INPS - TUTELA DEI LAVORATORI ALL'ESTERO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 1999 - ISTRUZIONI ISTITUTO-

 

La Gazzetta Ufficiale n° 23 del 29 gennaio 1999 ha pubblicato il testo del D.M. 5 gennaio 1999 che ha indicato, per l'anno 1999, le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero. Nel riportare qui di seguito i valori di tali retribuzioni si pubblica inoltre la circolare n° 25 del 9 febbraio 1999, con la quale la Direzione INPS ha impartito istruzioni operative.

 

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI MENSILI PER I LAVORATORI ITALIANI IMPIEGATI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRA COMUNITARI VALIDE PER TUTTO IL 1999

 

Qualifica       Retribuzione convenzionale

Operai                                         2.647.000

Operai Specializzati              3.114.000

Impiegati d'ordine                  3.114.000

Di concetto e assimilati              3.584.000

Con funzioni direttive

semplici                            4.429.000

Direttivi con responsabilità

polisettorali                                       5.098.000

 

Quadri

Fascia      I

Retribuzione nazionale:

fino a 5.495.000

Retribuzione convenzionale:

5.495.000

 

Fascia      II

Retribuzione nazionale:

da 5.495.001 a 6.239.000

Retribuzione convenzionale:

6.239.000

 

Fascia      III

Retribuzione nazionale:

da 6.239.001 in poi

Retribuzione convenzionale:

7.149.000

 

Dirigenti

Fascia      I

Retribuzione nazionale:

fino a 8.119.000

Retribuzione convenzionale:

8.119.000

 

Fascia      II

Retribuzione nazionale:

da 8.119.001 a 10.648.000

Retribuzione convenzionale:

10.648.000

 

Fascia      III

Retribuzione nazionale:

da  10.648.001 a 13.842.000

Retribuzione convenzionale:

13.842.000

 

Fascia      IV

Retribuzione nazionale:

da  13.842.001 a 17.300.000

Retribuzione convenzionale:

17.300.000

 

Fascia      V

Retribuzione nazionale:

da 17.300.001 in poi

Retribuzione convenzionale:

20.629.000

 

I.N.P.S. - Direzione Centrale Entrate contributive

Circolare 9 febbraio 1999, n. 25

 

OGGETTO: Determinazione, per l'anno 1999, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, c. l, del decreto legge 31/7/1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/10/1987  n. 398.

 

Si trasmette copia del DM 5/1/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 023, serie generale, parte prima del 29/1/1999 concernente la determinazione, per l'anno 1999, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, c. l, del decreto legge 31/7/1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/10/1987, n. 398. Retribuzioni convenzionali da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi dovuti, ai sensi della citata legge n. 398/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.Le retribuzioni di cui al decreto citato sono utilizzabili, come è noto, anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità per le quali siano da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 1999. Come per gli anni passati, il decreto prevede (art. 2 e 3) fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori, nonché modalità di determinazione della retribuzione giornaliera nel caso di assunzione o cessazione del rapporto o trasferimento, intervenuti nel corso del mese. In merito all'applicazione di tali disposizioni, si richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. del 20/6/1989 e n. 72 del 21/3/1990. Le aziende che per il mese di gennaio 1999 non hanno potuto adeguarsi alle nuove retribuzioni convenzionali di cui al D.M. 5/1/1999 possono regolarizzaare tale periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993). La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale del 2,5% computati dal 16/2/1999 fino alla data del versamento. Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1/1/1999 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti;

- indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l'importo relativo agli interessi al tasso legale del cinque percento sulle differenze contributive con il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "oneri accessori".