I.N.P.S. - LAVORATORI
ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ CHE SI RIOCCUPANO A TEMPO PARZIALE O
DETERMINATO - CHIARIMENTI DELL'ISTITUTO
Come noto,
la Legge 28 novembre 1996, n. 608 ha modificato l'art. 9, 1º comma, lett. d)
della Legge 23 luglio 1991, n. 223 ed ha stabilito che il lavoratore iscritto
nelle liste di mobilità che instauri un rapporto di lavoro subordinato, a tempo
parziale o determinato, deve darne comunicazione alla competente Sede I.N.P.S. entro
cinque giorni dalla data di rioccupazione.
In calce è
riprodotto, nella parte di interesse, il testo della Circolare I.N.P.S. 23
gennaio 1997, n. 16, con la quale l'Istituto ha precisato che, a seguito della
predetta modifica legislativa, il prestatore di lavoro, rioccupato a tempo
parziale o determinato, può ora effettuare la prescritta comunicazione entro il
predetto termine di cinque giorni e non è più tenuto ad eseguirla
preventivamente, come in precedenza stabilito; in difetto di comunicazione nei termini,
il lavoratore perde, invece, il diritto, previsto dall'art. 8, comma 6 della
richiamata Legge n. 223/1991, a mantenere l'iscrizione nella liste di mobilità,
con decadenza dal relativo trattamento.
I.N.P.S.
- Direzioni Centrali Prestazioni Temporanee e Pensioni
Circolare 23 gennaio 1997, n. 16
Punto 4
Comunicazione
relativa all'inizio di una nuova attività di lavoro a tempo parziale o
determinato da parte dei lavoratori in mobilità.
L'art. 4,
comma 38, del decreto-legge n. 510/1996, nel testo modificato dalla legge di
conversione n. 608/1996, sostituisce le parole preventiva comunicazione,
contenute nell'art. 9, comma 1, lett. D, della legge n. 223/1991, con le parole
comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione.
Per
effetto di tale sostituzione, pertanto, il lavoratore è cancellato dalla lista
di mobilità e decade dal relativo trattamento - oltre che negli altri casi
previsti dal predetto art. 9, comma 1 - quando non abbia provveduto, entro
cinque giorni, a dare comunicazione alla competente sede dell'INPS dell'inizio
di una nuova attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo
determinato.
Una
disposizione con effetti analoghi a quella del citato comma 38 era già
contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. A, punto 2, del decreto-legge n. 262 del
30/6/1995. Tale norma aveva introdotto la possibilità di inviare la
comunicazione di rioccupazione in argomento entro lo stesso termine di cinque
giorni previsto per le comunicazioni dei datori di lavoro alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego delle assunzioni da loro effettuate.
All'atto
della decadenza per mancata conversione del predetto decreto, peraltro, la
disposizione non è stata inserita nel decreto reiterativo ed è stata poi
riproposta soltanto con la legge n. 608/1996, con la conseguenza che, nel
frattempo, mentre i datori di lavoro potevano comunicare entro i cinque giorni
successivi le assunzioni da loro effettuate, i lavoratori dovevano invece di
nuovo comunicare preventivamente la propria rioccupazione a tempo parziale o
determinato.
Stante la
situazione di incertezza venutasi a determinare - anche per il fatto che nella
circolare n. 230/1993, parte B, punto 2, è stato riportato il criterio
concordato con il Ministero del Lavoro secondo il quale la comunicazione di
assunzione tempestivamente inviata all'INPS o alla sezione circoscrizionale per
l'impiego da parte del datore di lavoro non comporta decadenza del diritto del
lavoratore al trattamento in atto, ma soltanto sospensione della prestazione
per le giornate lavorate - si dispone che anche per le pratiche non ancora
definite alla data di entrata in vigore 1/12/1996 della predetta legge n. 608
possa essere considerata utilmente presentata, ai fini del mantenimento del
diritto del lavoratore alla fruizione dell'indennità di mobilità residua, sia
la comunicazione di assunzione inviata entro cinque giorni all'INPS o alla
sezione circoscrizionale per l'impiego da parte del datore di lavoro, sia
quella inviata dal lavoratore stesso nei cinque giorni successivi alla sua
rioccupazione.I.N.P.S. - LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ CHE SI
RIOCCUPANO A TEMPO PARZIALE O DETERMINATO - CHIARIMENTI DELL'ISTITUTO
Come noto,
la Legge 28 novembre 1996, n. 608 ha modificato l'art. 9, 1º comma, lett. d)
della Legge 23 luglio 1991, n. 223 ed ha stabilito che il lavoratore iscritto
nelle liste di mobilità che instauri un rapporto di lavoro subordinato, a tempo
parziale o determinato, deve darne comunicazione alla competente Sede I.N.P.S.
entro cinque giorni dalla data di rioccupazione.
