I.V.A.
- GARANZIE SUI RIMBORSI
(D.
Lgs. n. 422/98)
Alcuni
contribuenti, a determinate condizioni, potranno accedere ai rimborsi Iva senza
presentazione di garanzie.
Possono
fruire di tale agevolazione i contribuenti che:
-
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con aliquota media
inferiore a quella degli acquisti, condizione questa abbastanza frequente per
le imprese edili;
-
effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8bis e 9 della legge
Iva: esportazioni, cessioni ad esportatori abituali, operazioni assimilate ecc.
per un importo superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni
effettuate;
-
svolgono prevalentemente operazioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7 della
legge Iva cessioni estero su estero, prestazioni di servizi esercitate
all'estero ecc..
Devono
concorrere, inoltre, le seguenti condizioni:
a)
l'attività sia esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;
b)
non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti
l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno,
una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o
dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli
importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per
cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire, ma
non superano un miliardo di lire; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati,
o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un
miliardo di lire;
c)
sia presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che: 1) il
patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti
nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo
bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella
normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né
si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel
suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta è presentata da
società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente
la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al
50 per cento dei capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei
contributi previdenziali e assicurativi.
L'ammontare
dei rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della
media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso dei biennio
precedente.