D.l. n. 112/2008 - LIBRO UNICO DEL LAVORO - D.M. 9 LUGLIO
2008 - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 20/2008 - PRIME ISTRUZIONI
Sulla Gazzetta ufficiale
n.192 del 18 agosto scorso stato pubblicato il Decreto 9 luglio 2008 recante le
modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro. Con successiva
circolare n. 20 del 21 agosto 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime
istruzioni operative al personale ispettivo secondo quanto disposto agli articoli 39 e 40 del D. L. n. 112/08,
convertito nella L. n. 133/08 (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 6/2008 e Not. n.
7/2008).
Si segnala peraltro che per
l’istituzione e la tenuta del nuovo libro unico, in riferimento a quanto
previsto all’articolo 39 del decreto-legge n. 112/2008, è concesso un regime transitorio
in base al quale sino al 16 gennaio 2009 i datori di lavoro potranno utilizzare
i vecchi libri paga e presenze per assolvere agli obblighi di tenuta,
registrazione ed esibizione del libro unico mentre è già in vigore
l’abrogazione del libro matricola.
Si segnala inoltre che il
luogo di tenuta e conservazione del libro unico non è più, come in passato, il
“luogo in cui si esegue il lavoro”, ma, di norma, la sede legale dell’impresa.
Di seguito si pubblica il
testo della circolare in parola.
Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Roma, 21 agosto 2008
Circolare 20/2008
Oggetto: Libro unico del lavoro e
attività ispettiva - articoli 39 e 40 del Decreto Legge 112: prime istruzioni
operative al personale ispettivo
Finalità
Obiettivo della presente
circolare è quello di evidenziare al personale ispettivo, anche al fine di
uniformarne l’azione sull’intero territorio nazionale, il radicale mutamento
delle attività ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri
paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far
data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112). Giova peraltro subito evidenziare, per
comprendere la portata della misura e in attesa di ulteriori chiarimenti e
indirizzi operativi, che la nuova disciplina sulla de-regolazione e
semplificazione degli strumenti di gestione dei rapporti di lavoro si richiama
integralmente alla filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (contenente misure di razionalizzazione
delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di
lavoro a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003. n. 30) e come tale
va interpretata nella fase applicativa.
Abrogazioni
Si evidenzia, in primo
luogo, l’abrogazione ex articolo 39, comma 10, del decreto legge n. 112 del
2008, delle disposizioni che prevedevano l’istituzione e la tenuta dei
preesistenti libri obbligatori in materia di lavoro. Sono espressamente
abrogati:
1) gli articoli 20, 21, 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che
imponeva l’istituzione dei libri matricola e paga delle aziende soggette
all’assicurazione Inail;
2) l’articolo 134 del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che imponeva l’istituzione dei libri matricola
e paga per le aziende soggette all’Inps;
3) l’articolo 42 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, che stabiliva gli obblighi di conservazione dei
libri di matricola e paga;
4) l’articolo 9-quater,
comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996. n. 608, che obbligava i datori di
lavoro agricoli ad istituire e tenere il registro d’impresa;
5) l’articolo 7 della legge
9 novembre 1955, n. 1122, che prevedeva l’istituzione dei libri matricola e
paga per le aziende giornalistiche;
6) gli articoli 39 e 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che prevedevano
particolari registrazioni sui libri di matricola e paga in materia di assegni
familiari;
7) il comma 1178
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sanzionava la mancata
istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e paga (cd.
“supersanzione”).
Sono inoltre implicitamente
abrogate anche le seguenti disposizioni, che richiamano direttamente gli
abrogati libri di matricola e paga:
1) l’articolo 16, commi 4 e
5, del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per i lavoratori dello
spettacolo;
2) gli articoli 2 e 3,
comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, che fanno riferimento ai libri
paga e matricola per l’assicurazione. contro le malattie.
Sono state poi modificate (ex
articolo 39, comma 9, e articolo 40, commi 1 e 3, del decreto legge n. 112 del
2008) ulteriori disposizioni per uniformare gli adempimenti al libro unico del
lavoro:
1) le disposizioni della
legge 18 dicembre 1973, n. 877 che prevedevano l’obbligo di istituzione e
tenuta del registro dei lavoranti a domicilio e del libretto personale di
controllo;
2) l’articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 234, che imponeva la tenuta di un apposito
registro per l’orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle imprese di
autotrasporto;
3) l’articolo 5 della legge
11 gennaio 1979, n 12 che prevedeva l’obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di
copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro.
Con l’entrata in vigore del
decreto ministeriale 9 luglio 2008 le norme ora specificamente elencate devono
intendersi definitivamente abrogate e, conseguentemente, non più in vigore.
Libro
unico del lavoro: soggetti obbligati
Rientrano tra i soggetti
obbligati alla istituzione e alla tenuta del nuovo libro obbligatorio i datori
di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli,
quelli dello spettacolo, quelli dell’autotrasporto e quelli marittimi, con la
sola eccezione dei datori di lavoro domestico.
Nel libro unico del lavoro
dovranno trovare posto i dati riferiti a:
i) lavoratori subordinati,
anche se occupati presso sedi operative situate all’estero, compresi i
lavoratori in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione di
lavoro e i lavoratori distaccati;
2) i collaboratori
coordinati e continuativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa (con
o senza progetto);
3) gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro).
