DETRAZIONE IRPEF DEL
36% - PAGAMENTI EFFETTUATI CON BONIFICI ON-LINE
(Risoluzione n. 353 del
7/8/08)
La detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero del
patrimonio edilizio abitativo è riconosciuta anche in caso di pagamento delle
stesse mediante bonifico on-line, poiché è assimilabile al bonifico bancario
tradizionale.
Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella R.M. 7
agosto 2008, n. 353, in risposta ad un’istanza d’interpello in merito alla
spettanza del beneficio di cui all’art. 1, della legge 449/1997 (prorogato, da
ultimo, fino al 31 dicembre 2010, dall’art. 1, commi 17-19, legge 244/2007),
nell’ipotesi di pagamento delle spese sostenute da un contribuente mediante
bonifico on-line, dal quale risultano esclusivamente la denominazione del
beneficiario e gli estremi della fattura a cui corrisponde il pagamento.
In merito, l’Amministrazione finanziaria rammenta che
condizione indispensabile per fruire della detrazione, a pena di decadenza
dalla stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3 e 4, lett.
b del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, è che le spese siano pagate tramite bonifico
bancario, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario dell’agevolazione, la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa
beneficiaria del bonifico.
Tale procedura, sulla base dello stesso decreto attuativo
(art. 3, del D.M. 41/1998), consente alle banche presso le quali sono disposti
i bonifici, di trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate, ai fini
dei controlli concernenti la detrazione, i dati identificativi del mittente e
dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
Si ricorda, inoltre, che, stanti le precisazioni
ministeriali già fornite nel passato con la Circolare n.24/E/2004, il pagamento
può avvenire anche tramite bonifico postale, in quanto contiene tutte le citate
informazioni richieste per la fruizione del beneficio.
A medesime conclusioni giunge ora l’Agenzia delle Entrate
in ordine al bonifico on-line che, ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione, può considerarsi strumento di pagamento delle spese
detraibili idoneo a fornire tutte le informazioni necessarie alla fruizione del
beneficio, assimilandolo quindi al bonifico bancario tradizionale.
In particolare, nell’ipotesi di incompletezza dei dati
contenuti nel modello di bonifico on-line, nella stessa R.M. 353/E/2008, l’Agenzia
delle Entrate precisa che tale circostanza non preclude la possibilità di
fruire della detrazione del 36%.
Nel caso in esame, infatti, non essendo presenti nel
bonifico, oltre agli estremi della norma agevolativa [1], anche altri elementi
essenziali quali il codice fiscale dell’ordinante [2] e il numero di partita
IVA del beneficiario del bonifico, l’Amministrazione finanziaria afferma che
tale irregolarità possa essere sanata fornendo i predetti dati alla banca.
Sulla base di tali informazioni, quest’ultima potrà
adempiere comunque all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate dei dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione
e dei destinatari dei pagamenti, secondo quanto previsto dal citato art. 3 del
D.M. 41/1998.
Pur se non espressamente rilevato dal pronunciamento
dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che a medesime conclusioni si debba
pervenire con riferimento alla detrazione del 55% per interventi di
riqualificazione energetica (art.1, commi 20-24, legge 244/2007), riconosciuta
ai soggetti non titolari di reddito d’impresa, per i quali sussiste, a pena di
decadenza, l’obbligo di pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi mediante bonifico bancario o postale.
---------------------
[1] Con la C.M. 12 maggio 2000, n. 95 (punto n. 2.1.3),
l’Amministrazione finanziaria ha già chiarito che, qualora il contribuente non
abbia riportato nel bonifico il riferimento alla norma agevolativa, può
ugualmente usufruire della detrazione d’imposta sempre che sia in grado di
dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e
dei limiti ivi previsti.
[2] Per tutte le spese detraibili, infatti, è necessario
indicare nel bonifico il codice fiscale del contribuente che intende fruire del
beneficio, e, nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti che sostengono la
spesa, avendo quindi diritto alla detrazione, il bonifico deve riportare il
numero di codice fiscale di ognuno di essi. Tuttavia, se nel bonifico è stato
indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha provveduto ad inviare al
Centro di Pescara la comunicazione di inizio lavori, la detrazione viene
comunque riconosciuta anche agli altri aventi diritto, purché indichino
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale
riportato sul bonifico (cfr. C.M. 57/E/1998, C.M. 122/E/1999 e C.M. 15/E/2001).