APPALTI PUBBLICI - DIVIETO DI MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE RISULTATO AGGIUDICATARIO
(Consiglio di Stato, Sezione IV^
del 23 luglio 2007, n. 4101)
Il principio di
immodificabilità soggettiva della compagine dell’associazione temporanea di
imprese partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici,
consacrato e cristallizzato dall’art.13, comma 5-bis, l. n.109/94, deve
intendersi, in particolare, giustificato dall’esigenza di assicurare alle
amministrazioni aggiudicatici una conoscenza piena dei soggetti che intendono
contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e
compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che
tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso
di gara, delle imprese candidate (cfr., da ultimo, Cons. St., sez.V, 3 agosto 2006, n.5081).
Il Tribunale di prima istanza ha,
in particolare, riconosciuto la legittimità dei provvedimenti controversi, in
quanto correttamente fondati sul rilievo della violazione, nella stipula del
contratto con un soggetto formalmente diverso da quello aggiudicatario,
dell’art.13 comma 5-bis, legge n.109/94, vigente al momento della loro adozione
ed interpretato quale divieto, assistito dalla sanzione della nullità del
contratto, di modificazione della compagine delle associazioni temporanee di
imprese nella fase procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la
definizione della procedura di aggiudicazione.
Il divieto va letto come inteso a
impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. e non
anche a precludere il recesso di una o più imprese dell’associazione, a
condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole,
dei requisiti di partecipazione e di qualificazione.
…omissis…
FATTO
Con la sentenza appellata veniva
respinto il ricorso proposto da . . . .
avverso il provvedimento (prot. CDG-0046052-P in data 16 maggio 2006) con cui
l’ANAS S.p.A. ha preso atto della nullità del contratto n.57410 del 29 luglio
2005 (stipulato con essa ricorrente) avente ad oggetto i lavori di connessione
tra la S.S. n.36 ed il sistema autostradale di Milano nei Comuni di Monza e di
Cinisello Balsamo ed ha revocato la relativa aggiudicazione dell’appalto
disposta in data 16 dicembre 2003 in favore dell’a.t.i. . . . -
. . e, con motivi aggiunti,
avverso la determinazione (prot. 28018/ISP/DG del 26 luglio 2006) con cui il
Servizio Ispettivo dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha disposto
l’archiviazione della richiesta di riesame della delibera della medesima
Autorità n.8 in data 8 febbraio 2006.
Avverso la predetta decisione
proponeva rituale appello . . . . ,
ribadendo le censure dedotte in primo grado a carico delle determinazioni
gravate ed invocandone l’annullamento, in riforma della decisione appellata.
Resistevano l’ANAS e l’Autorità
di Vigilanza sui Lavori Pubblici, difendendo la legittimità del proprio
operato, contestando la fondatezza delle doglianze svolte a sostegno
dell’appello e domandandone la reiezione.
Le parti illustravano
ulteriormente le loro tesi mediante il deposito di memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 12
giugno 2007 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Le parti controvertono sulla
legittimità del provvedimento (prot. CDG-0046052-P in data 16 maggio 2006) con
cui l’ANAS S.p.A., su segnalazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici,
ha preso atto della nullità del contratto n.57410 del 29 luglio 2005, in quanto
stipulato con la sola . . . . (a fronte dell’aggiudicazione dell’appalto
all’a.t.i. . . . - . . .
e dopo che la stessa ANAS aveva autorizzato il recesso della seconda
società e la concentrazione del rapporto con la prima), avente ad oggetto i
lavori di connessione tra la S.S. n.36 ed il sistema autostradale di Milano nei
Comuni di Monza e di Cinisello Balsamo ed ha revocato la relativa
aggiudicazione, disposta in data 16 dicembre 2003 in favore dell’a.t.i. . . -
. . . e della determinazione (prot.
28018/ISP/DG del 26 luglio 2006) con cui il Servizio Ispettivo della suddetta
Autorità ha disposto l’archiviazione della richiesta di riesame della delibera
della medesima Autorità n.8 in data 8 febbraio 2006 (con la quale era stata
rilevata l’invalidità del suddetto contratto per violazione dell’art.13, comma
5-bis, legge 11 febbraio 1994, n.109).
Il Tribunale di prima istanza, adìto da ....., ha, in particolare, riconosciuto la
legittimità dei provvedimenti controversi, in quanto correttamente fondati sul
rilievo della violazione, nella stipula del contratto con un soggetto (la sola
.....) formalmente diverso da quello aggiudicatario (l’a.t.i. ..... – .....),
dell’art.13 comma 5-bis, legge n.109/94 (vigente al momento della loro adozione
ed interpretato quale divieto, assistito dalla sanzione della nullità del
contratto, di modificazione della compagine delle associazioni temporanee di
imprese nella fase procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la
definizione della procedura di aggiudicazione) ed immuni dai denunciati vizi
procedimentali, ed ha, pertanto, respinto il relativo ricorso.
La società appellante critica la
correttezza della pronuncia reiettiva gravata, insiste nel sostenere la
sussistenza delle violazioni dedotte con il ricorso originario e conclude per
la riforma della sentenza appellata e per il conseguente annullamento dei
provvedimenti impugnati in primo grado.
L’ANAS e l’Autorità di Vigilanza
sui Lavori Pubblici difendono, di contro, la legittimità degli atti
controversi, per come già riscontrata in prima istanza, e concludono per la
reiezione dell’appello e per la conferma della decisione appellata.
2.- L’appello è fondato, alla
stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va, conseguentemente,
accolto.
