APPALTI PUBBLICI - NON E’ OBBLIGO COSTITUIRE L’A.T.I. PER OPERE SCORPORABILI SUPERIORI AL 15% MA INFERIORI A 150.000 EURO

(T.A.R. Puglia - Lecce, Sezone II^ del 5 ottobre 2007, n. 3439)

 

Nel sistema di qualificazione delineato dal vigente regolamento sulla qualificazione, per gli appalti pubblici di importo inferiore a 150.000 euro non è possibile far riferimento a categorie o classifiche, se non a fini meramente descrittivi, ossia allo scopo di indicare ai partecipanti la tipologia di lavori da eseguire. Per questo motivo, in presenza di opere scorporabili che, ancorché superiori al 15% dell’importo dell’affidamento, siano di ammontare inferiore a 150.000 euro, non trova applicazione l’art. 13, comma 7, L. n. 109/94 (ora art. 37, comma 11 D. Lgs. 163/2006) che impone l’obbligo di raggruppamento verticale con impresa in possesso di attestazione Soa per le medesime opere scorporabili.

 

 

 . . .omissis . . .

 

Considerato che:

 

- le ditte ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, nella parte in cui il Comune di Tricase ha ammesso la possibilità di partecipare alla gara in epigrafe anche per imprese non in possesso della qualificazione nella categoria OS2 di cui al DPR n. 34/2000, consentendo alle stesse di subappaltare i lavori afferenti la predetta categoria, i quali, nell’appalto per cui è causa, assommano a circa il 17% del totale. I ricorrenti ritengono applicabile al caso di specie la disposizione di cui 13, comma 7, della legge n. 109/1994, (ora 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006), nonostante l’importo complessivo dei lavori sia inferiore al limite di 150.000,00 Euro, limite che, come è noto, costituisce il discrimen per l’applicazione delle norme in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di LL.PP. (art. 1 del citato DPR 34/2000 e art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006);

- nel corso della discussione orale, la difesa tecnica dei ricorrenti ha eccepito anche la violazione dell’art. 19, comma 1-quater della L. n. 109/1994, ora trasfuso nell’art. 200, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 (il quale prevede che “I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano necessario l’affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all’obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo”). La difesa della controinteressata ha eccepito al riguardo l’inammissibilità del nuovo motivo di ricorso esposto solo in forma orale e non notificato nelle forme di legge. A prescindere da ciò il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto non è contestato l’affidamento congiunto, anzi a ciò i ricorrenti aspirano;

- ciò detto, il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni.

Il sistema della qualificazione delle imprese esecutrici di LL.PP. impone come è noto agli operatori del settore una serie di adempimenti burocratici di notevole peso (a contropartita dei quali il sistema de quo permette alle imprese di evitare, una volta conseguita l’attestazione SOA, di dover documentare il possesso dei requisiti tecnico-economici in occasione di ogni singola gara, essendo sufficiente l’esibizione dell’attestazione in corso di validità). Per questo, il Legislatore ha voluto introdurre una soglia al di sotto della quale il sistema non si applica e tale limite è pari appunto a 150.000,00 Euro.

Il sistema di cui al DPR n. 34/2000 si fonda sulla distinzione della capacità economica delle imprese esecutrici di LL.PP. in categorie e classifiche (le quali debbono essere indicate di volta in volta dai singoli bandi di gara) ed è evidente che il sistema si applica nella sua interezza, non essendo possibile “esportarne” pezzi singoli da applicare analogicamente ad appalti “sotto soglia” (la soglia di cui si parla è, beninteso, quella dei 150.000,00 Euro).

Se così è, ne consegue che per appalti di importo inferiore a tale limite non è possibile far riferimento a categorie o classifiche, se non a fini meramente descrittivi, ossia allo scopo di indicare ai partecipanti la tipologia di lavori da eseguire, nonché di permettere alle imprese in possesso di attestazione SOA di partecipare esibendo solo l’attestazione.

Da tali premesse consegue che al caso di specie non è applicabile la norma di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, facendo la stessa riferimento al sistema di qualificazione (il quale come detto disciplina solo gli appalti di importo superiore al valore di cui al citato art. 40, comma 2, del Codice degli appalti).

Per gli appalti di importo inferiore, il possesso di adeguata capacità tecnica in capo all’impresa, abilita la stessa ad eseguire la totalità dei lavori, ferma restando la possibilità di subappalto nei limiti di cui all’art. 18, comma 3, della L. n. 55/1990 (30%).

In ragione di quanto precede, il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2007.