I.N.P.S. - LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ CHE SI RIOCCUPANO A TEMPO PARZIALE O DETERMINATO - CHIARIMENTI DELL'ISTITUTO

 

Come noto, la Legge 28 novembre 1996, n. 608 ha modificato l'art. 9, 1º comma, lett. d) della Legge 23 luglio 1991, n. 223 ed ha stabilito che il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità che instauri un rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale o determinato, deve darne comunicazione alla competente Sede I.N.P.S. entro cinque giorni dalla data di rioccupazione.

In calce è riprodotto, nella parte di interesse, il testo della Circolare I.N.P.S. 23 gennaio 1997, n. 16, con la quale l'Istituto ha precisato che, a seguito della predetta modifica legislativa, il prestatore di lavoro, rioccupato a tempo parziale o determinato, può ora effettuare la prescritta comunicazione entro il predetto termine di cinque giorni e non è più tenuto ad eseguirla preventivamente, come in precedenza stabilito; in difetto di comunicazione nei termini, il lavoratore perde, invece, il diritto, previsto dall'art. 8, comma 6 della richiamata Legge n. 223/1991, a mantenere l'iscrizione nella liste di mobilità, con decadenza dal relativo trattamento.

 

I.N.P.S. - Direzioni Centrali Prestazioni Temporanee e Pensioni

 

Circolare 23 gennaio 1997, n. 16

Punto 4

 

Comunicazione relativa all'inizio di una nuova attività di lavoro a tempo parziale o determinato da parte dei lavoratori in mobilità.

L'art. 4, comma 38, del decreto-legge n. 510/1996, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 608/1996, sostituisce le parole preventiva comunicazione, contenute nell'art. 9, comma 1, lett. D, della legge n. 223/1991, con le parole comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione.

Per effetto di tale sostituzione, pertanto, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal relativo trattamento - oltre che negli altri casi previsti dal predetto art. 9, comma 1 - quando non abbia provveduto, entro cinque giorni, a dare comunicazione alla competente sede dell'INPS dell'inizio di una nuova attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato.

Una disposizione con effetti analoghi a quella del citato comma 38 era già contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. A, punto 2, del decreto-legge n. 262 del 30/6/1995. Tale norma aveva introdotto la possibilità di inviare la comunicazione di rioccupazione in argomento entro lo stesso termine di cinque giorni previsto per le comunicazioni dei datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego delle assunzioni da loro effettuate.

All'atto della decadenza per mancata conversione del predetto decreto, peraltro, la disposizione non è stata inserita nel decreto reiterativo ed è stata poi riproposta soltanto con la legge n. 608/1996, con la conseguenza che, nel frattempo, mentre i datori di lavoro potevano comunicare entro i cinque giorni successivi le assunzioni da loro effettuate, i lavoratori dovevano invece di nuovo comunicare preventivamente la propria rioccupazione a tempo parziale o determinato.

Stante la situazione di incertezza venutasi a determinare - anche per il fatto che nella circolare n. 230/1993, parte B, punto 2, è stato riportato il criterio concordato con il Ministero del Lavoro secondo il quale la comunicazione di assunzione tempestivamente inviata all'INPS o alla sezione circoscrizionale per l'impiego da parte del datore di lavoro non comporta decadenza del diritto del lavoratore al trattamento in atto, ma soltanto sospensione della prestazione per le giornate lavorate - si dispone che anche per le pratiche non ancora definite alla data di entrata in vigore 1/12/1996 della predetta legge n. 608 possa essere considerata utilmente presentata, ai fini del mantenimento del diritto del lavoratore alla fruizione dell'indennità di mobilità residua, sia la comunicazione di assunzione inviata entro cinque giorni all'INPS o alla sezione circoscrizionale per l'impiego da parte del datore di lavoro, sia quella inviata dal lavoratore stesso nei cinque giorni successivi alla sua rioccupazione.I.N.P.S. - LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ CHE SI RIOCCUPANO A TEMPO PARZIALE O DETERMINATO - CHIARIMENTI DELL'ISTITUTO

 

Come noto, la Legge 28 novembre 1996, n. 608 ha modificato l'art. 9, 1º comma, lett. d) della Legge 23 luglio 1991, n. 223 ed ha stabilito che il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità che instauri un rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale o determinato, deve darne comunicazione alla competente Sede I.N.P.S. entro cinque giorni dalla data di rioccupazione.

In calce è riprodotto, nella parte di interesse, il testo della Circolare I.N.P.S. 23 gennaio 1997, n. 16, con la quale l'Istituto ha precisato che, a seguito della predetta modifica legislativa, il prestatore di lavoro, rioccupato a tempo parziale o determinato, può ora effettuare la prescritta comunicazione entro il predetto termine di cinque giorni e non è più tenuto ad eseguirla preventivamente, come in precedenza stabilito; in difetto di comunicazione nei termini, il lavoratore perde, invece, il diritto, previsto dall'art. 8, comma 6 della richiamata Legge n. 223/1991, a mantenere l'iscrizione nella liste di mobilità, con decadenza dal relativo trattamento.

 

I.N.P.S. - Direzioni Centrali Prestazioni Temporanee e Pensioni

 

Circolare 23 gennaio 1997, n. 16

Punto 4

 

Comunicazione relativa all'inizio di una nuova attività di lavoro a tempo parziale o determinato da parte dei lavoratori in mobilità.

L'art. 4, comma 38, del decreto-legge n. 510/1996, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 608/1996, sostituisce le parole preventiva comunicazione, contenute nell'art. 9, comma 1, lett. D, della legge n. 223/1991, con le parole comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione.

Per effetto di tale sostituzione, pertanto, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal relativo trattamento - oltre che negli altri casi previsti dal predetto art. 9, comma 1 - quando non abbia provveduto, entro cinque giorni, a dare comunicazione alla competente sede dell'INPS dell'inizio di una nuova attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato.

Una disposizione con effetti analoghi a quella del citato comma 38 era già contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. A, punto 2, del decreto-legge n. 262 del 30/6/1995. Tale norma aveva introdotto la possibilità di inviare la comunicazione di rioccupazione in argomento entro lo stesso termine di cinque giorni previsto per le comunicazioni dei datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego delle assunzioni da loro effettuate.

All'atto della decadenza per mancata conversione del predetto decreto, peraltro, la disposizione non è stata inserita nel decreto reiterativo ed è stata poi riproposta soltanto con la legge n. 608/1996, con la conseguenza che, nel frattempo, mentre i datori di lavoro potevano comunicare entro i cinque giorni successivi le assunzioni da loro effettuate, i lavoratori dovevano invece di nuovo comunicare preventivamente la propria rioccupazione a tempo parziale o determinato.

Stante la situazione di incertezza venutasi a determinare - anche per il fatto che nella circolare n. 230/1993, parte B, punto 2, è stato riportato il criterio concordato con il Ministero del Lavoro secondo il quale la comunicazione di assunzione tempestivamente inviata all'INPS o alla sezione circoscrizionale per l'impiego da parte del datore di lavoro non comporta decadenza del diritto del lavoratore al trattamento in atto, ma soltanto sospensione della prestazione per le giornate lavorate - si dispone che anche per le pratiche non ancora definite alla data di entrata in vigore 1/12/1996 della predetta legge n. 608 possa essere considerata utilmente presentata, ai fini del mantenimento del diritto del lavoratore alla fruizione dell'indennità di mobilità residua, sia la comunicazione di assunzione inviata entro cinque giorni all'INPS o alla sezione circoscrizionale per l'impiego da parte del datore di lavoro, sia quella inviata dal lavoratore stesso nei cinque giorni successivi alla sua rioccupazione.