INPS - NUOVA DISCIPLINA DECONTRIBUZIONE ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE - D.M. 7/5/2008 - ADEMPIMENTI A CARICO IMPRESA - PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DAL 15 SETTEMBRE 2008 - PRIMI CHIARIMENTI ISTITUTO
La disciplina introdotta
dal citato Decreto Interministeriale sostituisce, con decorrenza 1° gennaio
2008 e secondo le previsioni disposte in materia dalla Finanziaria
Infatti, la citata legge
Finanziaria in sostituzione del previgente regime contributivo, ha introdotto,
in via sperimentale per il triennio dal 2008 al
Con circolare n. 82/2008
del 6 agosto
Nel sottolineare che a partire dalle ore 15.00 del 15
settembre 2008, dovrà essere inoltrata telematicamente all'Inps la domanda per
poter accedere allo sgravio contributivo in parola, si illustrano qui
di seguito gli aspetti di rilievo per la compilazione e presentazione della
citata richiesta.
Misura
dello sgravio contributivo
Dal 1° gennaio 2008, il
Decreto Interministeriale 7/5/2008 prevede la concessione di uno sgravio
contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e
territoriale, ovvero di secondo livello (dunque, come detto, per l'edilizia a
titolo di E.E.T.) entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua
dei lavoratori. Lo stesso Decreto, peraltro, prevede la possibilità che il
citato tetto del 3%, per il solo anno 2008, possa essere rideterminato, con
successivo decreto interministeriale da emanarsi entro il 30 settembre 2008,
fermi restando il limite delle risorse stanziate e del tetto del 5%.
L'Inps ha chiarito che per “retribuzione contrattuale annua"
si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.
Per determinare il limite
dello sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la percentuale indicata
dal Decreto (3% e 5%) alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali.
Successivamente si dovrà procedere al confronto tra il tetto stesso
e quanto, presuntivamente, sarà erogato a titolo di E.E.T. in
ciascuno degli anni di vigenza del contratto collettivo provinciale di lavoro
(ossia per gli anni 2008 e 2009) e dovrà essere utilizzato il minore tra i due
importi.
In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Inps, si ritiene che
il valore dell’E.E.T. da confrontare con il tetto debba essere maggiorato della
relativa percentuale CAPE (18,50%), del 4,95% relativo al pagamento dei riposi
annui nonché della quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima
(pari all’1,1610%).
Entro il tetto, come sopra
individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così
articolato:
- per l'impresa: sgravio
entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate. E' escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad
integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;
- per il lavoratore: sgravio
totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19%
per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di 15
dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni
straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce
oggetto di sgravio il contributo dell'1%, dovuto sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno
2008 euro 40.765,00 che, mensilizzato, è pari a euro 3.397,00).
Per una più agevole
interpretazione si propone l’esempio che segue riportato sulla richiamata
circolare Inps.
In una azienda industriale
con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione presunta annua di
euro 24.000,00, é corrisposto un premio di risultato di euro 1.000,00. Ai fini
della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:
- retribuzione presunta annua del lavoratore euro 25.000 (comprensivi
del premio);
- sgravio
contributivo annuo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2°
livello, nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore -
pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione
per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del
lavoratore;
- tetto
dell’erogazione annua per la quale è possibile richiedere lo sgravio uguale ad
euro 25.000,00 x 3% = euro 750,00;
- sgravio annuo
a favore dell’azienda uguale a 25 punti della percentuale a proprio carico
(euro 750,00 x 25% = euro 188,00);
- sgravio annuo
a favore del lavoratore uguale al 9,49%, pari all’intera quota a suo carico
(euro 750,00 x 9,49% = euro 71,00);
- sgravio annuo
complessivo richiesto = euro 259,00 (euro 188,00 azienda e euro 71,00
lavoratore).
Requisiti
delle imprese per beneficiare dello sgravio
Per la fruizione della
agevolazione le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in
materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008). Pertanto le imprese:
- devono
applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e
contratti collettivi;
- devono essere
in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti
dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili;
- non devono
essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
definitivi per violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro
ovvero deve essere decorso il periodo durante il quale non può essere
rilasciato il Durc.
