aggiornato al 26/08/2008
NOVITA’ DI RILIEVO
PER GLI APPALTI PUBBLICI
Si è in
attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del cosiddetto ”terzo
decreto correttivo del Codice degli appalti”, già definitivamente approvato. Si
tratta di un Decreto Legislativo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione
in Gazzetta, contenente importanti novità per il settore degli appalti
pubblici.
In
attesa di poter pubblicare sul sito internet del Collegio Costruttori
(www.ancebrescia.it) sia il testo del nuovo decreto che il testo definitivo del
D.Lgs. 163/2006, coordinato con le novità in parola, si ritiene opportuno
segnalare sin d’ora gli aspetti di immediato e generale interesse per le
imprese associate, riportando in carattere
corsivo le modifiche che il nuovo decreto apporta al “Codice” (il Codice
degli appalti”, D.Lgs. 163/2006).
1) QUALIFICAZIONE SOA: RIFERIMENTO AGLI ULTIMI 10 ANNI
Importanti
novità sono state introdotte nell’ambito dei requisiti per conseguire la
qualificazione SOA. Viene concesso, fino alla fine del 2010, di utilizzare il
valore della cifra d’affari, i valori del costo della manodopera e delle
attrezzature non più riferito agli ultimi cinque anni, ma scegliendoli tra i
migliori cinque anni all’interno degli ultimi dieci. Ancor più significativa la
seconda novità: i lavori potranno essere scelti in tutto l’arco degli ultimi 10
anni, consentendo così il recupero di tipologie o importi di lavori non
mantenute negli ultimi anni.
La
modifica è stata effettuata inserendo un nuovo comma, il 9-bis,
all’art. 253, “Norme transitorie”, del Codice:
"9-bis. In relazione
all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la
dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione
di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei
lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un
singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31
dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente
la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori
economici di cui all'articolo 47 [imprese estere], con le modalità ivi previste."
2) OPERE “SUPERSPECIALIZZATE” DI IMPORTO
SUPERIORE AL 15% DELL’IMPORTO DEI LAVORI
Per
tali categorie di lavori (tra cui si ricordano le opere da elettricista, di
riscaldamento, idrico-sanitarie, fondazioni speciali, prefabbricati) è stato
soppresso l’obbligo di costituire un’A.T.I. qualora l’importo di tali opere
raggiunga il 15% rispetto all’importo a base d’asta ed il concorrente non
possegga la relativa categoria SOA di importo adeguato. Per tali opere viene
previsto, in alternativa alla facoltà di costituire l'A.T.I., l’obbligo di
subappaltarle e l’esecutore verrà pagato direttamente dal committente. Questo
il Testo della norma:
"Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore
il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari
non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il
regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono
essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale
subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di
subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti
del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo.".
3) ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE
Il
comma 9 dell’articolo 122 del Codice ha sinora previsto la possibilità di
ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale, con conteggi di
medie delle offerte stesse che portano ad individuare la soglia di anomalia
oltre la quale le offerte sono ritenute anomale e perciò automaticamente
escluse dalla gara. Ora viene previsto che tale procedura possa essere
utilizzata solo per appalti fino a 1 milione di euro. Inoltre è aumentato da
cinque a dieci il numero minimo di offerte per poter utilizzare l’esclusione
automatica. In presenza pertanto di un numero di offerte che non arriva a 10,
come pure per gli appalti di importo superiore a 1 milione di euro,
l’aggiudicazione viene ora effettuata al massimo ribasso. Questo è ciò che
prevede il testo della nuova norma in relazione all’art. 122 del Codice:
“all'inizio del primo periodo
del comma 9 sono inserite le seguenti parole: "Per lavori d'importo
inferiore o pari a 1 milione di euro" e, al secondo periodo, le parole:
"inferiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore
a dieci;";
4) OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE FINO A 5.150.000
Vengono
modificati sia l’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 16/2006, che il comma 8
dell’art. 122, che regolano entrambi il regime dei lavori realizzati a scomputo
degli oneri.
