PIANO DI AZIONE
2008-2009 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - FERMO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI DAL 15/10/08 AL
15/4/09
La Regione Lombardia, facendo
seguito alla D.G.R. n. 5546 del 10 ottobre 2007, ha stabilito, con Delibera di
Giunta Regionale n. 8/7635 del 11 luglio 2008, pubblicata sul BURL, serie
ordinaria, n. 34 del 18 agosto 2008, le modalità di attuazione delle misure di
limitazione del traffico previste dal Piano di Azione per il contenimento e la
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico.
Per la zona A1 del territorio
lombardo, come meglio sotto specificato, è previsto il fermo del traffico nelle
giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali,
dalle ore 7.30 alle ore 19.30, per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile
2009 per i seguenti veicoli:
• autoveicoli ad accensione
comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e
successive direttive (veicoli detti “pre-Euro 1” a benzina);
• autoveicoli ad accensione
spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto
6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive
direttive (veicoli detti “pre-Euro 1” e “Euro 1” diesel);
• motoveicoli e ciclomotori a due
tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive
direttive (veicoli detti “pre-Euro 1 a due tempi”);
Sono previste delle deroghe per
alcune categorie di veicoli impiegati per particolari servizi.
Tra queste, segnaliamo l’esclusione
dal fermo del traffico per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale
di cui all’art. 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. 285/1992, elencati
all’articolo 203 del d.P.R. 495/92. Nel novero di tali veicoli ricadono, tra
gli altri, le betoniere, gli autoveicoli gru, le autosgranatrici, le
autoscavatrici, le autoperforatrici, le autopompe per calcestruzzo.
Sono altresì esclusi dal fermo della
circolazione i seguenti veicoli:
• veicoli elettrici leggeri da
città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli
ultraleggeri;
• veicoli muniti di impianto, anche
non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per
successiva installazione;
• veicoli alimentati a gasolio,
dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione
di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente
normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 285/92 (si veda apposito elenco,
che si allega), per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si
intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del
particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria
Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all’Allegato A del decreto
del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
• veicoli storici, purché in
possesso dell’attestato di storicità o del certificato di
identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi
registri storici ai sensi dell`articolo 60, comma 4, del Codice della Strada,
D.Lgs. n. 285/92;
• veicoli classificati come macchine
agricole di cui all`articolo 57 del D.Lgs. 285/92;
• motoveicoli e ciclomotori dotati
di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.
97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a
taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote,
cosiddetti Euro 0 o “pre-Euro 1”;
• veicoli con particolari
caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo
pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori
della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza,
delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa
italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della
Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso
sanitario;
- scuola bus e mezzi di Trasporto
Pubblico Locale (TPL) - fatto salvo quanto gia` disciplinato per i veicoli di
categoria M3 con D.G.R. 15 giugno 2007, n. 4924 e con D.G.R. 27 dicembre 2007,
n. 6418;
- veicoli muniti del contrassegno
per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli
spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
• veicoli appartenenti a soggetti
pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica
utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del
datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
• veicoli dei commercianti ambulanti
dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente
necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e
viceversa;
• veicoli degli operatori dei
mercati all`ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni),
limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio
domicilio al termine dell`attività lavorativa;
• veicoli adibiti al servizio
postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui
alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
• veicoli blindati destinati al
trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3
febbraio 1998 n. 332;
• veicoli di medici e veterinari in
visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori
sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
• veicoli utilizzati per il
trasporto dei persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per
la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
• veicoli utilizzati dai lavoratori
con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto
pubblico, certificati dal datore di lavoro;
• veicoli dei sacerdoti e dei
ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
• veicoli con a bordo almeno tre
persone (car pooling);
• veicoli delle autoscuole
utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per
il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell`articolo 116 del
D.Lgs. 285/92;
• veicoli dei donatori di sangue
muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Tali misure si applicano alla zona
A1 del territorio regionale, come individuata dalla Deliberazione della Giunta
regionale 2 agosto 2007, n. 5290. L’elenco dei Comuni ricadenti in tale
classificazione è riportato in allegato. La Regione informa, inoltre, che il
fermo del traffico potrà essere esteso a ulteriori porzioni di territorio,
anche diverse dalla zona A1, a seguito della stipula di specifici accordi con
le Province i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione
previste dalla Delibera in oggetto.
Il fermo della circolazione non si
applica:
• alle autostrade;
• alle strade di interesse regionale
R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della
L.R. 9/2001, art. 3, con D.G.R. 7/19709 del 2004 e s.m.i., comprese le varianti
stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
• ai tratti di collegamento tra
strade cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti
in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti
all’interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.
L’elenco completo delle strade, di
cui ai precedenti punti, sarà pubblicato sul sito www.ambiente.regione.lombardia.it.