3.- Con il primo motivo di
appello ..... critica l’interpretazione e l’attuazione dell’art.13, comma
5-bis, l. n.109/94 operate dai primi giudici ed assunte a sostegno della
pronuncia reiettiva gravata, sostenendo, in sostanza, che un’attenta e
coordinata analisi della ratio della disposizione e della situazione di fatto
alla quale la stessa è stata applicata avrebbero dovuto condurre ad escludere
quest’ultima dal perimetro dell’ambito applicativo della norma.
3.1- Occorre, quindi, decifrare
preliminarmente la funzione della disposizione, definire, in coerenza con le
finalità identificate, i contenuti della sua portata precettiva e descrivere,
da ultimo, i confini della fattispecie con la stessa disciplinata, onde
verificare l’ascrivibilità del caso di specie al novero delle situazione
soggette al relativo divieto (ed alla pertinente sanzione di invalidità).
Il principio di immodificabilità
soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici, consacrato e cristallizzato dall’art.13, comma 5-bis, l. n.109/94,
deve intendersi, in particolare, giustificato dall’esigenza di assicurare alle
amministrazioni aggiudicatici una conoscenza piena dei soggetti che intendono
contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e
compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che
tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso
di gara, delle imprese candidate (cfr., da ultimo, Cons. St., sez.V, 3 agosto 2006, n.5081).
3.2- Così definita la ratio del
divieto in esame, si deve, allora, rilevare, in conformità con la finalità
della disposizione (per come appena individuata), che lo stesso deve leggersi
come inteso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti
all’a.t.i. e non anche a precludere il recesso di una o più imprese
dall’associazione (ovviamente nel caso in cui quella o quelle che restano a
farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di
qualificazione). Mentre, infatti, nella prima ipotesi (aggiunta all’a.t.i., in
corso di gara, di un’impresa o sostituzione di un’impresa con un’altra nuova)
resta impedito all’amministrazione un controllo tempestivo e completo del
possesso dei requisiti anche da parte della nuova compagine associativa, con
grave ed irreparabile pregiudizio dell’interesse pubblico alla trasparenza
delle procedure finalizzate alla selezione delle imprese appaltatrici ed alla
affidabilità, capacità, serietà e moralità di queste ultime, nella seconda
(recesso di un’impresa dall’a.t.i. ed intestazione della sua quota di
partecipazione all’impresa o alle imprese rimanenti) le predette esigenze non
risultano in alcun modo frustrate.
Nell’ipotesi da ultimo
considerata, infatti, l’amministrazione, al momento del mutamento soggettivo
(che, se rilevante, deve intervenire dopo la fase di qualificazione), ha già
provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell’impresa o
delle imprese che restano, sicchè i rischi che il divieto in questione mira ad
impedire non possono più verificarsi (non essendo possibile, nella situazione
considerata, l’ingresso nella compagine associativa di imprese prive dei
requisiti prescritti).
3.3- Così descritte ratio e
portata precettiva della disposizione, -alla quale rimane quindi estranea la
tipologia cui è riconducibile quella che in questa sede viene in rilievo- si
deve, peraltro, osservare che, nel caso di specie, riguardato in quella che è
stata la sua evoluzione in concreto, non solo la concentrazione del rapporto in
capo alla sola ..... non ha determinato alcun effettivo pregiudizio per gli
interessi pubblici (sopra identificati) alla cui tutela risulta preordinato il
divieto in questione radicalmente sanzionato (non essendo contestato il
possesso da parte sua dei requisiti di moralità e di capacità), ma il recesso
di ....., che costituisce il presupposto della stipula del contratto solo con
....., era stato espressamente autorizzato dall’ANAS (che aveva, quindi, avuto
modo di controllare contestualmente la permanenza in capo alla sola società
rimanente dei titoli di idoneità all’esecuzione dell’appalto), sicchè la
modifica soggettiva nella specie censurata dall’Autorità si rivela, in quanto
governata ed autorizzata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice (custode
degli interessi pubblici protetti dalla disposizione), del tutto incapace,
anche in concreto (oltre ché in astratto, come già rilevato), di determinare
quel danno che il divieto in esame si prefigge di scongiurare.
3.4- Alla riscontrata
inapplicabilità della disposizione in rassegna al caso (qui controverso) della
fuoriuscita di un’impresa da un’a.t.i. (e senza l’ingresso, al suo posto, di
un’impresa nuova) prima della stipulazione del contratto d’appalto consegue
l’illegittimità del provvedimento dell’ANAS impugnato in primo grado, siccome
adottato sulla base dell’erroneo presupposto della violazione dell’art.13,
comma 5-bis, l. n.109/94 e dell’applicazione della sanzione stabilita, per il
caso dell’inosservanza del divieto ivi previsto, dall’art.93, comma 3, del
d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.
3.5- Per le medesime ragioni deve
giudicarsi illegittimo anche il provvedimento con cui l’Autorità di Vigilanza
sui Lavori Pubblici ha disposto l’archiviazione della richiesta di riesame
della delibera n. 8/06 (con cui era stata rilevata l’invalidità del contratto
in questione), siccome fondato sulla stessa fallace esegesi ed applicazione
della normativa di riferimento, per come sopra interpretata.
4.- L’accoglimento del primo
motivo di appello esime il Collegio dalla disamina delle ulteriori censure, da
intendersi assorbite dalla presente decisione.
5.- Alle considerazioni che
precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento dell’appello e, in riforma
della decisione gravata, l’annullamento dei provvedimenti impugnati da ..... in
prima istanza.
6.- La peculiarità della
fattispecie controversa giustifica la compensazione tra tutte le parti delle
spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per
l’effetto, in riforma della decisione appellata, annulla i provvedimenti
impugnati in primo grado; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di
giudizio;
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera
di Consiglio del 12 giugno 2007.