INAIL
- SOCI DI IMPRESE INDUSTRIALI CHE
PRESTANO OPERA MANUALE O DI SOVRAINTENDENZA - RETRIBUZIONE CONVENZIONALE -
IMPORTI DAL 1° GENNAIO 1999
Come
noto, dal 1° gennaio 1996, per accordo intervenuto tra le parti interessate -
Associazioni di categoria e I.N.A.I.L. - opera anche per la provincia di
Brescia, per i soggetti indicati
nell'art. 4, n. 6 e 7 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 e per i soggetti assimilati dalla Corte Costituzionale con sentenza 15
luglio 1992, n. 332, una retribuzione giornaliera convenzionale che vale come
base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all'Istituto e per
la liquidazione delle prestazioni economiche.
In
particolare la retribuzione convenzionale giornaliera vale, ai richiamati fini
contributivi e risarcitivi, per i seguenti soggetti:
-
il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini,
gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al
lavoro manuale dei prestatori dipendenti;
-
i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale o di
sovraintendenza al lavoro manuale dei prestatori dipendenti;
-
gli associati in partecipazione, di cui all'art. 2549 e segg. del codice
civile, i quali prestino opera manuale, oppure di sovraintendenza al lavoro
manuale subordinato altrui.
L'importo
della retribuzione convenzionale, già fissato in Lire 70.000 giornaliere con
effetto dal 1° gennaio 1996 e per la durata di un triennio, è stato rivisto
dietro la sollecitazione della locale Direzione dell'Istituto, alla luce dei
parametri di riferimento. In particolare tale importo è elevato a
-
Lire 73.000, con effetto dal 1° gennaio 1999;
-
Lire 75.000, con effetto dal 1° gennaio 2000.
L'accordo
in parola deve essere recepito da apposito decreto del Ministero del Lavoro e
si fa pertanto riserva di successive notizie in ordine alla adozione del
Decreto. Si sottolinea infine che per quanto attiene l'anno 1999 il nuovo
valore di L. 73.000 dovrà essere utilizzato in occasione della autoliquidazione
riferita all'anno stesso e da effettuare quindi entro il 16 febbraio 2000.