LEGGE
OMNIBUS - APPROVAZIONE DEFINITIVA - DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEL SETTORE EDILE
(Legge
18/2/99, n. 28)
E'
stata pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22/2/99 la legge "Disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di
revisione generale del catasto" approvata definitivamente dalla Camera il
3 febbraio 1999. Si segnalano le disposizioni di particolare interesse del
settore.
Alternatività
IVA - Registro (art. 8)
Viene
precisato che le operazioni esenti da IVA in base all'art.10, n. 27-quinquies
del DPR 633/72 (esenzione da IVA per le cessioni di beni acquistati senza il
diritto alla detrazione dell'IVA, es. abitazioni acquistate da imprese diverse
da quelli edili o immobiliari) sono soggette all'imposta di registro in termine
fisso (entro venti giorni dalla data dell'atto) e in misura proporzionale (4%
prima casa; 8% seconda casa) e non in misura fissa (250.000 lire).
Proroga
del termine per l'assegnazione agevolata di beni ai soci (art. 13).
E'
prorogato al 30 giugno 1999 il termine previsto dall'art. 29 della legge 449/97
(1º settembre 1998) per l'assegnazione agevolata di beni ai soci, ivi compresi
gli immobili, diversi da quelli strumentali per l'esercizio dell'attività
nonché per la trasformazione in società semplice.
L'assegnazione
agevolata è ammessa a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro
soci entro il 30 settembre 1997, ovvero entro il 31 gennaio 1998 ma in base a
titolo di trasferimento con data certa anteriore all'1 ottobre 1997.
Il
beneficio consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'IRAP pari al 10% della differenza tra il valore normale dei
beni all'atto dell'assegnazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili il valore normale può essere determinato sulla base del valore
catastale (rendita catastale per il moltiplicatore previsto a seconda della
categoria catastale del fabbricato: 100 se trattasi dei fabbricati dei gruppi
A, B, C; 50 se trattasi dei fabbricati della categoria A/10 e del gruppo D; 34
se trattasi di fabbricati della categoria C/1 e del gruppo E).
Con
l'occasione vengono, inoltre, apportate alcune modifiche alla relativa
disciplina. In particolare è prevista l'applicabilità dei benefici anche alle
società in accomandita per azioni e la possibilità, nell'ipotesi di
assegnazione di beni soggetti ad IVA, di applicare l'IVA secondo la disciplina
ordinaria, ovvero aumentare l'imposta sostitutiva del 10% di un importo pari al
30% del valore dei beni.
L'imposta
sostitutiva deve essere versata per il 40% entro il 16 luglio 1999 e per la
parte rimanente in quote costanti entro il 16 settembre 1999 e il 16 novembre
1999.
Condono
edilizio (art. 16)
E'
disposta la riapertura dei termini, fino al 31 maggio 1999, previsti dall'art.
46, primo comma, ultimo periodo della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per
presentare agli uffici fiscali copia dei provvedimenti di sanatoria.
Costruzione,
ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del
Ministero delle Finanze (Art. 28)
Con
il presente articolo viene previsto un programma quinquennale per la
realizzazione di sedi del Ministero delle finanze, per una spesa complessiva di
305,6 miliardi, di cui 36 per il 1999 e 67,4 per ciascuno degli anni dal 2000
al 2003.
Il
progetto sarà realizzato attraverso convenzioni da stipulare con banche che
dispongano di strutture specializzate nella valorizzazione, manutenzione e
amministrazione di immobili.
Costruzione,
ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di Finanza
(Art. 29)
Per
la realizzazione, l'acquisto o l'ammodernamento di alloggi e caserme per la
Guardia di finanza sono autorizzati limiti di impegno ventennali di 58,8
miliardi dal 1999 e 12,1 dal 2000, in grado di attivare investimenti per circa
900 miliardi.
L'attuazione
del programma è affidato a banche, con le stesse procedure previste per il
programma quinquennale di cui al precedente art. 28.