INPS - NUOVA DISCIPLINA DECONTRIBUZIONE ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - D.M. 7/5/2008 - ADEMPIMENTI A CARICO IMPRESA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 15 SETTEMBRE 2008 - PRIMI CHIARIMENTI ISTITUTO

La Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008 ha pubblicato il testo del Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008 con il quale sono state dettate le modalità di concessione dello sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (per il settore edile si tratta degli importi riconosciuti a titolo di Elemento Economico Territoriale - E.E.T.).

La disciplina introdotta dal citato Decreto Interministeriale sostituisce, con decorrenza 1° gennaio 2008 e secondo le previsioni disposte in materia dalla Finanziaria 2008, l'abrogato regime contributivo cui era soggetto l'E.E.T..

Infatti, la citata legge Finanziaria in sostituzione del previgente regime contributivo, ha introdotto, in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge e, comunque, non superiore al 5% della retribuzione contrattuale.

Con circolare n. 82/2008 del 6 agosto 2008, l'Inps ha fornito le necessarie istruzioni per la presentazione delle richieste per beneficiare di tale sgravio.

Nel sottolineare che a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre 2008, dovrà essere inoltrata telematicamente all'Inps la domanda per poter accedere allo sgravio contributivo in parola, si illustrano qui di seguito gli aspetti di rilievo per la compilazione e presentazione della citata richiesta.

 

 

Misura dello sgravio contributivo

Dal 1° gennaio 2008, il Decreto Interministeriale 7/5/2008 prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello (dunque, come detto, per l'edilizia a titolo di E.E.T.) entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. Lo stesso Decreto, peraltro, prevede la possibilità che il citato tetto del 3%, per il solo anno 2008, possa essere rideterminato, con successivo decreto interministeriale da emanarsi entro il 30 settembre 2008, fermi restando il limite delle risorse stanziate e del tetto del 5%.

L'Inps ha chiarito che per “retribuzione contrattuale annua" si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.

Per determinare il limite dello sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la percentuale indicata dal Decreto (3% e 5%) alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali.

Successivamente si dovrà procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto, presuntivamente, sarà erogato a titolo di E.E.T. in ciascuno degli anni di vigenza del contratto collettivo provinciale di lavoro (ossia per gli anni 2008 e 2009) e dovrà essere utilizzato il minore tra i due importi.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Inps, si ritiene che il valore dell’E.E.T. da confrontare con il tetto debba essere maggiorato della relativa percentuale CAPE (18,50%), del 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui nonché della quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (pari all’1,1610%).

Entro il tetto, come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

- per l'impresa:     sgravio entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. E' escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;

- per il lavoratore:   sgravio totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell'1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2008 euro 40.765,00 che, mensilizzato, è pari a euro 3.397,00).

 

Per una più agevole interpretazione si propone l’esempio che segue riportato sulla richiamata circolare Inps.

 

In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione presunta annua di euro 24.000,00, é corrisposto un premio di risultato di euro 1.000,00. Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

- retribuzione presunta annua del lavoratore euro 25.000 (comprensivi del premio);

- sgravio contributivo annuo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;

- tetto dell’erogazione annua per la quale è possibile richiedere lo sgravio uguale ad euro 25.000,00 x 3% = euro 750,00;

- sgravio annuo a favore dell’azienda uguale a 25 punti della percentuale a proprio carico (euro 750,00 x 25% = euro 188,00);

- sgravio annuo a favore del lavoratore uguale al 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (euro 750,00 x 9,49% = euro 71,00);

- sgravio annuo complessivo richiesto = euro 259,00 (euro 188,00 azienda e euro 71,00 lavoratore).

 

 

Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio

Per la fruizione della agevolazione le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008). Pertanto le imprese:

- devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi;

- devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili;

- non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc.

A tal fine si rammenta che entro il prossimo 30 settembre 2008 le imprese dovranno inviare all'Inps la dichiarazione di rispetto dei contratti e degli altri obblighi di legge ai fini del rilascio del DURC interno utilizzando l'apposito modulo SC37 (cfr. Not. n. 5 e 6/2008).

 

 

Presentazione della domanda di sgravio

Per ottenere l’ammissione allo sgravio le imprese devono inoltrare all'Inps apposita domanda a partire dalle ore 15.00 del giorno 15 settembre 2008 accedendo alla procedura di richiesta dalla Sezione Servizi Online del sito www.inps.it.

La domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, sia direttamente dall’azienda, sia tramite intermediari autorizzati dai datori di lavoro (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti).

 

 

Contenuto della domanda

La domanda dovrà contenere tra le altre le seguenti informazioni:

a)    il tipo di contratto in base al quale è da effettuarsi l'erogazione soggetta a sgravio. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia poiché lo sgravio riguarda l'E.E.T. disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro - ccpl, il contratto da indicare è quello territoriale;

b)    la data di adesione al contratto territoriale. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 1° luglio 2006;

c)    la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 31 luglio 2006, data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del ccpl;

d)    la validità temporale del predetto contratto. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data di inizio validità del ccpl è 1° luglio 2006 mentre la data di scadenza da indicare è 31 dicembre 2009;

e)    la data, il luogo di deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente del contratto di cui alla lett. a), nonché il soggetto depositante. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 2 agosto 2006, data di deposito del ccpl presso la DPL di Brescia; il luogo da indicare è Brescia; mentre il soggetto depositante del ccpl da indicare è Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia;

f)     l’importo annuo complessivo dell'Elemento Economico Territoriale che si prevede possa essere ammesso allo sgravio (ossia il minore importo tra l'ammontare dell'E.E.T. che si prevede di erogare e il tetto massimo dello sgravio, in entrambi i limiti massimi del 3% e del 5% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori) riferito all’arco temporale oggetto dell’accordo depositato, ossia per gli anni 2008 e 2009.

       In altri termini nella domanda dovranno essere riportati, separatamente, i dati riferiti all'anno 2008 e all'anno 2009. Per ciascuno dei due anni, dovrà essere riportato l'importo massimo presunto ammesso allo sgravio applicando alla retribuzione imponibile annua sia la percentuale del 3% sia quella del 5%.

       Si rammenta che per determinare la retribuzione imponibile annua si dovrà tener conto anche dell'aumento della retribuzione per effetto della erogazione della seconda tranche prevista dal contratto collettivo nazionale con decorrenza 1° gennaio 2009 (cfr. Not. n. 7/2008);

g)    l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo del 25% dell’aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio, ossia 2008-2009;

h)    l’importo dello sgravio sull’intera quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo 2008-2009.

 

 

Criteri di priorità e di ammissione allo sgravio

Il Decreto Interministeriale in commento stabilisce che il criterio di priorità di assegnazione della agevolazione sarà, sostanzialmente, l’ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione.

Entro il 30 ottobre 2008, l'Inps darà comunicazione alle imprese dell’esito della domanda.

Pertanto si sottolinea che al momento non è possibile applicare lo sgravio in commento, ma le imprese dovranno attendere una apposita comunicazione da parte dell'Inps e le successive istruzioni operative che l'Istituto diffonderà per la fruizione delle somme spettanti con effetto dal 1° gennaio 2008 e per la regolarizzazione, mediante compensazione, di quanto eventualmente fruito a titolo di decontribuzione ex Legge n. 135/97.

Facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti a fronte di nuove istruzioni da parte dell’Inps si rammenta che la circolare Inps n. 82 del 6 agosto 2008 ed i relativi allegati sono pubblicati, oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente.

Gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento necessari per l’espletamento della procedura di richiesta dello sgravio in parola.

 

 

Inps - circolare n. 82/2008 del 6 agosto 2008 con allegati