IVA
- RIMBORSI - SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI
ANATOCISTICI
(Cass.
Sez. I, Sent. 22/1/99, n. 552)
La
Corte di Cassazione ha affermato che non esistono ragioni per escludere che il
contribuente possa conseguire, nel rispetto dei presupposti stabiliti dal
codice civile (art. 1283), la condanna dell'Amministrazione finanziaria al
pagamento degli interessi anatocistici (interessi sugli interessi).
La
sentenza, che riguarda una controversia relativa al rimborso dell'imposta sul
valore aggiunto, modifica il precedente negativo orientamento della Suprema
Corte (sent. n. 6310/1996).
Capitalizzazione
degli interessi
La
presenza della pubblica amministrazione in qualità di creditore o debitore non
altera la struttura del rapporto obbligatorio, in quanto le correlative
posizioni vengono a porsi, sul piano del diritto sostanziale, in termini
paritari, allo stesso modo di quelle che intercorrono tra privati, anche quando
il rapporto abbia avuto origine da una fattispecie regolata dal diritto
pubblico.
La
capitalizzazione degli interessi non può, quindi, essere esclusa dal momento
che la norma tributaria che disciplina il rimborso dell'imposta sul valore
aggiunto (art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972) si limita a regolare solo la
determinazione del tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo, senza nulla
dire circa la determinazione dei danni causati dall'inadempimento.
Così
come è pacifico in giurisprudenza che al contribuente spetti, oltre agli
interessi, anche il maggior danno da rivalutazione monetaria (art. 1224 c.c.),
ugualmente deve essere riconosciuto il diritto alla capitalizzazione degli
interessi anche in assenza di una specifica previsione normativa.