A tal fine si rammenta che entro il prossimo 30 settembre
2008 le imprese dovranno inviare all'Inps la dichiarazione di rispetto dei
contratti e degli altri obblighi di legge ai fini del rilascio del DURC interno
utilizzando l'apposito modulo SC37 (cfr. Not. n. 5 e 6/2008).
Presentazione
della domanda di sgravio
Per ottenere l’ammissione
allo sgravio le imprese devono
inoltrare all'Inps apposita domanda a partire dalle ore 15.00 del giorno 15
settembre 2008 accedendo alla procedura
di richiesta dalla Sezione Servizi Online del sito www.inps.it.
La domanda dovrà essere
trasmessa, esclusivamente per via
telematica, sia direttamente dall’azienda, sia tramite intermediari
autorizzati dai datori di lavoro (ad esempio consulenti del lavoro,
commercialisti).
Contenuto
della domanda
La domanda dovrà contenere
tra le altre le seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto in base al quale è da effettuarsi
l'erogazione soggetta a sgravio. Per il settore dell’edilizia della provincia
di Brescia poiché lo sgravio riguarda l'E.E.T. disciplinato dal contratto
collettivo provinciale di lavoro - ccpl, il contratto da indicare è quello territoriale;
b) la data di adesione al contratto territoriale. Per il settore
dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 1° luglio
2006;
c) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale,
ovvero di secondo livello. Per il settore dell’edilizia della provincia di
Brescia la data da indicare è 31 luglio 2006, data di sottoscrizione
dell’accordo di rinnovo del ccpl;
d) la validità temporale del predetto contratto. Per il settore
dell’edilizia della provincia di Brescia la data di inizio validità del
ccpl è 1° luglio 2006 mentre la data di scadenza da indicare è 31
dicembre 2009;
e) la data, il luogo di deposito presso
f) l’importo annuo complessivo dell'Elemento Economico Territoriale
che si prevede possa essere ammesso allo sgravio (ossia il minore importo tra
l'ammontare dell'E.E.T. che si prevede di erogare e il tetto massimo dello
sgravio, in entrambi i limiti massimi del 3% e del 5% della retribuzione
imponibile annua dei lavoratori) riferito all’arco temporale oggetto
dell’accordo depositato, ossia per gli anni 2008 e 2009.
In altri termini nella domanda dovranno essere riportati,
separatamente, i dati riferiti all'anno 2008 e all'anno 2009. Per ciascuno dei
due anni, dovrà essere riportato l'importo massimo presunto ammesso allo
sgravio applicando alla retribuzione imponibile annua sia la percentuale del 3%
sia quella del 5%.
Si rammenta che per determinare la retribuzione imponibile
annua si dovrà tener conto anche dell'aumento della retribuzione per effetto
della erogazione della seconda tranche prevista dal contratto collettivo
nazionale con decorrenza 1° gennaio 2009 (cfr. Not. n. 7/2008);
g) l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai
datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo del 25% dell’aliquota
datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio, ossia
2008-2009;
h) l’importo dello sgravio sull’intera quota di contribuzione
previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo
2008-2009.
Criteri di
priorità e di ammissione allo sgravio
Il Decreto
Interministeriale in commento stabilisce che il criterio di priorità di
assegnazione della agevolazione sarà, sostanzialmente, l’ordine cronologico di
inoltro della domanda di ammissione.
Entro il 30 ottobre
Pertanto si sottolinea che
al momento non è possibile applicare
lo sgravio in commento, ma le imprese dovranno attendere una apposita
comunicazione da parte dell'Inps e le successive istruzioni operative che
l'Istituto diffonderà per la fruizione delle somme spettanti con
effetto dal 1° gennaio 2008 e per la regolarizzazione, mediante compensazione,
di quanto eventualmente fruito a titolo di decontribuzione ex Legge n. 135/97.
Facendo riserva di fornire
ulteriori chiarimenti a fronte di nuove istruzioni da parte dell’Inps si
rammenta che
Gli uffici del Collegio
sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento necessari
per l’espletamento della procedura di richiesta dello sgravio in parola.