Non sono più oggetto di
registrazione, invece, i dati riguardanti:
1) i collaboratori e i
coadiuvanti delle imprese familiari;
2) i coadiuvanti delle
imprese commerciali;
3) i soci lavoratori di
attività commerciale e di imprese in forma societaria.
Non rientrano, pertanto,
tra gli obbligati alla tenuta del libro unico del lavoro:
1) le società cooperative
di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, per il
lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei
rispettivi soci; le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il
libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno
specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in
partecipazione con apporta di lavoro, alla medesima stregua della generalità
dei datori di lavoro;
2) l’impresa familiare per
il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri
parenti e affini, che nell’impresa prestino attività manuale o non manuale
(salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in
partecipazione con apporta lavorativo);
3) i titolari di aziende
individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori
coordinati o associati in partecipazione, ma operino col solo lavoro del
titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;
4) le società (di persone e
di capitali) e le ditte individuali del commercio (terziario) che non occupino
dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in
partecipazione o simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci
lavoratori.
Sono, infine, esentate
dalla tenuta del libro unico del lavoro le pubbliche amministrazioni, le quali
provvedono alle prescritte registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli.
di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico.
Obblighi di
istituzione e tenuta
Il libro unico del lavoro
assolve la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo
stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo
stato occupazionale della impresa.
Ai sensi dell’articolo 39,
comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, «il datore di lavoro privato, con
la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il
libro unico del lavoro». Le nuove disposizioni obbligano dunque il datore di
lavoro a istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di più
posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di
lavoro, sebbene stabili ed organizzate.
Per effetto di quanto
previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale luglio 2008, la tenuta e la
conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata soltanto mediante
la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi, che si adattano perfettamente
alle procedure attualmente in uso:
a) a elaborazione e stampa
meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina
e vidimazione prima della messa in uso presso l’Inail o, in alternativa, con
numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati
dall’Inail, in sede di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con
autorizzazione preventiva, da parte dell’Inail, alla stampa e generazione della
numerazione automatica;
c) su supporti magnetici,
sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia
collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione
automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche
la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica
delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono
sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita
comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione
dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Come si nota, le modalità
di tenuta del libro unico del lavoro rispettano l’esigenza di non irrigidite in
alcun modo le odierne modalità di tenuta - anche informatica - dei libri di
matricola, paga e presenze, mirando tuttavia alla piena attuazione dei sistemi
di elaborazione.
Con specifico riferimento
alla modalità di tenuta su supporti magnetici, va precisato, ulteriormente, che
i documenti informatici che compongono il libro unico del lavoro devono avere
la forma di documenti statici non modificabili e devono essere emessi, al fine
di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità, con
l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica.
Essi possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la
leggibilità nel tempo, purché rimanga sempre assicurato l’ordine cronologico e
non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di paga. Inoltre, devono
essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni
dagli archivi informatici in relazione al cognome e nome e al codice fiscale
del lavoratore, alla data e alle associazioni logiche di tali dati. Il libro
unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a richiesta,
disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato “pdf”), in caso di
verifiche, controlli o ispezioni.
Quale che sia il sistema di
tenuta adottato, resta fermo l’obbligo, in fase di stampa, di attribuire a
ciascun foglio che compone il libro unico del lavoro una numerazione
sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati.
Si ricava, altresì, dalla
norma l’impossibilità di istituire sezioni distinte del libro unico del lavoro,
il quale dovrà essere costituito da un documento unitario, quanto a
vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione.
Peraltro, deve ritenersi
corretta, e quindi non sanzionabile, all’interno del libro unico del lavoro
regolarmente istituito, l’eventuale elaborazione separata del calendario delle
presenze, mantenendo ovviamente una numerazione sequenziale.
In ottica semplificatrice,
i dati del calendario delle presenze potranno essere esposti sul libro unico
del lavoro anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento alla
sezione presenze dell’abrogato libro paga, secondo l’organizzazione della
singola azienda o del soggetto cui è affidata la elaborazione e la tenuta del
libro stesso, ferma restando l’unicità documentale del libro unico del lavoro.
Con riferimento alla
violazione dell’obbligo di istituzione va immediatamente segnalato come
l’odierno regime sanzionatorio stabilisca una sanzione rigorosa, ma più
equilibrata rispetto al passato. A fronte della introduzione della
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, il libro
unico del lavoro non soccorre più a esigenze di contrasto ai lavoro sommerso,
ma consente agli organi ispettivi l’analisi approfondita e specifica della
regolarità di gestione dei rapporti di lavoro con riguardo ai profili
retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali, agli aspetti sostanziali di
inquadramento contrattuale e professionale, di corretto sviluppo dell’orario di
lavoro e dei tempi di riposo, della fruizione di ferie e permessi, della esatta
valorizzazione e gestione delle assenze tutelate.
Quanto alla violazione
dell’obbligo di tenuta la condotta sanzionabile riguarda esclusivamente le
irregolarità riscontrare riguardo alla adozione di una delle modalità di cui al
richiamato articolo 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008.
La sanzione pecuniaria
amministrativa per la violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del,
libro unico del lavoro è ora stabilita dall’articolo 39, comma 6, del D.L. n.
