INPS
- TUTELA DEI LAVORATORI ALL'ESTERO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 1999 -
ISTRUZIONI ISTITUTO-
La
Gazzetta Ufficiale n° 23 del 29 gennaio 1999 ha pubblicato il testo del D.M. 5
gennaio 1999 che ha indicato, per l'anno 1999, le retribuzioni convenzionali da
prendere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le
assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti
all'estero. Nel riportare qui di seguito i valori di tali retribuzioni si
pubblica inoltre la circolare n° 25 del 9 febbraio 1999, con la quale la
Direzione INPS ha impartito istruzioni operative.
RETRIBUZIONI
CONVENZIONALI MENSILI PER I LAVORATORI ITALIANI IMPIEGATI ALL'ESTERO IN PAESI
EXTRA COMUNITARI VALIDE PER TUTTO IL 1999
Qualifica Retribuzione convenzionale
Operai 2.647.000
Operai
Specializzati 3.114.000
Impiegati
d'ordine 3.114.000
Di
concetto e assimilati 3.584.000
Con
funzioni direttive
semplici 4.429.000
Direttivi
con responsabilità
polisettorali 5.098.000
Quadri
Fascia I
Retribuzione
nazionale:
fino
a 5.495.000
Retribuzione
convenzionale:
5.495.000
Fascia II
Retribuzione
nazionale:
da
5.495.001 a 6.239.000
Retribuzione
convenzionale:
6.239.000
Fascia III
Retribuzione
nazionale:
da
6.239.001 in poi
Retribuzione
convenzionale:
7.149.000
Dirigenti
Fascia I
Retribuzione
nazionale:
fino
a 8.119.000
Retribuzione
convenzionale:
8.119.000
Fascia II
Retribuzione
nazionale:
da
8.119.001 a 10.648.000
Retribuzione
convenzionale:
10.648.000
Fascia III
Retribuzione
nazionale:
da 10.648.001 a 13.842.000
Retribuzione
convenzionale:
13.842.000
Fascia IV
Retribuzione
nazionale:
da 13.842.001 a 17.300.000
Retribuzione
convenzionale:
17.300.000
Fascia V
Retribuzione
nazionale:
da
17.300.001 in poi
Retribuzione
convenzionale:
20.629.000
I.N.P.S.
- Direzione Centrale Entrate contributive
Circolare
9 febbraio 1999, n. 25
OGGETTO:
Determinazione, per l'anno 1999, delle retribuzioni convenzionali di cui
all'art. 4, c. l, del decreto legge 31/7/1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3/10/1987 n.
398.
Si
trasmette copia del DM 5/1/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 023,
serie generale, parte prima del 29/1/1999 concernente la determinazione, per
l'anno 1999, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, c. l, del
decreto legge 31/7/1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge
3/10/1987, n. 398. Retribuzioni convenzionali da prendere a base ai fini del
calcolo dei contributi dovuti, ai sensi della citata legge n. 398/1987 e
successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei lavoratori italiani
operanti all'estero, in Paesi extracomunitari per le assicurazioni obbligatorie
non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.Le retribuzioni di
cui al decreto citato sono utilizzabili, come è noto, anche per la liquidazione
delle prestazioni economiche di malattia e maternità per le quali siano da
prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 1999. Come per gli
anni passati, il decreto prevede (art. 2 e 3) fasce di retribuzione convenzionale
per particolari categorie di lavoratori, nonché modalità di determinazione
della retribuzione giornaliera nel caso di assunzione o cessazione del rapporto
o trasferimento, intervenuti nel corso del mese. In merito all'applicazione di
tali disposizioni, si richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141
R.C.V. del 20/6/1989 e n. 72 del 21/3/1990. Le aziende che per il mese di
gennaio 1999 non hanno potuto adeguarsi alle nuove retribuzioni convenzionali
di cui al D.M. 5/1/1999 possono regolarizzaare tale periodo ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993).
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare, con la
maggiorazione degli interessi al tasso legale del 2,5% computati dal 16/2/1999
fino alla data del versamento. Eventuali regolarizzazioni successive al termine
assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati
versamenti.
Ai
fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la
regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle
seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore
al 1/1/1999 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti;
-
indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l'importo relativo agli
interessi al tasso legale del cinque percento sulle differenze contributive con
il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "oneri
accessori".