La Delibera in oggetto stabilisce,
inoltre, sempre per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009 l’obbligo
di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai
capolinea e dei motori dei veicoli di trasporto merci durante le fasi di
carico/scarico.
Con lo stesso provvedimento (D.G.R.
n. 7635 del 11 luglio 2008), la Regione ha già anticipato i Piani di azione
2009-2010 e 2010-2011.
In sostanza, dal 15 ottobre 2009 e
con le medesime modalità individuate per il periodo 2008-2009, il fermo della
circolazione sarà esteso (oltre ai veicoli già individuati) anche ai veicoli
Euro 2 diesel e per i veicoli “pre-Euro 1” ed Euro 1 diesel per trasporti
specifici e per uso speciale di cui all’art. 54, comma 1, lettere f) e g) del
D.Lgs. 285/1992, elencati all’articolo 203 del D.P.R. 495/92 (tra i quali, si
ricordano, tra gli altri, le betoniere, gli autoveicoli gru, le
autosgranatrici, le autoscavatrici, le autoperforatrici, le autopompe per
calcestruzzo).
Per quest’ultima tipologia di
veicoli il fermo sarà ulteriormente esteso, a partire dal 15 ottobre 2010 anche
per veicoli classificati Euro 2 diesel.
Si ricorda, inoltre, che, per
effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere
meteo-climatico e sociale, è demandata alla Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente la revoca del fermo della circolazione nei giorni feriali
disciplinato dalla Delibera in oggetto.
I controlli del rispetto delle
limitazione del traffico saranno effettuati dai soggetti che svolgono servizio
di polizia locale. L’irrogazione delle relative sanzioni amministrative
pecuniarie, ai sensi dei commi 6 e 7 e 11 della L.R. 24/2006 e in caso di
accertamento di violazioni, avverrà nell’ipotesi di:
• inosservanza dell’obbligo del
controllo dei gas di scarico con frequenza annuale (adempimento previsto per
tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di
persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o
giuridiche residenti in Lombardia ai sensi del comma 1 dell’art. 17 della L.R.
24/2006). La sanzione amministrativa pecuniaria applicata in questa ipotesi può
variare da € 50,00 a € 300,00;
• mancata esibizione della
documentazione attestante la regolare sottoposizione del veicolo al controllo
per l’emissione dei gas di scarico (di cui all’articolo 17, comma 2). La
sanzione amministrativa pecuniaria applicata in questa ipotesi può variare da €
25,00 a € 150,00;
• inosservanza delle misure di
limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli, di cui alla Delibera
in oggetto. La sanzione amministrativa pecuniaria applicata in questa ipotesi
può variare da € 75,00 a € 450,00.
Sempre con finalità di contenimento
dell’inquinamento atmosferico, la Regione ha previsto, in aggiunta al fermo del
traffico veicolare, alcune misure di contenimento dell’inquinamento da
combustioni da biomasse legnose per il riscaldamento domestico e da combustioni
in generale.
Nel dettaglio, il provvedimento
stabilisce che dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009 è disposto il divieto di
utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa
legnosa (quali i camini aperti, i camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo
di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantisca un
rendimento energetico maggiore o uguale al 63% e un valore di emissione di
monossido di carbonio inferiore o uguale a 0,5 in riferimento ad un tenore di
ossigeno del 13%, riferito ai gas secchi e a 1,013 bar) qualora siano presenti
altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi.
Per facilitare l’identificazione dei
requisiti tecnici che devono essere posseduti dall’apparecchio sono
disponibili, sul sito www.ambiente.regione.lombardia.it, gli elenchi di
carattere orientativo nonché la specificazione del valore di rendimento
energetico dei produttori stessi.
Tali misure si applicano alla zona
A1 del territorio regionale, come individuata dalla Deliberazione della Giunta
regionale 2 Agosto 2007, n. 8/5290 e a tutti i Comuni del residuo territorio
lombardo la cui quota altimetrica, così come definita dall’ISTAT, risulti
uguale o inferiore ai 300 metri s.l.m. Nei Comuni i cui territori siano posti
ad altitudini, anche in parte, superiori ai 300 metri s.l.m. i Sindaci dovranno
individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota
ai fini dell’applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione,
tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto.
Ulteriori misure obbligatorie per il
contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni
Su tutto e il territorio regionale,
per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009 è fatto:
• divieto di combustione all’aperto,
in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
• divieto di climatizzazione dei
seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
- cantine, ripostigli, scale
primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box,
garage;
- box, garage, depositi.
Allegati:
a) D.G.R. n. 7635 del
11/7/08;
b) Classificazione dei veicoli ex art. 47, D.Lgs. 30/4/92
n. 285;
c) Elenco dei Comuni lombardi ricadenti in zona A1 ex
D.G.R. n. 5290 del 2/8/07