INPS - cassetto previdenziale - ulteriori chiarimenti - MESSAGGIO n. 17880/2008

 

Si comunica che con messaggio n. 17880 del 6 agosto 2008 l’Inps ha fornito alcune istruzioni e chiarimenti in ordine agli aggiornamenti della procedura di verifica della regolarità contributiva per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 7/2008).

Di seguito si pubblica il testo del messaggio in parola.

 

INPS

Roma, 6 Agosto 2008

Messaggio n. 17880

 

Oggetto: Benefici contributivi e Documento Unico di Regolarità Contributiva (L 296/2006 art. 1, commi 1175 e 1176 e D34 24 ottobre 2007. Chiarimenti e aggiornamento procedure.

 

Si fa seguito al messaggio n. 16082 del 14 luglio 2008 per fornire le seguenti comunicazioni e chiarimenti in relazione alla procedura di verifica della regolarità contributiva nell’ambito del cassetto previdenziale e alla procedura di emissione delle note di rettifiche.

In via preliminare si comunica che, in attesa di definire modalità di trasmissione in automatico che garantiscano la data di ricezione della comunicazione, è sospeso l’invio tramite e-mail ai consulenti ed ai datori di lavoro delle note il cui fac-simile è allegato al messaggio 14521 del 25 giugno 2008, con le quali veniva assegnato il temine di 15 giorni previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, all’art. 7, c. 3, per regolarizzare la posizione.

Si fa presente altresì che non si dovrà tenere conto delle e-mail già Inviate. Si veda al riguardo il successivo punto 2.

 

1. Chiarimenti in merito alla funzione di regolarità contributiva dal “Cassetto Previdenziale”

Con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008, con la quale è stato illustrato il contenuto del D.M. 24 ottobre 2007, sono state fornite le modalità operative per la verifica mensile del requisito di regolarità.

Con la stessa circolare sono stati elencati i benefici per i quali è necessaria la verifica del possesso dei requisiti di regolarità (benefici individuati dagli appositi codici dei quadri B-C e del quadro D del DM10 e dai codici di autorizzazione, che vengono trasmessi in allegato al presente messaggio) ed è stato sottolineato che i dati relativi alla regolarità contributiva, limitatamente ai fini della fruizione dei benefici contributivi, devono essere accertati ciascun mese con riferimento agli obblighi e adempimenti contributivi riferiti ai periodi di paga dal 1° gennaio 2008.

A tale riguardo va precisato che il fascicolo elettronico effettua Io scorrimento il primo giorno utile di ogni mese, prelevando I dati del DM10 trasmessi in via telematica entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Per effetto di tale sistema la regolarità contributiva delle aziende viene esaminata in base alla situazione aziendale alla fine del mese precedente lo scorrimento.

Al fine di chiarire il sistema dl controllo si precisa che il primo scorrimento del fascicolo elettronico è avvenuto il 1° marzo 2008, in base a quanto rilevato per l’azienda in esame aI 29 febbraio 2008 e quindi sul DM10 di competenza del mese di gennaio 2008.

Il secondo scorrimento del fascicolo elettronico, avvenuto il 1° aprile 2008, ha tenuto conto della situazione aziendale risultante al 31 marzo 2008 e così via Il primo agosto 2008, data ultimo scorrimento, il fascicolo elettronico ha tenuto conto della situazione aziendale risultante al 31 luglio 2008 e quindi degli adempimenti riferiti al periodo di paga giugno 2008.

Tale regola comporta che se l’azienda per il mese di giugno 2008 ha presentato un modello insoluto, per il mese di giugno può usufruire delle agevolazioni contributive e la irregolarità, che risulta al 31luglio 2008, comporterà l’addebito delle agevolazioni dal mese di competenza di agosto 2008 e tino al mese in cui l’irregolarità non verrà sanata,

Con successivi messaggi, n. 13139 del 6 giugno 2008 e n. 14521 del 25 giugno 2008 sono state, tra l’altro, comunicate le tipologie di inadempienze che determinano la irregolarità. Al riguardo si precisa che in relazione alle segnalazioni pervenute da parte dì aziende e consulenti si è proceduto all’aggiornamento della procedura effettuando le seguenti modifiche:

 

DM 10

L’applicazione deve leggere il saldo del DM10.

Il saldo maggiore di zero richiede sempre la presenza del modello F24. Unica eccezione per importi non superiori a € 1,03.

L’assenza del modello F24 deve rilevare una irregolarità per l’azienda.

 

b) Il saldo uguale o minore dl zero non richiede la presenza del modello F24; in tale ipotesi l’assenza del modello F24 non deve rilevare una irregolarità per l’azienda,

Nel caso di aziende sospese o cessate provvisoriamente (cod. 3 o cod. 1) dal primo giorno del mese, l’applicazione non richiede la presenza dei modelli F24 e DM10 per il mese stesso.

Inoltre, sono state escluse dal fascicolo elettronico tutte le aziende con C.S.C. 70703 e CA 4L aventi il significato di “organismi sindacali che possono versare una volta all’anno e in via facoltativa la contribuzione”

 

CREDITI/INADEMPIENZE

In presenza di crediti con Tipo Segnalazione 27 (insoluto) e con i seguenti codici stato lavorazione:

0378 (pratica pagata nei termini);

8315 (inadempienza oggetto di compensazione)

9178 (pratica definita per abbuono piccole differenze)

9379 (pratica definita per pagamento nei termini)

con il medesimo periodo di competenza del DM10 insoluto, non deve rilevare una irregolarità per l’assenza del modello F24.

 

Prossimamente verrà reso operativo il fascicolo elettronico per prelevare i modelli F24 con causale RC01 nonché per prelevare la notizia che l’azienda, a fronte dì varie Irregolarità, ha ottenuto l’accoglimento di una domanda dl rateazione.

In attesa ditali aggiornamenti le strutture periferiche dovranno utilizzare la funzione “Forzatura irregolarità”.

Si comunica, infine, che la DCSIT ha completato un nuovo scorrimento dell’applicazione “fascicolo elettronico” anche per i mesi da marzo 2005 a luglio 2008 al fine di eliminare le irregolarità determinate a causa dell’assenza delle nuove regole di cui è fatto cenno in premessa nonché per considerare regolari le aziende che hanno già sanato la propria posizione contributiva.

 

2. Chiarimenti in merito alla emissione delle note di rettifica

Si comunica che è stato sospeso temporaneamente l’invio ai consulenti ed ai datori di lavoro delle note di rettifica con causale “recupero delle agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e si fa riserva di comunicare tempestivamente quando verrà ripristinata l’apposita funzione.

A seguito del nuovo scorrimento le sedi avranno cura di assoggettare a ricalcolo le note di rettifica già emesse dal mese di marzo 2008 in poi con la citata causale. A tale riguardo si precisa che, in attesa di rilasciare apposita funzione che consenta di individuare le note di rettifica con causale “recupero delle agevolazioni ai sensi dell’art. .1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, potrà essere utilizzato il criterio di selezione per “periodo di competenza” o “data di emissione”..

Si chiarisce, comunque, che in attesa che venga perfezionata la procedura dl trasmissione telematica della segnalazione della irregolarità (posta certificata) di cui al punto precedente, i datori di lavoro avranno tempo fino alla scadenza della nota di rettifica per regolarizzare l’inadempienza che ha determinato l’irregolarità segnalata.

In tali casi si dovrà provvedere alla forzatura della irregolarità dal mese relativo alla data di regolarizzazione della inadempienza.