112/2008 nell’importo da 500 a 2.500 euro.
La condotta illecita specificamente
sanzionata riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro:
1) risulti del tutto
sprovvisto del libro unico del lavoro;
2) abbia messo in uso un
libro unico del lavoro senza rispettate uno dei sistemi di tenuta del previsti
dall’articolo 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e sopra richiamati
Quanto alla diffida
obbligatoria (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124) l’istituto è pienamente applicabile, trattandosi di inosservanza sanabile,
perché materialmente realizzabile, secondo quanto illustrato dalla Circolare di
questo Ministero del 23 marzo 2006, n. 9. Il datore di lavoro che ottemperi si
troverà ammesso a pagare la sanzione minima pari a euro 500.
Luogo di tenuta
Ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, il luogo di tenuta e
conservazione del libro unico non è più, come in passato, il “luogo in cui si
esegue il lavoro”, ma alternativamente:
a) la sede legale
dell’impresa;
b) lo studio del consulente
del lavoro o di altro professionista abilitato (articolo 5, comma 1, della
legge n. 12/1979);
c) i servizi e i centri di
assistenza delle associazioni dì categoria delle imprese artigiane e delle
altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.
Per i gruppi di impresa si
ricorda che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, la società capogruppo può essere affidataria di tutti
gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979 per le società
collegate del gruppo, ivi compreso l’affidamento della tenuta del libro unico
del lavoro.
Scompare, peraltro, la
necessità di istituire e tenere copie “conformi” del libro obbligatorio mentre
resta fermo l’obbligo di preventiva comunicazione alla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente dell’affidamento della tenuta del libro
unico del lavoro al consulente del lavoro, al professionista autorizzato o ai
servizio o centro di assistenza.
Numerazione unitaria
Ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, i consulenti del lavoro, i
professionisti e gli altri soggetti abilitati di cui all’articolo 1, commi 1 e
4, della legge n. 12/1979, autorizzati ad adottare un sistema di numerazione
unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono,
preventivamente, ottenere delega scritta da ciascun datore di lavoro assistito,
la quale potrà risultare anche dalla lettera di incarico o da altro documento
similare.
Contestualmente alla prima
richiesta di autorizzazione i medesimi soggetti dovranno inviare all’Inail, in
via telematica, un elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice
fiscale. Gli stessi inoltre, dovranno provvedere a comunicare all’istituto,
sempre in via telematica, la formalizzazione dell’incarico da parte di un nuovo
datore di lavoro ovvero la cessazione dell’incarico nei confronti di uno dei
datori di lavoro già comunicati, entro 30 giorni dall’evento.
I soggetti già abilitati
alla tenuta del libro paga unificato per più datori di lavoro, ferma restando
tale abilitazione, sono tenuti, entro la fine del periodo transitorio, a
presentare un elenco dei soggetti assistiti all’Inail. L’istituto provvederà a
una verifica formale delle condizioni di autorizzazione, soprattutto per quanto
attiene alla repressione di eventuali ipotesi di abusivismo. Appare opportuno
precisare che la numerazione unitaria, indipendentemente dalle modalità di
realizzazione del libro unico, dovrà essere unica per ciascuna autorizzazione.
Si ritiene, infine, di
dover confermare la facoltà delle sedi Inail, anche su indicazione della
Direzione provinciale del lavoro, di sospendere o revocare le autorizzazioni
alla numerazione unitaria in tutti i casi in cui la tenuta del libro unico del
lavoro da parte del soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi
mancanze rispetto alle modalità di regolare gestione dello stesso, sia
relativamente alla tenuta unitaria che riguardo alle scritturazioni eseguite.
Obblighi di
registrazione: contenuti
Le registrazioni sul Libro
unico del lavoro, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legge n. 112
del 2008 sono obbligatorie non soltanto per la generalità dei lavoratori
subordinati inseriti nell’organizzazione d’impresa, compresi i lavoratori in
somministrazione (che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico
dell’utilizzatore oltreché in quello dell’agenzia per il lavoro che li assume),
ma anche per:
1) collaborazione
coordinata e continuativa;
2) collaborazione
coordinata e continuativa a progetto;
3) collaborazione
coordinata e continuativa occasionale (cd. “mini-co.co.co.”);
4) associazione in
partecipazione con apporto di lavoro.
Per ciascun lavoratore il
cui rapporto di lavoro sia riconducibile a una delle tipologie contrattuali
menzionate devono essere indicati:
1) il nome e cognome;
2) il codice fiscale;
3) la qualifica e il
livello di inquadramento contrattuale (nei casi in cui ricorrono);
4) la retribuzione base;
5) l’anzianità di servizio;
6) le relative posizioni
assicurative e previdenziali.
Inoltre, in base alle
previsioni del secondo comma dello stesso articolo 39, nel libro unico del
lavoro deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni in
danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro. Devono essere
comprese, quindi, nelle registrazioni obbligatorie:
1) le somme a titolo di
rimborso spese;
2) le trattenute a
qualsiasi titolo effettuate;
3) le detrazioni fiscali;
4) i dati relativi agli
assegni per il nucleo familiare;
5) le prestazioni ricevute
da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo
di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate
specificatamente.
Il libro unico del lavoro,
inoltre, deve contenere il calendario delle presenze.
