se riveste la qualità di promotore gli è preclusa la
partecipazione alla gara ancorché indetta dal Comune; sul punto basterebbe una
considerazione metagiudirica: non è possibile “fare due parti nella stessa
commedia”; pertanto in questo caso egli può diventare esecutore solo
esercitando il diritto di prelazione.
Ai
tre moduli operativi descritti in precedenza se ne può aggiungere un quarto
che, in realtà, costituisce una deroga o un’eccezione (ai principi generali di
concorrenza): si tratta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore
a 5.150.000 euro per le quali è possibile la loro esecuzione diretta da parte
del privato, purché ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
a)
che il Comune, il quale ha sempre la facoltà di farle eseguire a propria cura
(con relativa ripetizione a carico del privato delle somme spese), non intenda
esercitare questa prerogativa;
b)
che l’esecutore (il privato stesso o l’operatore economico scelto liberamente
dal privato), sia qualificato ai sensi dell’articolo 40 del Codice dei
contratti in relazione alle categorie e alle classifiche dei lavori da
eseguire.
In
tale contesto l’impresa può pertanto trovarsi nella necessità non solo di dover
sottoscrivere una convenzione con il comune, ma anche di effettuare le
procedure per l’aggiudicazione delle opere di urbanizzazione primarie e
secondarie (escluse le primarie fino a 5.150.000 di euro) seguendo l’iter
previsto per gli appalti pubblici.
Ance
Lombardia ha perciò predisposto, in collaborazione con il Collegio Costruttori,
uno studio della normativa, corredato dagli elaborati che l’impresa deve
predisporre per pervenire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, quali:
-
la convenzione urbanistica con il comune;
-
il bando di gara, il disciplinare di gara e tutte le dichiarazione agli stessi
correlate;
-
il contratto di appalto;
-
il capitolato speciale.
Nell’intento
di agevolare le incombenze delle imprese associate nei citati interventi, si
ritiene utile mettere a disposizione sul sito internet del Collegio Costruttori
(www.ancebrescia.it) tutta la citata documentazione, rammentando peraltro la
disponibilità degli uffici per ogni eventuale ulteriore necessità.
Opere
a scomputo degli oneri di urbanizzazione realizzate dall’impresa - normativa e
modulistica