ICI - MANCANZA DEL
PIANO ATTUATIVO DEL PRG - DESTINAZIONE EDIFICATORIA DI
UN’AREA
(Cassazione Sent. n.
19619 del 17/7/08)
L’edificabilità di un’area a fini ICI discende dalla
qualificazione impressa dallo strumento urbanistico generale: il presupposto
applicativo dell’imposta prescinde da vicende collegabili a provvedimenti
attuativi e decadenze di vincoli.
In materia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno stabilito che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del
criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale,
deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano
regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione
dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici
attuativi.
L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è
infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui
eventuali oscillazioni (in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato
di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si
traducano in una diversa classificazione del suolo) possono giustificare
soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla
natura periodica del tributo in questione.
Pertanto, l’assenza di un piano attuativo dello strumento
generale attenua la potenzialità edificatoria influenzando la determinazione
della base imponibile, ma non incide sulla destinazione edificatoria dell’area
impressa dal PRG, destinazione che permane anche dopo la decadenza dei vincoli
preordinati all’espropriazione per realizzare quelle pubbliche finalità.
Soltanto un PRG privo dei contenuti essenziali può
rendere l’area - per sopravvenuta inefficacia dei vincoli - assimilabile ad un
c.d. zona bianca disciplinata alla stregua delle aree prive di pianificazione
urbanistica. Il criterio sussidiario dettato per le c.d. zone bianche
presuppone la lacuna nella normativa urbanistica (cioè aree rimaste del tutto
prive di destinazione) ma, ove esista uno strumento urbanistico generale le cui
prescrizioni strutturali di fondo abbiano previsto la possibilità edificatoria (ancorché
a favore di soggetti pubblici o privati diversi dal proprietario), questa
caratteristica non viene meno e non determina effetti ripristinatori di
pregresse situazioni.
Ciò che conta ai fini di considerare edificatorio un
terreno (come tale soggiacente ad imposizione ICI) é l’edificabilità in
astratto o, meglio, la sua potenzialità edificatoria; se la presenza di vincoli
non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli
edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore
venale e, conseguentemente, sulla base imponibile, a maggior ragione la
decadenza di quel vincolo non può far perdere la caratteristica edificatoria
già prefissata dallo strumento urbanistico generale, riguardando tale decadenza
solo la perdita della facoltà di intervento da parte dell’ente pubblico.