aggiornato al 26/08/2008

 

NOVITA’ DI RILIEVO PER GLI APPALTI PUBBLICI

 

Si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del cosiddetto ”terzo decreto correttivo del Codice degli appalti”, già definitivamente approvato. Si tratta di un Decreto Legislativo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta, contenente importanti novità per il settore degli appalti pubblici.

In attesa di poter pubblicare sul sito internet del Collegio Costruttori (www.ancebrescia.it) sia il testo del nuovo decreto che il testo definitivo del D.Lgs. 163/2006, coordinato con le novità in parola, si ritiene opportuno segnalare sin d’ora gli aspetti di immediato e generale interesse per le imprese associate, riportando in carattere corsivo le modifiche che il nuovo decreto apporta al “Codice” (il Codice degli appalti”, D.Lgs. 163/2006).

 

 

1) QUALIFICAZIONE SOA: RIFERIMENTO AGLI ULTIMI 10 ANNI

Importanti novità sono state introdotte nell’ambito dei requisiti per conseguire la qualificazione SOA. Viene concesso, fino alla fine del 2010, di utilizzare il valore della cifra d’affari, i valori del costo della manodopera e delle attrezzature non più riferito agli ultimi cinque anni, ma scegliendoli tra i migliori cinque anni all’interno degli ultimi dieci. Ancor più significativa la seconda novità: i lavori potranno essere scelti in tutto l’arco degli ultimi 10 anni, consentendo così il recupero di tipologie o importi di lavori non mantenute negli ultimi anni.

La modifica è stata effettuata inserendo un nuovo comma, il 9-bis, all’art. 253, “Norme transitorie”, del Codice:

"9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 [imprese estere], con le modalità ivi previste."

 

 

2) OPERE “SUPERSPECIALIZZATE” DI IMPORTO SUPERIORE AL 15% DELL’IMPORTO DEI LAVORI

Per tali categorie di lavori (tra cui si ricordano le opere da elettricista, di riscaldamento, idrico-sanitarie, fondazioni speciali, prefabbricati) è stato soppresso l’obbligo di costituire un’A.T.I. qualora l’importo di tali opere raggiunga il 15% rispetto all’importo a base d’asta ed il concorrente non possegga la relativa categoria SOA di importo adeguato. Per tali opere viene previsto, in alternativa alla facoltà di costituire l'A.T.I., l’obbligo di subappaltarle e l’esecutore verrà pagato direttamente dal committente. Questo il Testo della norma:

"Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo.".

 

 

3) ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Il comma 9 dell’articolo 122 del Codice ha sinora previsto la possibilità di ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anomale, con conteggi di medie delle offerte stesse che portano ad individuare la soglia di anomalia oltre la quale le offerte sono ritenute anomale e perciò automaticamente escluse dalla gara. Ora viene previsto che tale procedura possa essere utilizzata solo per appalti fino a 1 milione di euro. Inoltre è aumentato da cinque a dieci il numero minimo di offerte per poter utilizzare l’esclusione automatica. In presenza pertanto di un numero di offerte che non arriva a 10, come pure per gli appalti di importo superiore a 1 milione di euro, l’aggiudicazione viene ora effettuata al massimo ribasso. Questo è ciò che prevede il testo della nuova norma in relazione all’art. 122 del Codice:

“all'inizio del primo periodo del comma 9 sono inserite le seguenti parole: "Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro" e, al secondo periodo, le parole: "inferiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a dieci;";

 

 

4) OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE FINO A 5.150.000

Vengono modificati sia l’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 16/2006, che il comma 8 dell’art. 122, che regolano entrambi il regime dei lavori realizzati a scomputo degli oneri.

Il nuovo testo dell’art. 32, comma 1, lett. g) prevede che le disposizioni del Codice degli appalti si applichino, per importi superiori a 5.150.000, ai:

“g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può  prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55 [cioè con procedura aperta o ristretta]. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;".

Con la modifica all’art. 122, che precedentemente consentiva all’impresa di eseguire in proprio o di appaltare a terzi i lavori, viene ora previsto che le opere fino a 5.150.00 di euro, sia primarie che secondarie, vengano aggiudicate, invitando almeno cinque imprese tramite procedura negoziata (cioè la vecchia trattativa privata) senza alcuna pubblicazione del bando. Questa la norma:

“all’articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.";

 

 

5) ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO

Due le modifiche apportate in tema di avvalimento.

La prima, che sostituisce il comma 6 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, stabilisce che:

"6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.";

Con la seconda disposizione viene eliminato il comma 7, del citato art. 49, e cioè la facoltà dell’ente di stabilire nel bando che l’offerente abbia una qualifica SOA, ancorchè limitata, nella categoria prevalente.

 

 

6) TIPOLOGIA DEI CONTRATTI: A CORPO, A MISURA, A CORPO E MISURA

"I contratti di appalto di cui al comma 2 [dell’art. 53 e cioè tutti i contratti di lavori pubblici], sono stipulati a corpo. E' facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonchè le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.";

Questo viene previsto a modifica dell’art. 53 del Codice, in sostituzione del primo e del secondo periodo del comma 4. Rimane inalterata la facoltà di effettuare contratti misti a corpo e a misura.

 

 

7) PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

L’importo fino al quale si può aggiudicare con tale sistema viene elevato da 750.000 a 1 milione di euro. Si rammenta che nella procedura ristretta semplificata l’amministrazione invita 20 imprese tra quelle che hanno chiesto, entro il 15 dicembre del precedente anno, di essere invitate ai lavori aggiudicati con tale procedura, potendo le imprese stesse presentare tale richiesta a non oltre 30 stazioni appaltanti.

 

 

8) LAVORI IN ECONOMIA

E’ stato variato da 100.000 euro a 200.000 euro il limite, sinora previsto dall’art. 125, commi 5 e 6, lett. b) del Codice, per poter affidare i lavori in economia nel caso di manutenzioni di opere o di  impianti.

 

 

9) PAGAMENTO ANTICIPATO DEI MATERIALI

Per contrastare l'aumento rilevante del prezzo di alcuni materiali da costruzione, è stata introdotta nell’art. 133 del Codice una norma che consente alla committente, al verificarsi di determinate condizioni, di erogare all'esecutore del lavoro pubblico somme a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di specifici materiali, indicati nel bando di gara. Si ritiene che si tratti di una norma assolutamente insufficiente a coprire le variazioni di costo dei materiali sopportate dalle imprese.

 

 

10) CONSORZI STABILI ECONSORZI DI COOPERATIVE

Le novità introdotte in tema di consorzi stabili sono facilmente comprensibili dalla lettura del testo di modifica dell’art. 36 del Codice:

“all'articolo 36, il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 e all'articolo 124, comma 8 [qualora cioè venga utilizzata l’esclusione automatica delle offerte anomale], è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.";

Per i consorzi di cooperative viene previsto che:

“all'articolo 37, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) [consorzi di cooperative], qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8 [qualora cioè venga utilizzata l’esclusione automatica delle offerte anomale], è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.";

 

 

11) PROJET FINANCING

La disciplina della finanza di progetto, che consente la realizzazione di opere pubbliche mediante il finanziamento di soggetti privati, è stata interamente riscritta. Il testo della norma, troppo corposo per essere qui trascritto, sarà reso disponibile sul sito internet del Collegio Costruttori con la pubblicazione del testo del Decreto.