BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE P.A. PER MOROSITA’ DEL BENEFICIARIO - CHIARIMENTI
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
La sospensione dei pagamenti da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, in presenza di inadempimento del beneficiario, derivante dalla
notifica di cartelle di pagamento di importi almeno pari a 10.000 euro, non
opera per i pagamenti disposti tra Pubbliche Amministrazioni o a favore di
società a totale partecipazione pubblica (es. fondi erogati dalla Regione al
Comune per finanziare la realizzazione di opere pubbliche).
Inoltre, qualora il beneficiario abbia impugnato la
cartella di pagamento in sede giurisdizionale, la norma sul blocco dei
pagamenti non opera se il giudice, su richiesta del contribuente, ha emanato
ordinanza di sospensione della medesima cartella.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con la Circolare n. 22 del 29 luglio 2008, con la quale vengono
affrontate alcune delle principali questioni relative alle disposizioni contenute
nell’art. 48bis del D.P.R. 602/1973.
Come noto, l’art. 48bis del D.P.R. 602/1973, prevede che
le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione
pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro,
nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per
un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, le cui norme attuative
sono state individuate dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, in vigore dal 29 marzo
2008.
Di seguito, si fornisce una sintesi dei principali
contenuti della citata Circolare 22/2008, che si ritengono di maggiore
interesse per le imprese del settore.
1. Ambito soggettivo
La Circolare in esame esclude definitivamente
l’operatività dell’art.48bis con riferimento ai pagamenti disposti a favore
delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente
dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 311/2004 (legge finanziaria
2005).
Secondo la Ragioneria Generale, infatti, essendo tutte le
Amministrazioni Pubbliche riconducibili, in modo più o meno diretto, allo
Stato, non sussiste tra queste nessun obbligo di garanzia e cautela in materia
di adempimento delle cartelle di pagamento.
Pertanto, non appare necessario l’espletamento della
verifica prevista all’art.2 del D.M. 40/2008, nelle ipotesi di pagamenti o
trasferimenti, a vario titolo, di somme tra soggetti pubblici o a favore di
società a totale partecipazione pubblica.
2. Definizione di ‘’pagamento’’ e determinazione della
soglia dei 10.000 euro
Con la Circolare n.22/2008, la Ragioneria Generale dello
Stato chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’art.48bis del D.P.R.
602/1973, per ‘’pagamento’’ s’intende qualsivoglia adempimento di un obbligo
contrattuale di natura privatistica.
Pertanto, la suddetta disciplina non deve applicarsi al
semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica
Amministrazione, non costituisca un vero e proprio pagamento relativo ad un
obbligo contrattuale.
Quindi, come indicato nella Circolare a titolo
esemplificativo, non sono soggetti all’applicazione dell’art.48bis i
trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare
esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole
di accordi internazionali.
Sono, altresì, escluse dalla sospensione tutte le somme
che per loro natura sono impignorabili e quelle relative ai diritti
fondamentali della persona, quale il diritto alla salute.
A titolo esemplificativo, la Circolare annovera tra gli
esborsi esclusi dall’obbligo di verifica:
- il versamento di tributi o contributi assistenziali e
previdenziali;
- i rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte
alla persona;
- il pagamento di spese concernenti interventi di ordine
pubblico nonchè per fronteggiare situazioni di calamità;
- i finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.
Per quanto riguarda la determinazione della soglia dei
10.000 euro, oltre la quale scatta la verifica, la Circolare precisa che:
- l’importo del
pagamento deve ritenersi al lordo dell’IVA, nel caso di pagamento di
prestazioni e cessioni soggette ad imposta ed al netto di eventuali ritenute
fiscali alla fonte (ad esempio, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo);
- al fine di evitare artificiosi frazionamenti di un
unico pagamento, idonei ad eludere tale obbligo, occorre avere riguardo alle
pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze in esso stabilite.
Ad esempio, nell’ipotesi di appalto di lavori, il
pagamento coinciderà con gli stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo
finale, pattuiti nel contratto stesso, mentre nei contratti di fornitura di
beni o servizi con cadenza periodica varrà il criterio del pagamento dei beni o
servizi di volta in volta forniti.
3. Cartella di pagamento
Secondo la Ragioneria Generale, rientra nell’ambito
operativo dell’articolo 48bis qualsiasi credito, indipendentemente dalla sua
natura e dall’Ente creditore, esposto in una cartella di pagamento, emessa ai
sensi del D.P.R. n. 602/1973, la cui disciplina è divenuta progressivamente lo
strumento generale per eseguire la riscossione coattiva delle entrate dello
Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti
pubblici, anche previdenziali.
