CESSIONE DI IMMOBILI A FAVORE DI COMUNI -
IMPONIBILITÀ AI FINI IVA
(Risoluzioni n.349/E e
n.350/E del 7/8/08)
Ai fini Iva, alle cessioni gratuite di immobili a favore
di enti pubblici non può applicarsi il regime di esenzione di cui all’art. 10,
comma 1, n. 12 del D.P.R. 633/1972, qualora queste, sebbene risultino
apparentemente prive di corrispettivo, si inseriscano in un rapporto giuridico
complesso a natura sinallagmatica, che impone adempimenti e oneri per ciascuna
delle parti interessate.
Queste le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle
Entrate in due recenti pronunce, la R.M. n.349/E e la R.M. n. 350/E entrambe
del 7 agosto 2008.
In particolare, nella R.M. 349/E/2008, l’Amministrazione
finanziaria risponde ad un’istanza d’interpello formulata da un Comune,
relativa ad un’operazione di cessione da parte dello stesso ente locale,
tramite procedura ad evidenza pubblica, di un’area edificabile (aggiudicata ad
una società cooperativa), destinata (previo intervento di riqualificazione)
alla realizzazione di un complesso edilizio, ad uso in parte residenziale ed in
parte commerciale e direzionale.
L’operazione prevede, anche, che la società
aggiudicataria, nell’ambito delle obbligazioni da questa assunte ed evidenziate
nell’offerta di gara, conceda al Comune, in comodato d’uso, una porzione del
fabbricato, da utilizzare da parte dello stesso ente come ufficio.
Successivamente la medesima società aggiudicatrice si è
resa disponibile a cedere gratuitamente al Comune il diritto di proprietà della
porzione di immobile concessa a questi in comodato d’uso.
Proprio in ordine al corretto trattamento fiscale ai fini
Iva della cessione gratuita dell’immobile, l’Agenzia delle Entrate osserva che
la suddetta cessione viene effettuata dalla società aggiudicataria per
estinguere una precedente obbligazione (concessione in comodato d’uso della
stessa porzione di fabbricato), da essa stessa assunta in fase di gara,
inserendosi, di fatto, in un rapporto di natura sinallagmatica che viene ad
instaurarsi tra la stessa società e l’ente locale, nell’ambito della cessione
dell’area edificabile, posta in essere a monte.
Pertanto, alla cessione gratuita della porzione di
immobile non può applicarsi la disposizione di cui all’art.10, comma 1, n. 12
del D.P.R. 633/1972, che prevede l’esenzione Iva per le cessioni gratuite rese,
tra gli altri, a favore di enti pubblici.
Nel secondo pronunciamento, la R.M. 350/E/2008,
l’Amministrazione finanziaria affronta ancora il tema della disciplina Iva di
una cessione gratuita, sempre in favore di un Comune, di una palazzina
residenziale posta in essere dalla società proprietaria del terreno, oggetto di
un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, attuativo di un programma di
riqualificazione urbana concordato con lo stesso ente locale.
Anche in tal caso, l’Agenzia delle Entrate afferma che,
sulla base degli elementi emersi dall’esame dell’accordo di programma e della
convenzione stipulata fra le parti, la cessione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, a favore del Comune, pur “carente di una immediata e
specifica controprestazione”, rappresenta, in ogni caso, un atto di per se
stesso a carattere oneroso, poichè rientrante nell’ambito di un’operazione
complessa, rilevante economicamente, nella quale la stessa cessione viene
effettuata in esecuzione di un impegno preso dalla società cedente, incluso in
un rapporto giuridico che impone adempimenti ed oneri per ciascuna delle parti
interessate.
Pertanto, anche la suddetta cessione non può considerarsi
esente da Iva, ai sensi dell’art.10, comma 1, n. 12 del D.P.R. 633/1972.