TUTELA DELLA MATERNITA’ - BENEFICI APPLICABILI - NUOVE DISPOSIZIONI - LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008 è stata pubblicata la Legge n. 101/08 di conversione del Decreto Legge n. 59/08.

La legge in parola, entrata in vigore l’8 giugno scorso, ha tra l’altro rafforzato le tutele per le lavoratrici madri e i lavoratori padri i quali, al rientro dal congedo per maternità o paternità, potranno beneficiare dei miglioramenti apportati alle condizioni di lavoro che sarebbero spettati agli stessi durante la rispettiva assenza. Il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità già prevedeva il diritto delle lavoratrici di rientrare nella stessa unità produttiva in cui erano occupate all`inizio della gravidanza, o in un’altra nell’ambito del Comune di residenza, e di restarvi fino a che il bambino non avesse compiuto un anno di età, nonché il diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o equivalenti. Ora la lavoratrice ha anche il diritto di beneficiare di ulteriori miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi oppure in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l`assenza.

La legge n. 101/08 contiene, altre novità di rilievo in materia di parità di trattamento sia  tra persone di diversa razza e origine etnica, di cui al D.lgs. n. 215/03, che in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ex D.Lgs. n. 216/03. In particolare, con la Legge in commento, è stata corretta la ripartizione dell`onere della prova della discriminazione. La disciplina comunitaria pone tale onere in capo al convenuto, se la vittima espone in giudizio fatti dai quali si possa desumere una discriminazione diretta o indiretta. Al contrario, il legislatore nazionale si era limitato a prevedere la possibilità per la suddetta vittima della discriminazione di fornire, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, anche a carattere presuntivo, ma in termini gravi, precisi e concordanti.

Con la legge n. 101/08 viene spostato in capo al convenuto “… qualora sussista una forte presunzione di colpevolezza …” l`onere di provare la non sussistenza della discriminazione. Come già detto, sono state apportate modifiche anche al D.lgs n. 216/03 sulla legittimazione ad agire in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, la quale viene estesa ad associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell`interesse leso. Infine, la legge in commento modifica il numero massimo dei componenti delle cosiddette delegazioni speciali di negoziazione. Trattasi dell`organismo che nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie, ha il compito di negoziare l`accordo istitutivo del Comitato aziendale europeo - Cae o l’attuazione della procedura di informazione e consultazione dei lavoratori. Il provvedimento in parola elimina il riferimento ad un numero fisso pari a 18 componenti e lega invece il tetto di che trattasi al numero degli Stati membri.