Il
nuovo testo dell’art. 32, comma 1, lett. g) prevede che le disposizioni del
Codice degli appalti si applichino, per importi superiori a 5.150.000, ai:
“g) lavori pubblici da
realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire,
che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del
permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di
costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del
permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con
l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo
schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55
[cioè con procedura aperta o ristretta]. Oggetto del contratto, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e
le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per
l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;".
Con la modifica all’art. 122, che precedentemente
consentiva all’impresa di eseguire in proprio o di appaltare a terzi i lavori,
viene ora previsto che le opere fino a 5.150.00 di euro, sia primarie che
secondarie, vengano aggiudicate, invitando almeno cinque imprese tramite
procedura negoziata (cioè la vecchia trattativa privata) senza alcuna
pubblicazione del bando. Questa la norma:
“all’articolo 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8 è sostituito dal
seguente: "8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo
32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57,
comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale
numero aspiranti idonei.";
5) ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO
Due le modifiche apportate in tema di avvalimento.
La prima, che sostituisce il comma 6 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006,
stabilisce che:
"6. Per i lavori, il
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria
di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese
ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il
concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio
dell'attestazione in quella categoria.";
Con la seconda disposizione viene eliminato il comma 7, del citato art. 49,
e cioè la facoltà dell’ente di stabilire nel bando che l’offerente abbia una
qualifica SOA, ancorchè limitata, nella categoria prevalente.
6) TIPOLOGIA DEI CONTRATTI: A CORPO, A MISURA, A CORPO E
MISURA
"I contratti di appalto di
cui al comma 2 [dell’art. 53 e cioè tutti i contratti di lavori
pubblici], sono stipulati a corpo. E'
facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di
sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonchè le opere in
sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento
dei terreni.";
Questo viene previsto a modifica dell’art. 53 del Codice, in sostituzione
del primo e del secondo periodo del comma 4. Rimane inalterata la facoltà di
effettuare contratti misti a corpo e a misura.
7) PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
L’importo fino al quale si può aggiudicare con tale sistema viene elevato
da 750.000 a 1 milione di euro. Si rammenta che nella procedura ristretta
semplificata l’amministrazione invita 20 imprese tra quelle che hanno chiesto,
entro il 15 dicembre del precedente anno, di essere invitate ai lavori
aggiudicati con tale procedura, potendo le imprese stesse presentare tale
richiesta a non oltre 30 stazioni appaltanti.
8) LAVORI IN ECONOMIA
E’ stato variato da 100.000 euro a 200.000 euro il limite, sinora previsto
dall’art. 125, commi 5 e 6, lett. b) del Codice, per poter affidare i lavori in
economia nel caso di manutenzioni di opere o di
impianti.
9) PAGAMENTO ANTICIPATO DEI MATERIALI
Per contrastare l'aumento rilevante del prezzo di alcuni materiali da
costruzione, è stata introdotta nell’art. 133 del Codice una norma che consente
alla committente, al verificarsi di determinate condizioni, di erogare
all'esecutore del lavoro pubblico somme a copertura delle spese sostenute per
l'acquisto di specifici materiali, indicati nel bando di gara. Si ritiene che
si tratti di una norma assolutamente insufficiente a coprire le variazioni di
costo dei materiali sopportate dalle imprese.
10) CONSORZI STABILI ECONSORZI DI
COOPERATIVE
Le novità introdotte in tema di consorzi stabili sono facilmente
comprensibili dalla lettura del testo di modifica dell’art. 36 del Codice:
“all'articolo 36, il comma 5,
è sostituito dal seguente: "5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo
122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8 [qualora cioè venga
utilizzata l’esclusione automatica delle offerte anomale], è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.";
Per i consorzi di cooperative viene previsto che:
“all'articolo 37, comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i consorzi di cui all'articolo
34, comma 1, lettera b) [consorzi di cooperative], qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8 [qualora
cioè venga utilizzata l’esclusione automatica delle offerte anomale], è vietata la partecipazione alla medesima
procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.";
11) PROJET FINANCING
La disciplina della finanza di progetto, che consente la realizzazione di
opere pubbliche mediante il finanziamento di soggetti privati, è stata
interamente riscritta. Il testo della norma, troppo corposo per essere qui
trascritto, sarà reso disponibile sul sito internet del Collegio Costruttori con
la pubblicazione del testo del Decreto.