In calce è
riprodotto, nella parte di interesse, il testo della Circolare I.N.P.S. 23
gennaio 1997, n. 16, con la quale l'Istituto ha precisato che, a seguito della
predetta modifica legislativa, il prestatore di lavoro, rioccupato a tempo
parziale o determinato, può ora effettuare la prescritta comunicazione entro il
predetto termine di cinque giorni e non è più tenuto ad eseguirla
preventivamente, come in precedenza stabilito; in difetto di comunicazione nei
termini, il lavoratore perde, invece, il diritto, previsto dall'art. 8, comma 6
della richiamata Legge n. 223/1991, a mantenere l'iscrizione nella liste di
mobilità, con decadenza dal relativo trattamento.
I.N.P.S. -
Direzioni Centrali Prestazioni Temporanee e Pensioni
Circolare
23 gennaio 1997, n. 16
Punto 4
Comunicazione
relativa all'inizio di una nuova attività di lavoro a tempo parziale o
determinato da parte dei lavoratori in mobilità.
L'art. 4,
comma 38, del decreto-legge n. 510/1996, nel testo modificato dalla legge di
conversione n. 608/1996, sostituisce le parole preventiva comunicazione,
contenute nell'art. 9, comma 1, lett. D, della legge n. 223/1991, con le parole
comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione.
Per
effetto di tale sostituzione, pertanto, il lavoratore è cancellato dalla lista
di mobilità e decade dal relativo trattamento - oltre che negli altri casi
previsti dal predetto art. 9, comma 1 - quando non abbia provveduto, entro
cinque giorni, a dare comunicazione alla competente sede dell'INPS dell'inizio
di una nuova attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo
determinato.
Una
disposizione con effetti analoghi a quella del citato comma 38 era già
contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. A, punto 2, del decreto-legge n. 262 del
30/6/1995. Tale norma aveva introdotto la possibilità di inviare la
comunicazione di rioccupazione in argomento entro lo stesso termine di cinque
giorni previsto per le comunicazioni dei datori di lavoro alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego delle assunzioni da loro effettuate.
All'atto
della decadenza per mancata conversione del predetto decreto, peraltro, la
disposizione non è stata inserita nel decreto reiterativo ed è stata poi
riproposta soltanto con la legge n. 608/1996, con la conseguenza che, nel
frattempo, mentre i datori di lavoro potevano comunicare entro i cinque giorni
successivi le assunzioni da loro effettuate, i lavoratori dovevano invece di
nuovo comunicare preventivamente la propria rioccupazione a tempo parziale o
determinato.
Stante la
situazione di incertezza venutasi a determinare - anche per il fatto che nella
circolare n. 230/1993, parte B, punto 2, è stato riportato il criterio
concordato con il Ministero del Lavoro secondo il quale la comunicazione di
assunzione tempestivamente inviata all'INPS o alla sezione circoscrizionale per
l'impiego da parte del datore di lavoro non comporta decadenza del diritto del
lavoratore al trattamento in atto, ma soltanto sospensione della prestazione
per le giornate lavorate - si dispone che anche per le pratiche non ancora
definite alla data di entrata in vigore 1/12/1996 della predetta legge n. 608
possa essere considerata utilmente presentata, ai fini del mantenimento del
diritto del lavoratore alla fruizione dell'indennità di mobilità residua, sia
la comunicazione di assunzione inviata entro cinque giorni all'INPS o alla
sezione circoscrizionale per l'impiego da parte del datore di lavoro, sia
quella inviata dal lavoratore stesso nei cinque giorni successivi alla sua
rioccupazione.