INPS - cassetto previdenziale - ulteriori chiarimenti -
MESSAGGIO n. 17880/2008
Si comunica che con
messaggio n. 17880 del 6 agosto 2008 l’Inps ha fornito alcune istruzioni e
chiarimenti in ordine agli aggiornamenti della procedura di verifica della
regolarità contributiva per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (cfr. Not. n. 7/2008).
Di seguito si pubblica il
testo del messaggio in parola.
INPS
Roma, 6 Agosto 2008
Messaggio n. 17880
Oggetto: Benefici contributivi e
Documento Unico di Regolarità Contributiva (L 296/2006 art. 1, commi 1175 e
1176 e D34 24 ottobre 2007. Chiarimenti e aggiornamento procedure.
Si fa seguito al messaggio
n. 16082 del 14 luglio 2008 per fornire le seguenti comunicazioni e chiarimenti
in relazione alla procedura di verifica della regolarità contributiva
nell’ambito del cassetto previdenziale e alla procedura di emissione delle note
di rettifiche.
In via preliminare si
comunica che, in attesa di definire modalità di trasmissione in automatico che
garantiscano la data di ricezione della comunicazione, è sospeso l’invio
tramite e-mail ai consulenti ed ai datori di lavoro delle note il cui
fac-simile è allegato al messaggio 14521 del 25 giugno 2008, con le quali
veniva assegnato il temine di 15 giorni previsto dal D.M. 24 ottobre 2007,
all’art. 7, c. 3, per regolarizzare la posizione.
Si fa presente altresì che
non si dovrà tenere conto delle e-mail già Inviate. Si veda al riguardo il
successivo punto 2.
1. Chiarimenti in merito
alla funzione di regolarità contributiva dal “Cassetto Previdenziale”
Con la circolare n. 51 del
18 aprile 2008, con la quale è stato illustrato il contenuto del D.M. 24
ottobre 2007, sono state fornite le modalità operative per la verifica mensile
del requisito di regolarità.
Con la stessa circolare
sono stati elencati i benefici per i quali è necessaria la verifica del
possesso dei requisiti di regolarità (benefici individuati dagli appositi
codici dei quadri B-C e del quadro D del DM10 e dai codici di autorizzazione,
che vengono trasmessi in allegato al presente messaggio) ed è stato
sottolineato che i dati relativi alla regolarità contributiva, limitatamente ai
fini della fruizione dei benefici contributivi, devono essere accertati ciascun
mese con riferimento agli obblighi e adempimenti contributivi riferiti ai
periodi di paga dal 1° gennaio 2008.
A tale riguardo va
precisato che il fascicolo elettronico effettua Io scorrimento il primo giorno
utile di ogni mese, prelevando I dati del DM10 trasmessi in via telematica
entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Per effetto di tale sistema
la regolarità contributiva delle aziende viene esaminata in base alla
situazione aziendale alla fine del mese precedente lo scorrimento.
Al fine di chiarire il
sistema dl controllo si precisa che il primo scorrimento del fascicolo
elettronico è avvenuto il 1° marzo 2008, in base a quanto rilevato per
l’azienda in esame aI 29 febbraio 2008 e quindi sul
DM10 di competenza del mese di gennaio 2008.
Il secondo scorrimento del
fascicolo elettronico, avvenuto il 1° aprile 2008, ha tenuto conto della
situazione aziendale risultante al 31 marzo 2008 e così via Il primo agosto
2008, data ultimo scorrimento, il fascicolo elettronico ha tenuto conto della
situazione aziendale risultante al 31 luglio 2008 e quindi degli adempimenti
riferiti al periodo di paga giugno 2008.
Tale regola comporta che se
l’azienda per il mese di giugno 2008 ha presentato un modello insoluto, per il
mese di giugno può usufruire delle agevolazioni contributive e la irregolarità,
che risulta al 31luglio 2008, comporterà l’addebito delle agevolazioni dal mese
di competenza di agosto 2008 e tino al mese in cui l’irregolarità non verrà
sanata,
Con successivi messaggi, n.