Per i lavoratori dipendenti
dovranno risultare registrate, per ogni giorno:
1) il numero delle ore di
lavoro effettuate;
2) l’indicazione delle ore
di straordinario;
3) le eventuali assenze dal
lavoro, anche non retribuite;
4) le ferie;
5) i riposi.
Ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, le annotazioni relative alla
presenza o assenza dei lavoratori devono essere effettuate utilizzando causali
inequivoche, risultanti da apposita legenda tenuta anche separatamente dal
libro unico.
Con riferimento ai
lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con
riguardo a periodi superiori deve essere annotata soltanto la giornata di
presenza al lavoro; pare opportuno precisare, tuttavia, che anche in tale
ipotesi permane l’obbligo di indicare la causale relativa alle assenze. Tale
obbligo si intende inoltre esteso ai collaboratori autonomi iscritti sul libro
unico del lavoro, con riguardo alle assenze che hanno riflesso su istituti
legali o prestazioni previdenziali.
Nei casi in cui il
lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso (ad esempio nel caso
di taluni collaboratori amministratori di società) o non svolga la propria
prestazione lavorativa (ad esempio lavoratore intermittente nei periodi di
stand by) la registrazione sul libro unico del lavoro
deve avvenire, in ottica semplificatrice, solo in occasione della prima
immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si
trovi a svolgere l’attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché
al termine del rapporto medesimo. In caso di lavoro a chiamata con obbligo di
risposta le scritturazioni sul libro unico sono da intendersi sempre
obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola
indennità di disponibilità.
Per quanto attiene ai
collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione
vanno esclusi dalle registrazioni nel libro unico del lavoro tutti quei
soggetti che svolgano tali attività in forma professionale o imprenditoriale
autonoma, quali, a titolo esemplificativo:
- agenti e rappresentati
individuali che svolgono l’attività in forma di impresa;
- amministratori, sindaci e
componenti di collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi
di natura professionale;
- associati in
partecipazione, che svolgano tale attività in forma imprenditoriale o quale
parte della propria attività di impresa o lavoro autonomo.
Per quanto riguarda i
lavoratori in somministrazione, l’utilizzatore dovrà limitarsi ad annotare i
dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e
livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mente il
somministratore dovrà procedete alle annotazioni integrali anche con
riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi.
In ottica semplificatrice,
i datori di lavoro agricoli che, assumendo lavoratori per un numero di giornate
non superiore a 270 in ragione di anno, adottavano il registro d’impresa
semplificato (allegato B del D.M. 29 settembre 1995) sono esonerati dal
documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro.
Con riferimento al lavoro a
domicilio, le modifiche apportate alla legge n. 877 del 1973 dall’articolo 39,
comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008 comportano che nel libro unico del
lavoro dovranno essere riportati, con riferimento a ciascun lavoratore a
domicilio, anche i seguenti dati:
1) le date e le ore di
consegna del lavoro;
2) le
date e le ore di riconsegna del lavoro;
3) la descrizione del
lavoro eseguito;
4) la specificazione della
quantità e della qualità del lavoro eseguito.
In ottica semplificatrice,
i dati sul lavoro a domicilio potranno essere esposti sul libro unico del
lavoro, regolarmente istituito e tenuto, anche. con modalità analoghe a quelle
in atto con riferimento all’abrogato libretto personale di controllo, secondo
l’organizzazione della singola azienda o del soggetto cui. è affidata la
elaborazione e la tenuta del libro stesso, ferma restando l’unicità documentale
del libro unico del lavoro.
Infine, secondo le
disposizioni di cui. all’articolo 39, comma 5, del decreto legge n. 112 del
2008 il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati, assolvere
all’obbligo dì consegna del prospetto di paga mediante consegna di una fotocopia
delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. In tal caso,
tuttavia, l’adempimento si intende comunque assolto anche se la copia delle
registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al
calendario delle presenze.
Obblighi
di registrazione: profili sanzionatori
Il decreto legge n. 112 del
2008 ha innovato sul sistema sanzionatorio previgente che puniva l’omessa o
errata registrazione dei dati sui libri obbligatori di lavoro con riferimento
alle regole di corretta compilazione e alle violazioni di carattere meramènte
formale. L’articolo 39, comma 7, collega infatti la reazione punitiva alle
ipotesi di sostanziale incidenza della condotta illecita sui. profili di tutela
dei lavoratori. Il datore di lavoro non può dunque esser punito per gli errori
di carattere meramente materiale e formale e per le omesse registrazioni che
non incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali,
Oggetto di sanzione sono
pertanto unicamente le omesse e le infedeli registrazioni che direttamente
comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali (contributivi e
assicurativi) o fiscali relativamente al singolo rapporto dì lavoro, ovvero un
occultamento ai fini legali: si tratta di due distinte ipotesi di violazione,
una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati), una di tipo commissivo
(i dati sono registrati in modo non corrispondente al vero).
A integrare la condotta
concorre l’omissione o l’infedeltà nella registrazione di uno qualsiasi dei
dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al
trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro, senza che la
violazione possa ritenersi realizzata per ciascun dato omesso o infedelmente
trascritto.
