urbanistica - CODICE DEI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO - D.LGS. 63/2008 - MODIFICHE NEL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
E’ stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008 la Legge 129/2008
di conversione del Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 recante disposizioni
urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini.
Tra le
disposizioni introdotte in sede di conversione si segnala l’art. 4 quinquies
che riscrive integralmente l’art. 159 del Codice dei Beni Culturali relativo al
Paesaggio (D.Lgs. 63/2008), delineando un procedimento ad hoc per il rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche fino al 31 dicembre 2008, data a decorrere
dalla quale troverà applicazione a pieno regime la disciplina ordinaria di cui
all’art. 146 del Codice.
In
particolare, il nuovo regime transitorio prevede che l’autorizzazione debba
essere rilasciata ovvero negata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
relativa richiesta.
L’amministrazione
competente deve dare immediata comunicazione alla Soprintendenza delle
autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta
dall’interessato, nonché gli esiti relativi agli accertamenti eventualmente
svolti.
La
Soprintendenza, qualora ritenga che l’autorizzazione non sia conforme alle
prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla con provvedimento motivato
entro 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione.
Nel caso
in cui l’amministrazione competente non si pronunci sulla richiesta entro i
termini previsti, il privato può richiedere il rilascio dell’autorizzazione
direttamente alla soprintendenza, la quale si dovrà esprimere entro i
successivi 60 giorni.
Vengono
inoltre fatti salvi gli atti e i procedimenti adottati nel periodo tra il 24
aprile 2008 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 63/2008 che ha modificato il
Codice dei Beni Culturali - e il 3 agosto 2008 - data di entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. 97/2008 - ai quali sia stata applicata la
disciplina contenuta nell’art. 159 del Codice dei Beni Culturali, nella
formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 63/2008.
Per
quanto riguarda invece le autorizzazioni rilasciate nel corso del medesimo
periodo, queste potranno essere annullate dalla Soprintendenza entro il 2
settembre 2008.
Viene,
infine, ribadito che entro il 31 dicembre 2008 le Regioni devono verificare la
sussistenza nelle amministrazioni delegate al rilascio delle autorizzazioni
(generalmente i comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica richiesti dall’art. 146, comma 6 e apportare le modifiche
necessarie. In caso di mancato adempimento da parte delle Regioni, le deleghe
in essere al 31 dicembre 2008 decadranno.