INPS - DISTACCO E REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA -
MESSAGGIO N. 16085/2008
Con messaggio n. 16085 del
14 luglio 2008 l‘Inps, oltre a fornire un dettagliato riepilogo di tutti i
documenti (messaggi e circolari) elaborati dall'Istituto in materia di
distacco, ha allegato al messaggio in
parola la “Guida pratica ai distacchi nell'Unione Europea” realizzata dal
Ministero del Lavoro e contenente alcune risposte alle domande più frequenti
sulla materia.
La guida completa è
reperibile sul portale del Collegio in calce al presente articolo.
Nel messaggio in parola
l’Istituto ribadisce la differenza sostanziale tra il distacco e la mera
fornitura di manodopera.
Il primo, infatti, è
caratterizzato, così come si legge anche in numerose disposizioni comunitarie e
come più volte ribadito nelle circolari sull'argomento, dal fatto che il
lavoratore, inviato da un'impresa comunitaria presso un'impresa di altro paese,
continua a svolgere la propria attività nell'interesse precipuo della
distaccante e sotto la direzione della medesima, mentre nella mera prestazione
di manodopera tali requisiti non sussistono.
Elemento distintivo del
distacco rimane, come confermato anche dalla Corte di Giustizia Europea, il
permanere durante tutto il periodo del distacco del rapporto organico tra
impresa distaccante e lavoratore distaccato, nel senso che spetterà all'impresa
distaccante decidere il prodotto finale o il servizio che deve garantire il
lavoratore.
Due sono i casi particolari
di distacco che vengono presi in considerazione dall'Istituto previdenziale
quali fattispecie facilmente oggetto di un utilizzo abusivo dell'istituto
medesimo.
1) La prima è quella in cui
il lavoratore viene “distaccato” presso un'impresa dello stesso stato membro
perché svolga la propria attività lavorativa simultaneamente in due o più
imprese. In tal caso il distacco potrà essere considerato legittimo
esclusivamente a condizione che il lavoratore continui comunque a esercitare la
propria attività lavorativa per conto dell'impresa di origine.
2) La seconda fattispecie
illustrata è quella in cui viene distaccato personale assunto per essere
distaccato: l'istituto ha precisato quanto segue al fine di ridurre la
possibilità di abusi.
Laddove si tratti di vere e
proprie imprese interinali che assumono personale per distaccarlo all'estero,
oltre alla presenza dei requisiti peculiari del distacco di personale sopra
menzionati, è necessario dimostrare che le medesime imprese comunque operino
abitualmente distaccando il personale presso utilizzatori che hanno la propria
sede nel paese di invio; laddove invece si tratti di imprese diverse da quelle
interinali, queste devono comunque svolgere attività sostanziali e impiegare
abitualmente il proprio personale sul territorio del paese di invio.
La verifica dell'esistenza
o meno di attività sostanziali svolte nello stato di invio avviene attraverso
una serie di controlli su elementi obiettivi, indicati specificatamente nella
guida pratica allegata.
I casi in cui si esclude in
maniera categorica l’ applicazione dell'istituto del distacco sono stati
individuati come segue:
1) l’impresa distaccataria mette il lavoratore distaccato a disposizione
di un'altra impresa del Paese di impiego;
2) il lavoratore distaccato
presso un Paese membro viene messo a disposizione di un’impresa situata presso
un altro Paese membro;
3) viene assunto un
lavoratore per essere inviato presso un’impresa di un Paese membro che lo
invierà presso un'impresa di un terzo Paese.
Tali fattispecie, infatti,
non sono in grado di garantire la sussistenza dei requisiti necessari caratterizzanti il distacco.
Nella Guida allegata al
messaggio Inps vengono ribaditi, in risposta a quesiti particolarmente
ricorrenti, alcuni principi e regole sul distacco, tra cui si sottolineano:
- nel caso di lavoratori
autonomi che svolgano temporaneamente la propria attività in uno Stato membro
diverso da quello di origine, possono essere applicate le stesse regole dei
lavoratori distaccati, pur non potendosi parlare di “distacco”, non sussistendo
alcun datore di lavoro;
- il distacco comunitario è
regolare quando il lavoratore dipende normalmente da una impresa di uno Stato
membro che lo invia presso altra impresa di altro Stato membro per svolgere per
conto della prima la prestazione lavorativa e sempreché la durata di tale lavoro
non superi i 12 mesi e il lavoratore non sia inviato per sostituite un altro
distacco; deve, inoltre, permanere tra l'impresa
distaccante e il lavoratore distaccato un legame organico;
- l’ attestato di distacco
per i primi 12 mesi (E101) deve essere richiesto all'ufficio territorialmente
competente dello Stato membro di invio che attesta l'assolvimento degli oneri
contributivi da parte dell'impresa distaccante;
- Per distacchi frequenti e
di breve durata può essere adottata una procedura semplificata consistente nel
rilascio da parte dell'ufficio competente di uno stock di formulari E101
prestampati, da compilare a carico della distaccante al momento della
utilizzazione;
- Per distacchi superiori a
12 mesi bisognerà effettuare la richiesta di un ulteriore modello (E102),
all’autorità competente al rilascio, che provvederà, dopo l’effettuazione di
appositi controlli, a consegnare copia del formulario sia al datore di lavoro
che al lavoratore.
Il testo del messaggio e
della guida sono a disposizione delle imprese presso gli uffici del Collegio
oltre che in allegato alla presente.
Messaggio inps n. 16085 del 14 luglio
2008