NOVITA’FISCALI - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
D.L. 25/6/2008, N.112
(Legge 6/8/08, n.133)
E’ stata
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n.195 del
21 agosto 2008 la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con
modificazioni, del D.L.112/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
Sotto il
profilo fiscale, la legge 133/2008 conferma, in linea di principio, le misure
d’interesse per il settore delle costruzioni già contenute nel D.L.112/2008 e
riguardanti, in particolare:
-
l’introduzione, nell’ambito del cd. “piano casa”, della possibilità di
prevedere riduzioni di imposte locali, o degli oneri concessori;
-
l’applicazione di un’imposta patrimoniale pari all’1% sul valore netto di
alcune tipologie di fondi immobiliari chiusi e l’innalzamento, dal 12,50% al
20%, della tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi
immobiliari;
- la
disciplina degli Studi di Settore;
-
l’esclusione da Irpef, a determinate condizioni, delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni societarie;
- la
soppressione dell’obbligo di garanzia fideiussoria nell’ipotesi di richieste di
rateazione di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 50.000 euro.
1. “Piano
casa” incentivi al mercato delle locazioni (art. 11, comma 5, lett.c)
Nell’ambito
di appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti per l’attuazione di interventi destinati a garantire la messa a
disposizione di una quota di alloggi da destinare alla locazione a canone
convenzionato ed all’edilizia sovvenzionata, la legge 133/2008 prevede
l’emanazione di provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione.
Nel corso
dell’iter di conversione in legge del D.L. 112/2008, è stato eliminato il
riferimento all’adozione di strumenti di incentivazione del mercato della
locazione.
2.
Imposta patrimoniale dell’1% sul valore netto dei fondi immobiliari chiusi e
tassazione al 20% dei proventi dei fondi immobiliari (art. 82, commi 17-21bis)
La legge
133/2008 conferma, nella sostanza, l’introduzione di un’imposta patrimoniale
annuale, pari all’1%, sull’ammontare del valore netto di fondi d’investimento
immobiliare che abbiano caratteristiche specifiche.
In
particolare, a seguito della modifiche apportate in corso di conversione in
legge, l’art. 82, comma 17, del D.L. 112/2008, stabilisce che il nuovo regime
fiscale si applica ai fondi d’investimento immobiliare chiusi, di cui all’art.
37 del D.Lgs. 58/1998[1], per i quali:
1. non
sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato, e che
abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro (art. 82, comma 18, primo
periodo);
2. si
verifichi almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi (art. 82, comma 18, lett.
a-b):
a. le
quote del fondo siano detenute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il
50% di tali quote siano detenute da:
- enti di
previdenza complementare ed organismi d’investimento collettivo del risparmio
(art. 7, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 351/2001);
-
soggetti non residenti (art. 6 del D.Lgs. 239/1996);
-
imprenditori individuali;
- società
ed enti, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
- enti
pubblici;
- enti di
previdenza obbligatoria;
- enti
non commerciali (di cui all’art. 73, comma 1, lett. c, del D.P.R. 917/1986);
b. in
ogni caso, il fondo sia stato istituito come “fondo riservato” o “fondo
speculativo” (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 15 e 16 del D.M. 228/1999)
e più dei due terzi delle quote siano detenute, complessivamente, nel corso del
periodo d’imposta da:
• una o
più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità (ossia
il coniuge o parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo - art.
5, comma 5, ultimo periodo, del D.P.R. 917/1986);
• società
o enti, nei quali tali persone fisiche detengano il controllo (ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile), ovvero il diritto di partecipazione agli
utili superiore al 50%.
• trust
di cui tali persone fisiche siano disponenti o
beneficiari.
La
condizione di cui alla lettera b) non si verifica nell’ipotesi in cui le quote
di partecipazione possedute da tali soggetti, legati da rapporti familiari,
siano relative ad imprese commerciali, esercitate da soggetti residenti, oppure
da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non
residenti, con la conseguenza che, in tal caso, il regime qui descritto non
trova applicazione.
L’imposta
patrimoniale si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del D.L. 112/2008 (25 giugno 2008) ed opera a partire dal periodo
d’imposta in cui si verificano le condizioni sopra descritte.
Le
modalità di calcolo del valore netto del fondo, che costituisce la base
imponibile del tributo, le relative regole di applicazione, il cui prelievo è,
in concreto, demandato alla società di gestione del fondo, sono stabilite dai
commi 17, 19 e 20 dell’art. 82 del D.L. 112/2008.
In
particolare, l’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo
a quello in cui si verificano i requisiti richiesti dalla norma (art. 82, comma
17).
Per i
fondi d’investimento a cui si applica l’imposta patrimoniale dell’1%, l’art.82,
comma 18bis, del medesimo D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008,
prevede, altresì, un aumento dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi
diversi di natura finanziaria (art. 5 del D.Lgs. 461/1997), realizzati in
dipendenza della cessione o del rimborso, delle quote relative a tali fondi,
che viene innalzata dall’attuale 12,50% al 20%.
Infine, con
riferimento agli altri fondi immobiliari, disciplinati, in via generale, dal
D.L. 351/2001, l’art. 82 del D.L. 112/2008 stabilisce che:
- sui
proventi [2] derivanti dalla partecipazione a tali strumenti di gestione del
risparmio, la ritenuta (a titolo di acconto come reddito d’impresa, o a titolo
d’imposta per i soggetti non esercenti attività commerciale - art.7, comma 1,
del D.L. 351/2001) venga aumentata dall’attuale 12,50% al 20% (art.82, comma
21, del D.L.112/2008);
-
nell’ipotesi di rimborso delle quote di partecipazione di tali fondi, la
ritenuta è applicata nella misura del 12,50% (art.82, comma 21bis, del
D.L.112/2008).