Non rientrano fra le
condotte punibili i casi in cui, per incertezze interpretative su modifiche
legislative, amministrative o contrattuali ovvero per ritardi nella diffusione
del testo di un rinnovo contrattuale o ancora per la difficoltà di individuare
correttamente la natura delle prestazioni di lavoro rese (ad esempio con
riguardo agli straordinari giornalieri e settimanali), il datore di lavoro non
abbia provveduto ad aggiornare i dati retributivi nel mese di decorrenza o di
riferimento.
La sanzione pecuniaria
amministrativa è distinta in base alla gravità della condotta, sulla scorta del
numero dei lavoratori interessati dalle omesse o infedeli registrazioni
sostanziali:
1) fino a dieci lavoratori.
l’importo della sanzione va da 150 a 1500 euro;
2) da undici lavoratori in.
su la sanzione va 500 a 3000 euro.
Per il calcolo dei
lavoratori soccorre il criterio indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto
ministeriale 9 luglio 2008, secondo cui devono computarsi i lavoratori
subordinati, a prescindere dall’effettivo orario di lavoro: svolto, i
collaboratori, coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con
apporto lavorativo, che siano iscritti, sul libro unico del lavoro e risultino
ancora in forza al momento della commissione dell’illecito. Per evitare
inaccettabili sperequazioni, ai fitti sanzionatori, si ritiene di dover
computare anche i lavoratori occupati “in nero” nel periodo di riferimento, il
cui rapporto di lavoro sia riconducibile ad una delle tipologie contrattuali
iscrivibili neI libro unico del lavoro.
La diffida obbligatoria è
applicabile nei casi di omissione, trattandosi di inosservanza sanabile, in
quanto le registrazioni omesse sono materialmente realizzabili (il datore di
lavoro che ottempera è ammesso a pagare la sanzione minima pari a euro 150, fino
a dieci lavoratori, e a euro 500, se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori). Non così nei casi di infedele registrazione, trattandosi di
condotta di tipo commissivo.
Obblighi
di registrazione: limiti temporali
Le scritturazioni obbligatorie
sul libro unico del lavoro, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto
legge n. 112 del 2008, con riferimento ai dati di cui ai commi 1 e 2, devono
avvenire “per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese
successivo”. Ponendosi la norma lo scopo evidente di uniformate il termine
ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi, si
ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le
scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, in
tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la particolare ricorrenza del
giorno di scadenza.
Ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008 viene fatta salva la facoltà,
per le aziende che hanno in uso una retribuzione “sfasata”, di seguitare a
valorizzare le presenze nel mese successivo, evitando qualsiasi complicazione:
la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire, infatti,
con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data
precisa annotazione sul libro unico del lavoro. Al riguardo, si precisa,
tuttavia, che possono essere oggetto di registrazione differita i soli dati
variabili retributivi, permanendo l’obbligo di annotare sul libro unico del
lavoro - per ciascun periodo entro il giorno 16 del mese successivo - le
presenze del periodo di riferimento.
La sanzione pecuniaria
amministrativa, di cui all’articolo 39, comma 7, del decreto legge n. 112 deI 2008 è, anche in questo, caso differenziata in ragione
della gravità della condotta, in base al numero dei lavoratori interessati,
calcolati secondo i criteri già richiamati di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto ministeriale 9 luglio 2008:
1) fino a dieci lavoratori
l’importo della sanzione va da 100 a 600 euro;
2) da undici lavoratori in
su la sanzione va da 150 a 1500 euro.
La diffida obbligatoria è
applicabile in tutti i casi di tardiva registrazione, nella forma della cd.
“diffida ora per allora”, trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le registrazioni,
seppure in ritardo, sono state materialmente effettuate e l’interesse previsto
dalla norma è stato recuperato (il datore di lavoro è ammesso a pagare la
sanzione pecuniaria minima pari a euro 100, fino a dieci lavoratori, e a euro
150, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori).
Obbligo di esibizione
Sotto il profilo della
vigilanza il termine di compilazione del nuovo libro obbligatorio di lavoro
comporta che gli ispettori all’atto dell’accesso ispettivo in azienda, o in una
delle sedi della azienda, si troveranno a richiedere l’esibizione del libro
unico aggiornato fino al mese precedente (se l’ispezione avviene dopo il 16 del
mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se l’ispezione avviene prima del 16
del mese).
Ovviamente, nell’uno e
nell’altro caso, i funzionari accertatori ordineranno l’esibizione del libro
unico del lavoro aggiornato al mese in corso in data successiva al 16 del mese
seguente quello di avvio dell’ispezione.
Resta ferma, naturalmente,
la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori
trovati intenti al lavoro all’atto dell’accesso ispettivo, mediante l’esame
delle comunicazioni obbligatorie preventive di instaurazione.
L’obbligo di esibizione,
peraltro, grava, a seconda dei casi, sul datore di lavoro, sul consulente del
lavoro o su uno dei professionisti parimenti autorizzati, o ancora sul servizio
o centro di assistenza della associazione di categoria.
a) il datore di lavoro
Il datore di lavoro
soggetto all’obbligo di istituzione deI libro unico
del lavoro, che lo detenga nella sede legale. è altresì obbligato alla
“esibizione agli organi di vigilanza» di cui all’articolo 39, comma 6, del
decreto legge n. 112 del 2008.
