RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DETRAZIONE DEL 55% - LAVORI
NON ANCORA ULTIMATI
(Risoluzione n. 295/E del 11/7/08)
Ove
ricorrano tutte le condizioni richieste dalle norme, il contribuente può fruire
della detrazione del 55% delle spese relative ad interventi di riqualificazione
energetica iniziati nel 2007 e tuttora in corso, già in relazione alle spese
sostenute nel 2007 anche se, poiché i lavori non sono ancora ultimati, non ha
ancora completato l’iter procedurale previsto dall’art. 4, decreto 19 febbraio
2007.
In base a
tale disposizione, per le spese per la climatizzazione invernale consistenti
nella prosecuzione di interventi iniziati nel corso del 2007 i soggetti che
intendono avvalersi della detrazione devono acquisire l’attestato di
certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica e
trasmettere all’ENEA (attraverso il sito www.acs.enea.it, disponibile a partire
dal 30 aprile 2008) entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
- i dati
contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di
qualificazione energetica;
- la
scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Il
contribuente che non sia in possesso di tale documentazione (in quanto
l’intervento è ancora in corso di realizzazione), può fruire della detrazione spettante per le
spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, «a condizione che attesti che i
lavori non sono ultimati».
Nel
computo del limite massimo della detrazione spettante (100.000 euro) occorre
tener conto cumulativamente delle spese sostenute in anni diversi in relazione
al medesimo intervento.