3.
Disposizioni in materia di studi di settore (artt. 33, commi 1-2 e 83, commi
19-20)
In tal
ambito, il D.L. 112/2008 prevede che, a partire dall’anno 2009, gli Studi di
Settore (art. 62-bis del D.L. 331/1993 ed art. 10 della legge 146/1998) debbano
essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d’imposta in cui sono applicabili, mentre, in via transitoria, per l’anno 2008
viene, altresì, previsto che la pubblicazione possa essere effettuata entro il
31 dicembre 2008.
Inoltre,
in attuazione del federalismo fiscale, viene stabilito che, a partire dal 1°
gennaio 2009, gli Studi di Settore debbano essere elaborati anche su base
regionale o comunale, a condizione che tale modalità sia compatibile con la
metodologia di elaborazione degli studi stessi.
La legge
133/2008, integrando tali disposizioni, prevede, inoltre, che gli studi di
settore, così determinati, vengano elaborati “sentite le associazioni
professionali e di categoria”.
È stato,
poi, confermato che le modalità di elaborazione degli Studi a livello regionale
o comunale, devono essere stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, fermo restando che la predisposizione degli studi su base
comunale o regionale dovrà avvenire, in modo graduale, entro il 31 dicembre
2013.
Infine,
viene mantenuta la previsione che le citate norme attuative dovranno garantire,
altresì, la partecipazione dei Comuni all’elaborazione degli Studi medesimi.
4. Plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni societarie (art. 3)
Il D.L.
112/2008, anche a seguito della conversione in legge, introducendo i commi 6bis
e 6ter all’art. 68 del TUIR - D.P.R. 917/1986, prevede l’esenzione dall’Irpef
delle plusvalenze conseguenti alla cessione di partecipazioni detenute da
almeno tre anni in società di capitali e di persone (con esclusione delle
società semplici e degli enti ad essi equiparati), costituite da non più di
sette anni (cd. “imprese in start-up”).
In
particolare, l’agevolazione opera a condizione che:
- le
medesime plusvalenze, entro i due anni successivi al loro conseguimento, siano
reinvestite in partecipazioni in società di capitali o in società commerciali,
costituite da non più di tre anni, e che svolgano la medesima attività della
società le cui partecipazioni sono state cedute.
-
l’importo dell’esenzione non sia superiore a 5 volte il costo sostenuto dalla
società le cui partecipazioni sono cedute, negli ultimi cinque anni, per
l’acquisto, o la realizzazione, di beni materiali ed immateriali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo
(es. se la plusvalenza da cessione è pari a 1000 euro e, negli ultimi cinque anni,
la società le cui partecipazioni vengono cedute ha sostenuto spese per beni
ammortizzabili pari a 100 euro, l’importo esente da Irpef è pari a 500 euro,
mentre il restante 500 è soggetto a tassazione).
5.
Rateizzazione debiti iscritti a ruolo (art. 83, comma 23)
L’art.19
del D.P.R. 602/1973, così come modificato dall’art.36 del D.L. 248/2007
(convertito, con modifiche, nella legge 31/2008), prevede che l’agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, possa concedere, nell’ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà di quest’ultimo, la ripartizione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo sino ad un massimo di 72 rate
mensili (in materia, Equitalia S.p.A. ha diramato la Direttiva del 13 maggio
2008, n. DSR/NC/2008/017, con la quale sono state fornite le ultime indicazioni
circa le modalità operative per il riconoscimento della dilazione).
Il
Decreto Legge n.112/2008 interviene sulla disposizione e, modificando il citato
art.19 del D.P.R. 602/1973, prevede la soppressione dell’obbligo di prestare la
garanzia fideiussoria, come condizione per usufruire della predetta
ripartizione di pagamento, nell’ipotesi di richiesta di rateazione di somme
iscritte a ruolo maggiori di 50.000 euro.
------------------
[1]
D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio
1996, n. 52.
(omissis)
37.
Struttura dei fondi comuni di investimento.
1. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la
Banca d’Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi
i fondi comuni di investimento con riguardo:
a)
all’oggetto dell’investimento;
b) alle
categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote;
c) alle
modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare
riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all’eventuale
ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d)
all’eventuale durata minima e massima;
d-bis)
alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli
acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase
successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e
partecipazioni in società immobiliari (192);
2. Il
regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le
ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) le
cautele da osservare, con particolare riferimento all’intervento di esperti
indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di
beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle
società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un
limite percentuale rispetto all’ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti (193);
b-bis) i
casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di
frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, avendo riguardo anche
alla qualità e all’esperienza professionale degli investitori; nel caso dei
fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che
gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento
del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni
in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonchè che possano
svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi (194);
c) le
scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di
gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese
commerciali, nonchè gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti
periodici;
d) le
ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere
l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati
rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i
requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell’articolo 6,
comma 1), lettera c), numero 5).
2-bis.
Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie
sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per
adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio.
L’assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione
del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e
sulle modifiche delle politiche di gestione. L’assemblea è convocata dal
consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su
richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore
delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole
del 50 per cento più una quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum
deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore
di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell’assemblea sono
trasmesse alla Banca d’Italia per l’approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione.
All’assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla
presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l’articolo 46,
commi 2 e 3.
(omissis)
[2] Si
tratta, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g), del D.P.R. 917/1986, dei
proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di
soggetti, di masse patrimoniali costituite da somme di denaro e beni affidati
da terzi, o provenienti dai relativi investimenti, che costituiscono redditi di
capitale.