L’articolo 3, comma 2, del
decreto ministeriale 9 luglio 2008 precisa che il libro unico del lavoro deve
essere esibito tempestivamente (e cioè prima che l’ispettore proceda alla
redazione del “verbale di primo accesso ispettivo”) dal datore di lavoro agli
organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, solo quando si tratta
di sede stabile di lavoro, prevedendo che l’esibizione possa avvenire anche a
mezzo fax o posta elettronica.
Per l’individuazione della
sede stabile (con riferimento, ovviamente, alle sole aziende multi localizzate)
soccorre il criterio definitorio di cui all’articolo
5, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, secondo cui deve
considerarsi “sede stabile di lavoro” soltanto quella articolazione autonoma
della impresa, stabilmente organizzata, che si presenta idonea ad espletare, in
tutto o in parte, l’attività aziendale e risulta dotata degli strumenti
necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.
Qualora l’ispezione del
lavoro riguardi attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportino
lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro
nell’ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei
lavoratori sul territorio, il personale ispettivo procederà a formulare
espressamente la richiesta di esibizione del libro unico del lavoro, in
apposito “verbale di primo accesso ispettivo” che diviene prassi necessaria e
indispensabile per qualsiasi funzionario accertatore, a garanzia del corretto
andamento del procedimento ispettivo.
La sanzione pecuniaria
amministrativa, prevista dall’articolo 39, comma 6, del decreto legge n. 112
del 2008, è fissata nell’importo da 200 a 2000 euro. L’inosservanza non è
ammessa alla procedura di diffida obbligatoria, trattandosi di condotta
commissiva, materialmente insanabile.
b) il consulente del
lavoro
L’articolo 5, comma 1,
della legge n. 12 del 1979, nel testo novellato dall’articolo 40, comma 1, del
decreto legge n. 112 del 2008, unificando gli originari primo e terzo comma
della disposizione, conferma la facoltà per il datore di lavoro di affidare la
tenuta del libro unico direttamente al consulente del lavoro o ad uno degli
altri professionisti contemplati dall’articolo 1 comma 1, della legge n. 12 del
1979, ribadendo l’onere per il datore di lavoro di comunicare preventivamente
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio il nome, le
generalità e l’indirizzo del professionista cui ha conferito l’incarico di
tenuta e cura dei libro unico del lavoro. (e dell’altra documentazione di
lavoro).
Il consulente del lavoro e
gli altri professionisti sono sanzionabili per non aver esibito e portato in
visione il libro unico del lavoro, conservato e tenuto presso il proprio
studio, solo qualora siano decorsi 15 giorni dalla richiesta espressamente formulata
nel “verbale di primo accesso ispettivo”, a norma dell’articolo 3. comma 3, del
decreto ministeriale 9 luglio 2008, senza opporre un “giustificato motivo”
ostativo o impeditivo.
In caso di prima violazione
il professionista che non ottempera all’ordine di esibizione impartito
dall’organo di vigilanza va incontro alla sanzione pecuniaria amministrativa da
100 a 1000 euro (la diffida obbligatoria non trova applicazione, in quanto
trattasi di condotta commissiva).
Peraltro, nel caso in cui
il professionista risulti recidivo, ai sensi dell’articolo 8-bis della legge n.
689 del 1981, ferma restando l’irrogazione della sanzione pecuniaria
amministrativa, il funzionario accertatore che contesta la violazione deve
darne tempestivamente comunicazione al Consiglio provinciale dell’Ordine
professionale di appartenenza del trasgressore, per l’adozione di eventuali
provvedimenti disciplinari.
c) le associazioni di
categoria
Ai sensi dell’articolo 39,
comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008, i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12, vale a dire i servizi e i centri di
assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle
altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono tenere presso i loro
uffici il libro unico del lavoro.
Pur in assenza di esplicita
previsione normativa, in una lettura sistematica della norma, deve ritenersi
che anche per l’affidamento del libro ai servizi e ai centri dì assistenza
delle associazioni di categoria, i datori di lavoro interessati devono
provvedere alla preventiva comunicazione scritta alla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente, con riferimento alle generalità del
soggetto al quale è stato affidato l’incarico, nonché al luogo dove il libro unico
è materialmente reperibile.
Inoltre il personale
ispettivo dovrà attentamente vigilare, in contrasto a forme di abusivismo, che
i servizi e i centri di assistenza di cui trattasi svolgano la propria attività
esclusivamente a favore delle imprese associate e iscritte alle rispettive
associazioni di categoria.
Sul piano sanzionatorio, il
legislatore prevede una sanzione pecuniaria amministrativa differenziata in
base alla gravità della condotta tenuta.
A fronte di una prima e
isolata inosservanza, sempreché siano decorsi 15 giorni dalla richiesta
espressamente formulata nel “verbale di primo accesso ispettivo”, a norma
dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, e non sia
stato opposto un “giustificato motivo” ostativo o impeditivo,
le associazioni di categoria sono tenute alla sanzione da 250 a 2000 euro. In
caso di recidiva nella violazione dell’obbligo di esibizione la sanzione
pecuniaria va da 500 a 3000 euro. La diffida obbligatoria non può applicarsi,
trattandosi di condotta commissiva.
