SOPPRESSO L’OBBLIGO DI
ALLEGARE ALL’ATTO DI COMPRAVENDITA LA CONFORMITA’
DEGLI IMPIANTI E IL CERTIFICATO ENERGETICO
È stata
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del
21 agosto scorso la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.”. La legge 133/2008 è entrata in vigore lo scorso 22 agosto.
L’articolo
35 ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica
all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e
l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del
conduttore l’attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono
previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.lgs. 192/2005.
Con lo
stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del
D.lgs. 192/2005, concernenti le relative sanzioni.
Dall’entrata
in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di
certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di
redigerlo, previsto dall’art. 6 del D.lgs. 192/2005.
Inoltre è
stato cancellato anche l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di
locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti,
previsto dall’articolo 13 del D.M. 37/2008 (sostitutivo della Legge 46/1990)
relativo all’installazione degli impianti all’interno degli edifici.
È
previsto, inoltre, che entro il 31 dicembre 2008 siano disciplinate le
disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli
edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le
imprese; sia definito un sistema di verifiche degli impianti; sia rivista la
disciplina sanzionatoria.
Si
pubblica di seguito il nuovo testo dell’articolo 35 del Decreto-Legge 112/2008.
Testo del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6
agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria».
(Suppl.
Ordinario n. 196 alla G.U. n. 195 del 21.08.2008)
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l’installazione
degli impianti all’interno degli edifici
1. Entro
il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il
complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti
per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la
definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a)
con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo
una effettiva sicurezza;
c) la
revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b) .
2.
L’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.
2-bis.
Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.