TUTELA DELLA MATERNITA’ - BENEFICI APPLICABILI - NUOVE
DISPOSIZIONI - LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101
Sulla Gazzetta Ufficiale n.
132 del 7 giugno 2008 è stata pubblicata la Legge n. 101/08 di conversione del
Decreto Legge n. 59/08.
La legge in parola, entrata
in vigore l’8 giugno scorso, ha tra l’altro rafforzato le tutele per le
lavoratrici madri e i lavoratori padri i quali, al rientro dal congedo per
maternità o paternità, potranno beneficiare dei miglioramenti apportati alle
condizioni di lavoro che sarebbero spettati agli stessi durante la rispettiva
assenza. Il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità già prevedeva il diritto delle lavoratrici di
rientrare nella stessa unità produttiva in cui erano occupate all`inizio della gravidanza,
o in un’altra nell’ambito del Comune di residenza, e di restarvi fino a che il
bambino non avesse compiuto un anno di età, nonché il diritto di essere adibite
alle mansioni da ultimo svolte o equivalenti. Ora la lavoratrice ha anche il
diritto di beneficiare di ulteriori miglioramenti delle condizioni di lavoro,
previsti dai contratti collettivi oppure in via legislativa o regolamentare,
che sarebbero loro spettati durante l`assenza.
La legge n. 101/08
contiene, altre novità di rilievo in materia di parità di trattamento sia tra persone di diversa razza e origine
etnica, di cui al D.lgs. n. 215/03, che in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro ex D.Lgs. n. 216/03. In particolare, con la Legge in commento,
è stata corretta la ripartizione dell`onere della prova della discriminazione.
La disciplina comunitaria pone tale onere in capo al convenuto, se la vittima
espone in giudizio fatti dai quali si possa desumere una discriminazione
diretta o indiretta. Al contrario, il legislatore nazionale si era limitato a
prevedere la possibilità per la suddetta vittima della discriminazione di
fornire, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, anche a
carattere presuntivo, ma in termini gravi, precisi e concordanti.
Con la legge n. 101/08
viene spostato in capo al convenuto “… qualora sussista una forte presunzione
di colpevolezza …” l`onere di provare la non sussistenza della discriminazione.
Come già detto, sono state apportate modifiche anche al D.lgs n. 216/03 sulla
legittimazione ad agire in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo
della discriminazione, la quale viene estesa ad associazioni e organizzazioni
rappresentative del diritto o dell`interesse leso. Infine, la legge in commento
modifica il numero massimo dei componenti delle cosiddette
delegazioni speciali di negoziazione. Trattasi dell`organismo che nelle imprese
e nei gruppi di dimensioni comunitarie, ha il compito di negoziare l`accordo
istitutivo del Comitato aziendale europeo - Cae o
l’attuazione della procedura di informazione e consultazione dei lavoratori. Il
provvedimento in parola elimina il riferimento ad un numero fisso pari a 18
componenti e lega invece il tetto di che trattasi al numero degli Stati membri.