È altresì irrilevante il fatto che l’iscrizione a ruolo
sia avvenuta a titolo definitivo o provvisorio, per cui, in entrambi i casi,
l’agente della riscossione, in assenza di un provvedimento di sospensione della
cartella, può legittimamente procedere coattivamente nei confronti del
debitore.
3.1. Impugnazione giurisdizionale della cartella di
pagamento
Qualora la cartella di pagamento sia stata impugnata in
sede giurisdizionale, la disciplina dell’art.48bis non opera a condizione che,
su richiesta del contribuente, il giudice abbia emesso ordinanza di sospensione
della cartella stessa, ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. 546/1992.
Nell’ipotesi in cui, invece, sia stata già depositata una
sentenza favorevole al contribuente, le disposizioni sul blocco dei pagamenti
non operano anche nelle more dell’emanazione del definitivo provvedimento di
sgravio della cartella, nè in caso di proposizione di ricorso alla sentenza
favorevole da parte dell’Amministrazione finanziaria.
3.2. Sospensione o rateazione della cartella di pagamento
Le disposizioni dell’art.48bis non operano, inoltre, nel
caso di:
- richiesta accordata di rateazione delle somme iscritte
a ruolo (ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 602/1973), in quanto il termine di
pagamento della cartella risulta ‘’frazionato’’ in una serie di rate, ciascuna
rappresentante un adempimento per il debitore;
- sospensione amministrativa della riscossione, che può
essere riconosciuta:
- in caso di
situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area
significativa del territorio (art.19-bis, del D.P.R. 602/1973),
- ovvero in caso di ricorso contro il ruolo, in tutto o in
parte, sino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale, con provvedimento motivato (art.39 del D.P.R.
602/1973);
- sospensione d’ufficio da parte della stessa
Amministrazione, in via di autotutela, in caso di atti che appaiono illegittimi
o infondati (art.2-quater, comma 1-bis, del D.L. 564/1994, convertito con
modificazioni, in legge 656/1994).
4. Casi particolari
4.1. Pagamenti a favore di Raggruppamenti di imprese
Nell’ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese (ora
Raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all’art.37 del D.Lgs. 163/2006),
la verifica prevista dall’articolo 48bis va effettuata sia in capo all’impresa
mandataria che nei confronti delle imprese mandanti.
Inoltre, con un’incerta formulazione, la Ragioneria
Generale sembra precisare che, nel caso in cui le mandanti non emettano fattura
nei confronti della Stazione appaltante, la verifica debba essere operata nel
seguente modo:
- nell’ipotesi di pagamento in un’unica soluzione, per
ogni singola impresa, con riferimento alla parte di pagamento corrispondente
alla quota di partecipazione della stessa al raggruppamento;
- nel caso di pagamento frazionato, l’impresa mandataria
potrà, anche per singolo SAL, individuare l’importo di pertinenza di ogni
singola impresa, sulla base dei lavori da questa effettivamente eseguiti, a
prescindere dalla quota di partecipazione della stessa al raggruppamento.
Si ricorda, comunque, che, in linea di principio, l’ATI è
civilisticamente e fiscalmente un soggetto trasparente, che non dà vita ad un
autonomo soggetto di diritto, per cui gli obblighi di fatturazione, nei
confronti della Stazione appaltante, ricadono in capo alle singole imprese
raggruppate. Esclusivamente quando l’ATI assume funzione esterna ed autonoma
soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione devono essere posti in
capo alla mandataria (cfr. R.M. 172/E/2007 e R.M. 246/E/2008).
4.2. Cessione del credito e factoring
Nell’ipotesi di cessione del credito (di cui agli
artt.1260 e ss del codice civile ed alla L.52/1991, per la cessione dei crediti
d’impresa), la verifica prevista dall’articolo 48bis va effettuata
esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere
dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il
consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto) ed a nulla rilevando la
posizione del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito
(cessionario, subentrato nel rapporto con la Pubblica Amministrazione).
Qualora sia verificata la ‘’morosità’’ del cedente,
l’Amministrazione può comunque operare la sospensione del pagamento in capo al
cessionario.
Le medesime precisazioni si rendono applicabili anche per
quanto concerne alcune operazioni di finanziamento, quali quelle relative a
contratti di factoring, ancorché configurati come meccanismi più complessi
della cessione del credito.
Infine, la Ragioneria precisa che l’Amministrazione
Pubblica ordinante il pagamento deve dare un’adeguata dimostrazione
dell’effettiva esistenza di un’ipotesi di esclusione dalla verifica di cui
all’art.48bis.
Al riguardo, è necessario che dal mandato di pagamento
emerga la natura del pagamento eseguito, dalla quale sia agevolmente desumibile
l’ipotesi di esclusione, ovvero che lo stesso mandato sia corredato di idonea
motivazione o documentazione giustificativa.