DETRAZIONE DEL 55%
PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI
LOCATI DA PARTE DELLE IMPRESE
(Risoluzione n.340/E del
1/8/08)
Per i titolari di reddito d’impresa, la detrazione del
55% (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) spetta solo se gli interventi di
riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati
nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Sono pertanto esclusi gli immobili locati a terzi e, in
particolare, quelli locati da società immobiliari.
Così afferma l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione
n.340/E del 1° agosto 2008, ribadendo che l’agevolazione, in virtù di
un’interpretazione sistematica della disposizione fiscale, è riferibile
esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi (cfr.
anche R.M. 303/E/2008, che ha escluso il beneficio fiscale per gli immobili
“merce” delle imprese di costruzione).
In particolare, l’Amministrazione ha negato la
possibilità di fruire della detrazione fiscale ad una società che intende
realizzare interventi “energetici” agevolati su una serie di unità
residenziali, di propria proprietà ed oggetto di locazione a terzi.
A parere dell’Agenzia, «condizione per poter fruire della
detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva
riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale,
mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni
oggetto dell’attività esercitata», quali gli immobili locati dalle società
immobiliari.
Dopo aver già negato l’agevolazione per gli immobili
“merce” delle imprese di costruzione, l’Amministrazione circoscrive
ulteriormente l’applicabilità del beneficio ai soli fabbricati strumentali,
utilizzati direttamente dai titolari di reddito d’impresa nell’esercizio della
propria attività.
Sulla base di tale orientamento, sarebbero pertanto
esclusi dall’agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili
concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o
strumentali “per natura” (di cui all’art.43, comma 2, secondo periodo, del TUIR
- D.P.R. 917/1986).
Questi ultimi pronunciamenti ministeriali si traducono,
per le imprese che operano nel settore immobiliare, in una drastica riduzione
dell’ambito applicativo del beneficio fiscale, non potendo queste vedersi
riconosciuta la detrazione nè per i fabbricati destinati alla vendita, nè per
quelli concessi in locazione a terzi, senza che ciò trovi effettivo riscontro
nel dettato normativo.
Si ribadisce, infatti, che nè la norma istitutiva della
detrazione (art.1, commi 344-349, legge 244/2007), nè le relative disposizioni
attuative (di cui al D.M. 19 febbraio 2007) pongono alcun vincolo, in capo ai
soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine alla necessità di utilizzo
diretto dell’immobile su cui eseguire gli interventi agevolati.
Pur rappresentando un mero orientamento amministrativo,
si consiglia, in ogni caso, alle imprese associate di seguire quanto espresso
dall’Agenzia delle Entrate, per evitare qualsiasi contestazione in sede di un
eventuale accertamento, fermo restando che l’ANCE non mancherà di intervenire
presso le competenti sedi, affinché si possa pervenire normativamente al
riconoscimento della detrazione sia per gli immobili destinati alla vendita,
che per quelli concessi in locazione a terzi.