DETRAZIONE DEL 55%
PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI
“MERCE”
(Risoluzione n.303/E del
15/7/08)
Per le imprese di costruzione le spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili “merce” non
possono beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della legge
244/2007).
Così afferma l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione
n.303/E del 15 luglio 2008, giustificando tale orientamento sulla base del
fatto che l’agevolazione è tesa a favorire esclusivamente i soggetti che
utilizzano gli immobili e non anche quelli che ne fanno commercio.
In particolare, l’Amministrazione ha negato la
possibilità di fruire della detrazione fiscale ad un’impresa esercente attività
di costruzione e ristrutturazione immobiliare, che intende eseguire interventi
di riqualificazione energetica su un’abitazione acquistata per la successiva
vendita.
A parere dell’Agenzia, riconoscere l’agevolazione anche
in tale fattispecie comporterebbe specifici ulteriori vantaggi a favore delle
imprese del settore edilizio, non rispondenti alla ratio della norma, che è
quella di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni.
Ciò, sempre ad avviso dell’Amministrazione, sarebbe
dimostrato dalla mancanza, nella disciplina relativa alla detrazione del 55%,
di una disposizione analoga a quella prevista in materia di detrazione Irpef
del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, che estende l’agevolazione
agli acquirenti di immobili residenziali interamente ristrutturati da imprese
edili (art.1, comma 17, lett. b, legge 244/2007).
Tale orientamento, a parere dell’ANCE, non sembra
conforme al dettato normativo che, nel riconoscere l’agevolazione anche ai
soggetti titolari di reddito d’impresa (ivi compresi gli operatori economici
che svolgono attività edile), non pone, per questi, alcun vincolo in ordine,
non solo alla tipologia e classificazione catastale degli immobili posseduti,
ma neppure alla classificazione degli stessi in bilancio, potendo questi essere
iscritti sia tra le immobilizzazioni (immobili strumentali o “patrimonio”) che
tra i beni “merce” (destinati alla vendita).
Inoltre, l’Amministrazione sembra ignorare la differenza
tra l’ipotesi di agevolare l’acquisto di immobili oggetto di riqualificazione
energetica (fattispecie effettivamente non contemplata dal disposto normativo)
e quella di riconoscere il beneficio all’impresa che ha sostenuto spese per
realizzare gli interventi e che, a seguito della successiva cessione
dell’immobile, dovrebbe necessariamente trasferire l’agevolazione all’acquirente
nei casi previsti dall’art.9-bis, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007[1].
Negare l’applicazione della detrazione del 55% in
quest’ultima ipotesi non significa impedire il riconoscimento di ulteriori
vantaggi per le imprese del settore edilizio, come sostenuto dall’Agenzia, ma,
al contrario, vuol dire limitare ingiustificatamente la possibilità di
fruizione del beneficio per queste ultime, con riferimento agli immobili
destinati alla vendita.
Si richiama comunque l’attenzione sul fatto che la limitazione
prevista dalla R.M. 303/E/2008 riguarda esclusivamente gli immobili “merce” e
non anche i fabbricati (abitativi e non) “patrimonializzati”, posseduti o
detenuti da imprese edili o immobiliari, per i quali resta confermata
l’applicabilità della detrazione.
Pur rappresentando un mero orientamento amministrativo,
si consiglia, in ogni caso, alle imprese associate di seguire quanto espresso
dall’Agenzia delle Entrate, per evitare qualsiasi contestazione in sede di un
eventuale accertamento, fermo restando che l’ANCE non mancherà di intervenire
presso le competenti sedi, affinché per le imprese edili si possa pervenire
normativamente al riconoscimento della detrazione anche con riferimento agli
immobili “merce”.
In tal ambito, inoltre, è evidente la necessità di
pervenire all’introduzione di disposizioni normative che, similmente a quanto
previsto per la detrazione Irpef del 36%, agevolino l’acquisto di immobili
riqualificati sotto il profilo energetico, ceduti da imprese del settore delle
costruzioni.
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[1] D.M. 19 febbraio 2007
Articolo 9-bis - Ripartizione della detrazione e
trasferimento delle quote residue
1. omissis
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità
immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di
cui all’art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto
o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta,
all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono
rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.