Elenchi riepilogativi
mensili
Secondo le previsioni
dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, viene
eliminato l’obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni, mentre è
attribuito al personale ispettivo, in occasione dell’accesso in azienda, il
potere di richiedere ai datori di lavoro che occupino oltre dieci lavoratori
oppure operino con più sedi stabili di lavoro di esibire appositi elenchi
riepilogativi mensili del personale occupato - anche con riferimento ai soggetti
che risultano iscritti nel libro unico del lavoro senza percepire alcuna
retribuzione o compenso o senza svolgere alcuna prestazione lavorativa - e dei
dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di
riposo, aggiornati all’ultimo periodo di registrazione sul. libro unico del
lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede di lavoro.
Per il calcolo dei
lavoratori e per la individuazione delle sedi stabili di lavoro soccorrono i
criteri indicati dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.
Il comma secondo dello
stesso articolo 4 chiarisce che il personale ispettivo ha facoltà di richiedere
gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono
l’inizio dell’accertamento, dovendo però aver cura di verificare, caso per
caso, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da
parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o del servizio o centro
di assistenza della associazione di categoria.
L’omessa esibizione dei
suddetti elenchi riepilogativi mensili non è soggetta a sanzione pecuniaria
amministrativa.
Obbligo di
conservazione
A norma dell'articolo 6,
comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, il datore di lavoro ovvero il
consulente del lavoro, i professionisti autorizzati o i servizi e centri di
assistenza delle associazioni di categoria che detengono il libro hanno
l’obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni
dalla data dell’ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il secondo comma del citato
articolo 6, peraltro, estende il medesimo termine di conservazione, per la
durata di cinque anni dalla ultima registrazione, ai libri obbligatori in
materia dì lavoro dismessi in seguito all’entrata in vigore della
semplificazione di cui al decreto legge n. 112 del 2008.
Non si possono tacere gli
effetti positivi del dimezzamento dei termini di conservazione che impongono
agli organi di vigilanza, anche nelle ipotesi di verifiche che attengono alla
ricostruzione dei crediti contributivi nel termine decennale, di acquisire la
documentazione d’ufficio o da parte del lavoratore denunciante, senza gravare
il soggetto ispezionato.
A norma dell’articolo 39,
comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, la mancata conservazione del libro
unico, ma anche dei libri preesistenti ora dismessi, per il periodo indicato è
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 600.
La diffida obbligatoria è
inapplicabile, in ragione della insanabilità della inosservanza.
Accertamenti
ispettivi e procedura sanzionatoria
A norma dell’articolo 39
del decreto legge n. 112 del 2008, competenti a constatare e contestare gli
illeciti amministrativi relativi agli obblighi di istituzione, tenuta, registrazione,
esibizione e conservazione del libro unico del lavoro, nonché alla conseguente
irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste, sono tutti gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
previdenza.
Il libro unico del lavoro
può pertanto essere verificato dagli ispettori delle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro, degli Ispettorati regionali del lavoro della Sicilia e
dei Servizi ispettivi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ma anche dai
funzionari ispettivi degli. Istituti ed Enti previdenziali ed assicurativi.
Peraltro, il legislatore ha
espressamente individuato l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai
sensi dell’articolo 17 della legge n. 689 del 1981, in caso di mancata estinzione
delle violazioni mediante pagamento delle sanzioni in misura ridotta, vale a
dire la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Regime
transitorio e ordinamento normativo
L’articolo 7, comma 1, del
decreto ministeriale 9 luglio 2008 stabilisce, in via transitoria, che fino al
periodo di paga relativo al mese dì dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio
2009) i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e
tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate
dall’articolo 39 del decreto legge n. 112 del 2008 e dallo stesso decreto
ministeriale, attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle
sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto
personale di controllo per i lavoranti a domicilio, preventivamente vidimati e
debitamente compilati e aggiornati.
Resta inteso che i
documenti menzionati sono assoggettati agli obblighi di tenuta, compilazione ed
esibizione di cui all’articolo 39 del decreto legge n. 112 del 2008 e, in caso
di violazione, il regime sanzionatorio applicabile sarà solo quello contemplato
dalla medesima disposizione normativa.
A norma del comma 3 dello
stesso articolo 7, il libro matricola e il registro d’impresa s’intendono
immediatamente abrogati a far data dal 18 agosto 2008.
Va infine rilevato che
molte disposizioni normative, soprattutto in campo fiscale e previdenziale,
fanno riferimento agli aboliti libri di matricola e di paga (si pensi, a titolo
di esempio, all’articolo 21 del DPR 29 settembre 1973, n. 600). In
considerazione di ciò l’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio
2008 ha previsto che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto tutte
le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori
di lavoro o ai libri di matricola di paga, devono intendersi riferite al libro
unico del lavoro, per quanto compatibile.
La maxisanzione
contro il sommerso dopo il libro unico
L’introduzione del libro
unico del lavoro incide profondamente anche sulla c.d. maxisanzione contro il
lavoro sommerso di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n.
73, come sostituito dall’articolo 36-bis, comma 7, lett. a), del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, conte convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
Presupposto per
l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 1.500 a 12.000 euro
per ciascun lavoratore. maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo, è l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria”.
Con l’abrogazione del libro
matricola e dell’obbligo di iscrizione preventiva, prima della immissione al
lavoro, dei lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo
dovrà fondare l’accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero
esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1180, della
legge n. 296 del 2006.