13139 del 6 giugno 2008 e n. 14521 del 25 giugno 2008 sono state, tra l’altro,
comunicate le tipologie di inadempienze che determinano la irregolarità. Al
riguardo si precisa che in relazione alle segnalazioni pervenute da parte dì
aziende e consulenti si è proceduto all’aggiornamento della procedura
effettuando le seguenti modifiche:
DM 10
L’applicazione deve leggere
il saldo del DM10.
Il saldo maggiore di zero
richiede sempre la presenza del modello F24. Unica eccezione per importi non
superiori a € 1,03.
L’assenza del modello F24
deve rilevare una irregolarità per l’azienda.
b) Il saldo uguale o minore
dl zero non richiede la presenza del modello F24; in tale ipotesi l’assenza del
modello F24 non deve rilevare una irregolarità per l’azienda,
Nel caso di aziende sospese
o cessate provvisoriamente (cod. 3 o cod. 1) dal primo giorno del mese,
l’applicazione non richiede la presenza dei modelli F24 e DM10 per il mese
stesso.
Inoltre, sono state escluse
dal fascicolo elettronico tutte le aziende con C.S.C. 70703 e CA 4L aventi il significato
di “organismi sindacali che possono versare una volta all’anno e in via
facoltativa la contribuzione”
CREDITI/INADEMPIENZE
In presenza di crediti con
Tipo Segnalazione 27 (insoluto) e con i seguenti codici stato lavorazione:
0378 (pratica pagata nei
termini);
8315 (inadempienza oggetto
di compensazione)
9178 (pratica definita per
abbuono piccole differenze)
9379 (pratica definita per
pagamento nei termini)
con il medesimo periodo di
competenza del DM10 insoluto, non deve rilevare una irregolarità per l’assenza
del modello F24.
Prossimamente verrà reso
operativo il fascicolo elettronico per prelevare i modelli F24 con causale RC01
nonché per prelevare la notizia che l’azienda, a fronte dì varie Irregolarità,
ha ottenuto l’accoglimento di una domanda dl rateazione.
In attesa ditali
aggiornamenti le strutture periferiche dovranno utilizzare la funzione
“Forzatura irregolarità”.
Si comunica, infine, che la
DCSIT ha completato un nuovo scorrimento dell’applicazione “fascicolo
elettronico” anche per i mesi da marzo 2005 a luglio 2008 al fine di eliminare
le irregolarità determinate a causa dell’assenza delle nuove regole di cui è
fatto cenno in premessa nonché per considerare regolari le aziende che hanno
già sanato la propria posizione contributiva.
2. Chiarimenti in merito
alla emissione delle note di rettifica
Si comunica che è stato
sospeso temporaneamente l’invio ai consulenti ed ai datori di lavoro delle note
di rettifica con causale “recupero delle agevolazioni ai sensi dell’art. 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e si fa riserva di comunicare
tempestivamente quando verrà ripristinata l’apposita funzione.
A seguito del nuovo
scorrimento le sedi avranno cura di assoggettare a ricalcolo le note di
rettifica già emesse dal mese di marzo 2008 in poi con la citata causale. A
tale riguardo si precisa che, in attesa di rilasciare apposita funzione che
consenta di individuare le note di rettifica con causale “recupero delle
agevolazioni ai sensi dell’art. .1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296”, potrà essere utilizzato il criterio di selezione per “periodo di
competenza” o “data di emissione”..
Si chiarisce, comunque, che
in attesa che venga perfezionata la procedura dl trasmissione telematica della
segnalazione della irregolarità (posta certificata) di cui al punto precedente,
i datori di lavoro avranno tempo fino alla scadenza della nota di rettifica per
regolarizzare l’inadempienza che ha determinato l’irregolarità segnalata.
In tali casi si dovrà
provvedere alla forzatura della irregolarità dal mese relativo alla data di
regolarizzazione della inadempienza.