MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA IVA PER LE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE
(D.
Lgs. n. 422/98)
Con
decorrenza retroattiva al 1° gennaio 1998 anche le imprese che non hanno per
oggetto l'attività di costruzione o di rivendita di fabbricati abitativi, quali
ad esempio le società di gestione immobiliare che concedono in locazione case
di abitazione, possono portare in detrazione l'imposta assolta all'atto
dell'acquisto dei suddetti immobili se oltre allo svolgimento delle operazioni
esenti, quale l'affitto di unità abitative, svolgono anche operazioni
imponibili, come l'affitto di immobili commerciali e di conseguenza operano la
riduzione della detrazione ai sensi delVart.19, comma 5 e dell'art. 19-bis
della legge Iva, con calcolo della percentuale di detrazione in base al
rapporto tra l'ammontare delle operazioni imponibili effettuate e l'ammontare
di tutte le operazioni effettuate, comprese quelle esenti.
Essendo
la norma retroattiva le eventuali detrazioni non operate nel corso dei 1998
potranno essere effettuate in sede di dichiarazione annuale Iva.
È
stato inoltre concesso, sempre con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 1998,
che tali società possano optare per l'applicazione separata dell'imposta ai
sensi dell'art.36, terzo comma della legge Iva, relativamente all'attività di
locazione di fabbricati abitativi, esenti Iva e quindi con detrazione sugli
acquisti esclusa o limitata e all'attività di locazione di fabbricati non
abitativi, imponibile Iva e quindi con imposta sugli acquisti detraibile,
ancorché tali attività siano ambedue comprese in un unico codice attività.
Per
l'anno 1998 l'opzione e la conseguente separazione delle attività potrà essere
effettuata in sede di dichiarazione annuale Iva.