INAIL - DENUNCIA DI INFORTUNIO
ON LINE - NUOVA VERSIONE
L’Inail ha comunicato che
dal mese di luglio 2008 è operativa una nuova versione informatica per
effettuare le denunce di infortunio on line.
Le novità inserite nella
nuova applicazione sono la diretta conseguenza dell’introduzione di nuove
qualifiche professionali e dell’aggiornamento delle qualifiche assicurative.
In merito, si riporta qui
di seguito un breve memorandum degli adempimenti datoriali in caso di
infortunio di un lavoratore predisposto dall’Inail.
Inail - Nota informativa
La denuncia di infortunio
deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro
-indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso - entro due giorni da
quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta
astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
Quando la denuncia di
infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al
datore di lavoro deve intendersi riferita al committente. Qualora i dati
salariali non siano disponibili all’atto della denuncia gli stessi dovranno
essere comunicati successivamente, con l’indicazione del cognome, nome, data di
nascita e la data dell’infortunio.
Il datore di lavoro:
- non è tenuto ad inviare
la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;
- è sollevato dall’onere
dell’invio contestuale del certificato medico , qualora abbia tempestivamente
provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica
(Decreto Ministeriale 15 luglio 2005);
- se la prognosi si
prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla
ricezione del nuovo certificato;
- in caso di infortunio che
comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24
ore.
L’Istituto deve richiedere
l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui
non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.
Il datore di lavoro, per
gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due
giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è
avvenuto l’infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di
Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere
presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). Per tale adempimento
occorre compilare il quadro presente sulla copia da presentare alla Pubblica
Sicurezza e su quella per il datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve
indicare il codice fiscale del lavorare. In caso di indicazione mancata oppure
inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro
25,32 (L. 251/1982,art.. 16). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta
oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da
euro 516,46 a euro 1549,37 (DPR n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2,
comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007è
prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177
della legge finanziaria 2007).
Per
tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:
- denuncia mancante ,
tardiva , inesatta o incompleta da euro 2580,00 a euro 7745,00
- codice fiscale mancante o
inesatto euro 127,00
La
nuova denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai
lavoratori :
- dell’industria,
dell’artigianato, del terziario e altro;
- delle Pubbliche
Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.
Il servizio non è ancora
attivo per i lavoratori:
- subordinati a tempo
indeterminato dell’agricoltura;
- dipendenti della Pubblica
Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non
intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (P.a.t.);
- studenti delle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Si ricorda che il
lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto
all’azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto
all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n.
1124/1965).