DURC - VALIDITA’ AI FINI DELLA PROVA DELLA REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA - ESIBIZIONE AGLI ORGANI ISPETTIVI - MINISTERO DEL LAVORO -
INTERPELLO N. 21/2008
Al fine di provare la
correttezza contributiva dell’impresa, quest’ultima può presentare agli organi
di vigilanza il Durc, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di
pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.
Questo il chiarimento
pervenuto dal Ministero del lavoro con l’interpello n. 21/2008 di seguito
pubblicato.
Il Ministero, infatti, dopo
aver ribadito la natura del Durc e la sua specifica funzione volta ad attestare
la regolarità contributiva, dell’impresa qualora via sia correntezza degli
adempimenti mensili o comunque periodici, la corrispondenza tra versamenti
effettuati e versamenti accertati dagli Istituti come dovuti, nonché
l’inesistenza di inadempienze in atto e, nei casi in cui sia stata richiesta
una rateizzazione questa sia stata debitamente autorizzata, ha sottolineato che
il rilascio del Durc, ancorché scaduto, vale ad attestare la regolarità
contributiva con riferimento al periodo di validità del medesimo, con riguardo
alla correntezza e alla correttezza delle denunce periodiche ed ai relativi
versamenti.
Il dicastero ha inoltre
ribadito, al fine di scoraggiare le falsificazioni del Durc, che l’eventuale
utilizzo di attestazioni di regolarità contributiva false, integra il reato di
utilizzo di atto falso.
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali
Interpello n. 21/2008
Roma, 9 luglio 2008 - prot.
25/I/0009453
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n.
124/2004 - DURC - attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di
regolarità certificato.
Il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d’interpello per
conoscere il parere di questa Direzione generale riguardo alla valenza del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare alla
possibilità di esibire, agli organi di vigilanza, il suddetto Documento,
ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il
periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la
“correttezza” contributiva dell’impresa.
Com’è noto il DURC è un
atto certificativo a carattere ricognitivo rilasciato, a richiesta
dell’interessato, dall’INPS, dall’INAIL e, previa apposita convenzione con i
predetti Istituti, da “altri istituti che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria” nonché, nel settore dell’edilizia, dalle Casse edili in possesso
dei requisiti richiesti dal D.M. 24 ottobre 2007.
Ai sensi dell’art. 5 del
predetto D.M., attraverso il DURC è attestata la regolarità contributiva,
dell’impresa qualora via sia correntezza degli adempimenti mensili o comunque
periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati
dagli Istituti come dovuti, nonché inesistenza di inadempienze in atto.
In caso di richiesta di
rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere
favorevole, la regolarità contributiva risulta attestata dalla data indicata
nella richiesta e, ove questa manchi, dalla data in cui si effettua la
verifica, nel rispetto dei termini stabiliti per il rilascio del documento o
per la formazione del silenzio assenso.
Alla luce di quanto sopra e
in risposta al quesito avanzato, si deve ritenere che il rilascio del DURC
valga ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di
validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla
correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti.
Ne consegue che l’azienda
in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti,
possa produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione
delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità
certificato.
Va sottolineato, peraltro,
che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa riguardo agli obblighi
contributivi, restando impregiudicata l’azione degli Enti previdenziali per
l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero
risultare dovute.
Si evidenzia, infine, che
l’utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra
la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso.