INPS - FONDO DI GARANZIA PER IL TFR - NUOVE ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE 74 DEL 15 LUGLIO 2008

 

Con circolare n. 74 del 15 luglio 2008, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto - TFR -  secondo le disposizioni di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297.

In via preliminare, l’Inps ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982, il Fondo è destinato a sostituirsi al datore di lavoro di cui sia accertata l’insolvenza nel pagamento del TFR ai lavoratori subordinati o ai loro aventi causa.

L’Istituto rammenta che gli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, hanno poi ampliato la tutela dei lavoratori dipendenti nei casi di insolvenza del datore di lavoro estendendo l’intervento del Fondo di garanzia anche alle ultime retribuzioni.

La disciplina del Fondo è stata successivamente integrata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 186, adottato in attuazione della Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che ha regolamentato le cosiddette “situazioni transnazionali”.

La Direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002, ha modificato la Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Nello specifico, gli articoli 1 e 2 di quest’ultimo provvedimento hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 2 del Decreto Legislativo n. 80/1992 e della Legge n. 297/1982, stabilendo che l’intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un’impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.

In riferimento alla materia di cui trattasi sono state inoltre emanate numerose decisioni dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale.

Infine, le riforme del diritto fallimentare introdotte dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e, da ultimo, dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, hanno comportato importanti riflessi sulle condizioni di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia.

L’Istituto ha quindi ritenuto opportuno fornire un quadro riepilogativo aggiornato della normativa in tema di intervento del Fondo di garanzia. Le nuove istruzioni dell’INPS sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 53 del 7 marzo 2007.

 

Il testo della circolare in parola, oltre che in allegato al presente articolo, è consultabile anche sul sito dell’Inps.

 

Circolare Inps n. 74 del 15 luglio 2008