DURC - VALIDITA’ AI FINI DELLA PROVA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - ESIBIZIONE AGLI ORGANI ISPETTIVI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 21/2008

 

Al fine di provare la correttezza contributiva dell’impresa, quest’ultima può presentare agli organi di vigilanza il Durc, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.

Questo il chiarimento pervenuto dal Ministero del lavoro con l’interpello n. 21/2008 di seguito pubblicato.

Il Ministero, infatti, dopo aver ribadito la natura del Durc e la sua specifica funzione volta ad attestare la regolarità contributiva, dell’impresa qualora via sia correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici, la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti come dovuti, nonché l’inesistenza di inadempienze in atto e, nei casi in cui sia stata richiesta una rateizzazione questa sia stata debitamente autorizzata, ha sottolineato che il rilascio del Durc, ancorché scaduto, vale ad attestare la regolarità contributiva con riferimento al periodo di validità del medesimo, con riguardo alla correntezza e alla correttezza delle denunce periodiche ed ai relativi versamenti. 

Il dicastero ha inoltre ribadito, al fine di scoraggiare le falsificazioni del Durc, che l’eventuale utilizzo di attestazioni di regolarità contributiva false, integra il reato di utilizzo di atto falso.

 

 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

 

Interpello n. 21/2008

Roma, 9 luglio 2008 - prot. 25/I/0009453

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - DURC - attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.

 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale riguardo alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare alla possibilità di esibire, agli organi di vigilanza, il suddetto Documento, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la “correttezza” contributiva dell’impresa.

Com’è noto il DURC è un atto certificativo a carattere ricognitivo rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’INPS, dall’INAIL e, previa apposita convenzione con i predetti Istituti, da “altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria” nonché, nel settore dell’edilizia, dalle Casse edili in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 24 ottobre 2007.

Ai sensi dell’art. 5 del predetto D.M., attraverso il DURC è attestata la regolarità contributiva, dell’impresa qualora via sia correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti come dovuti, nonché inesistenza di inadempienze in atto.

In caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole, la regolarità contributiva risulta attestata dalla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, dalla data in cui si effettua la verifica, nel rispetto dei termini stabiliti per il rilascio del documento o per la formazione del silenzio assenso.

Alla luce di quanto sopra e in risposta al quesito avanzato, si deve ritenere che il rilascio del DURC valga ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti.

Ne consegue che l’azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, possa produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.

Va sottolineato, peraltro, che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l’azione degli Enti previdenziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.

Si evidenzia, infine, che l’utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di uso di atto falso.