All’atto dell’accesso nel
luogo di lavoro il personale ispettivo provvederà pertanto alla acquisizione
delle informazioni dai lavoratori trovati presenti e intenti al lavoro,
procedendo a redigere apposito “verbale di primo accesso ispettivo”, nel quale
si dovrà aver cura di:
- identificare esattamente,
anche mediante documento di identità, i lavoratori;
- indicare con precisione e
in modo dettagliato le specifiche mansioni, operazioni ed attività svolte dai
lavoratori, così come accertate dai verbalizzanti;
- dare conto accuratamente
di eventuali modalità particolari di tenuta o di abbigliamento e dell’ uso di
attrezzature o macchinari.
Successivamente, nell’arco
della stessa fase di avvio della ispezione, i funzionari accertatori
inviteranno il datore di lavoro a fornire prova della avvenuta comunicazione
obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Mentre in un secondo
momento dovranno chiedere al datore di lavoro, ovvero al consulente del lavoro
o al servizio della associazione di categoria, l’esibizione del libro unico del
lavoro (o nella fase transitoria del libro di paga e nel registro presenze).
Qualora i lavoratori
risultino occupati in assenza di comunicazione preventiva e non. vi sia alcuna
scritturazione nel libro unico del lavoro (o negli altri libri obbligatori
nella fase transitoria), né sia possibile rilevare da altri adempimenti
obbligatori precedentemente assolti la volontà di non occultate i rapporti di
lavoro, anche se differentemente qualificati rispetto agli esiti della attività
di indagine espletata, si procederà alla contestazione della maxisanzione per
il sommerso e, sussistendone le condizioni (articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legge 25 giugno
2008, n. 112), alla sospensione della attività d’impresa.
Rinviando ad ulteriori
chiarimenti per le modalità applicative della maxisanzione, si ritiene
opportuno precisare sin da ora che per le assunzioni effettuate per cause di
forza maggiore o per avvenimenti di carattere straordinario, si applica la
maxisanzione solo quando l’ispettore ha accertato, valutando attentamente tutte
le circostanze, che non sussisteva una oggettiva impossibilità di conoscere
anticipatamente il numero e i nominativi dei lavoratori occupati.
Inoltre, la maxisanzione
non potrà operare nelle ipotesi in cui l’azienda che si è affidata a
professionisti o associazioni di categoria per le comunicazioni di
instaurazione dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la
comunicazione in via telematica mediante il modello “UniLAV”,
in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati
Ci a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all’invio della
comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante il modello “UniURG” (secondo quanto già previsto per le ipotesi di
malfunzionamento dei sistemi informatici), documentando agli organi di
vigilanza l’affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato
e la chiusura dello stesso, fermo restando l’obbligo di invio della
comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura
degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria
(analogamente a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di
funzionamento dei sistemi informatici).
La nuova
dichiarazione di assunzione
Con l’introduzione del
libro unico del lavoro e la contestuale abrogazione del libro matricola si è
resa necessaria anche la modifica delle previsioni normative riguardanti
l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla consegna della dichiarazione
di assunzione al lavoratore.
L’obbligo che riguarda
soltanto i lavoratori subordinati, è ora sancito dal testo dell’articolo 4 -
bis, comma 2, del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato
dall’articolo 40, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, che impone al
datore di lavoro pubblico e privato, all’atto della assunzione e prima
dell’inizio dell’attività di lavoro, di consegnare al lavoratore una copia
della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del
contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni
previste dal decreto legislativo n. 152 del 1977.
L’obbligo dì consegna della
dichiarazione di assunzione (che nel testo previgente doveva contenere i dati
di iscrizione nel libro di matricola) s’intende assolto, alternativamente,
mediante la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria
inviata telematicamente ovvero del contratto individuale dì lavoro completo di
tutte le informazioni relative all’instaurazione e allo svolgimento del
rapporto.
La mancata consegna della
dichiarazione di assunzione - nella nuova duplice e alternativa forma - al
lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa è sanzionata con la
sanzione pecuniaria amministrativa da euro 250 a euro 1500 per ogni lavoratore
interessato, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 276 del
2003; il trasgressore è ammesso al pagamento nella misura ridotta, pari a 500
euro (articolo 16 della legge n. 689 del 1981).
In queste ipotesi trova
applicazione la diffida obbligatoria (articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004), data
la sanabilità dell’inadempimento documentale e informativo.
Il datore di lavoro che
abbia omesso di consegnare la dichiarazione tempestivamente o non l’abbia
consegnata affatto, qualora vi provveda su diffida del personale ispettivo sarà
ammesso al pagamento della cosiddetta. “sanzione ridottissima” pari al minimo
edittale, vale a dire a 250 euro.
Ricadute sulle
modalità di ispezione
Alla luce delle
osservazioni sopra riportate, e fatti salvi ulteriori chiarimenti, si evidenzia
in conclusione come il futuro della ispezione del lavoro, in considerazione
delle nuove funzionalità del libro unico del lavoro, debba declinare una
sistematicità di rapidi accessi ispettivi programmati. volti a rendere
percepibile sul territorio la presenza dell’organo di vigilanza e a contrastare
il lavoro sommerso, rilevato sulla base della omessa preventiva comunicazione
obbligatoria - per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime - e della
mancanza di qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione,
incoraggiando la emersione e promuovendo la legalità, anche recuperando le
azioni di prevenzione e promozione di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 124 del 2004.