ICI - AREA
FABBRICABILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - DIVERSI LIVELLI DI
EDIFICABILITÀ
(Cassazione Sent. n.
20256 del 23/7/08)
In tema di ICI, i parametri per la determinazione del
valore delle aree fabbricabili sono fissati esclusivamente dall’art. 5, comma
5, D.Lgs. n. 504/1992 il quale, ai fini della determinazione dell’imposta, fa
riferimento al «valore venale in comune commercio» delle aree.
In relazione alla valutazione in discorso, pertanto, la
aree devono essere considerate nel loro complesso, prescindendo dalla
destinazione che ciascuna porzione di essa in concreto avrà dopo la
realizzazione del processo edificatorio, solo all’esito del quale potranno
distinguersi i «fabbricati» dal resto.
Tuttavia, pur doverosamente prescindendo dalla
edificazione (nella specie inesistente), ovvero da un concreto progetto di
edificazione, ancorché inattuato (e dalle sue
previsioni), non può in linea di principio negarsi che il differente livello di
edificabilità di un’area (o delle parti che la compongono), astrattamente
considerato, incida sul valore venale in comune commercio dell’area stessa.
In tali termini, deve ritenersi corretta una
determinazione del valore venale in comune commercio di un’area fabbricabile
(di cui una parte avente destinazione commerciale, altra destinata a verde
pubblico e altra a rispetto stradale) che tenga conto dei diversi livelli di
edificabilità delle parti che la compongono, fermo restando che la valutazione
dell’area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore
commerciale complessivo (pur tenendo conto dei differenti livelli di
edificabilità delle parti che irritualmente la compongano), e non attraverso la
sommatoria del valore commerciale di sue eventuali segmentazioni individuate in
funzione della loro specifica edificabilità.