BONUS VOLUMETRICI IN LOMBARDIA - D.D.G. N.
8935/2008 - MODALITA’ APPLICATIVE IN MATERIA DI SCOMPUTO DELLE VOLUMETRIE PER
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
E’ stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 25 agosto 2008 il Decreto
Dirigenziale n. 8935 del 7 agosto 2008 recante “Approvazione circolare relativa
all’applicazione della L.R. 26/1995 e al rapporto con l’art. 11del D.Lgs.
115/2008”.
Con questo provvedimento la
Direzione Generale Reti, Servizi dì Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile
della Regione Lombardia ha inteso chiarire le modalità applicative
dell’art. 2, comma 1-ter della L.r. n.
26 del 1995 in materia di scomputo delle volumetrie per interventi di
“eccellenza” nel campo dal risparmio energetico. Viene affrontato, inoltre,
l’aspetto dell’applicazione, a livello regionale, dell’art. 11 del D.Lgs. 115
del 2008 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE”,
La principale novità introdotta dal
provvedimento è la possibilità di usufruire del bonus volumetrico anche se il
titolo abilitativo per l’intervento da eseguire è stato rilasciato prima del 1°
gennaio 2008, data di entrata in vigore della norma regionale che concede lo
scomputo.
Il comma 1-ter dell’art. 2 -
aggiunto alla L.r. n. 26/1995 dall’art. 12 della L.r. 33/2007 - prevede che lo
scomputo dei maggiori spessori necessari per la coibentazione degli edifici sia
possibile dal 1° gennaio 2008 per i titoli abilitativi perfezionati dopo tale
data, anche a seguito di variante del precedente titolo abilitativo, purché
questo sia ancora efficace. Ne deriva quindi, per gli interventi avviati prima
dell’1 gennaio 2008 (data che coincide anche con l’entrata in vigore dei limiti
di prestazione energetica previsti dalla deliberazione citata), l’avente titolo possa avvalersi dello
scomputo previsto dall’art. 2, comma 1-ter, della L.r. n. 26/1995 richiedendo
una variante in corso d’opera ed evidenziando i limiti di prestazione
energetica conseguiti.
Il provvedimento chiarisce inoltre che
lo scomputo introdotto dall’art. 12 della L.r.
n. 33/2007 costituisce una misura premiale da calcolare facendo
riferimento puntuale al dettato della norma stessa, senza presupporre un
parallelismo con la metodologia di calcolo prevista dalla D.g.r. n. 5018/2007 e
s.m.i. Lo scomputo si applica dunque ai “muri perimetrali” nonchè ai solai che
costituiscono “l’involucro esterno” e, pertanto, occorre fare riferimento alla
parte di costruzione che confina con l’esterno o con un altro edificio,
restando escluse le parti che confinano con il vano scala o altri locali non
riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l’unità immobiliare, non
la “costruzione”.
Nel dettaglio, per calcolare lo
scomputo relativo agli edifici esistenti, secondo i dettami del Decreto dirigenziale 8935/2008, è necessario
tener presente che l’art. 2, comma 3 della L.r. n. 26/1995 non è stato
modificato dall’art. 12 della L.r.
n.33/2007 e, pertanto, le sue previsioni restano tutt’ora valide, fermo
restando che lo spessore aggiunto ai muri perimetrali e ai solai non deve
essere considerato come incremento volumetrico e, quindi, non riduce le
eventuali possibilità di ampliamento dell’edificio.
Diverso è il caso degli edifici
esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, in quanto la volumetria del
nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello spessore dei muri
perimetrali e dei solai che costituiscono l’involucro esterno.
Per quanto riguarda, infine, la
compatibilità delle norme regionali citate con quanto previsto dall’art. 11,
commi 1 e 2, del D.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, la norma regionale è
prevalente in quanto introdotta da Regione Lombardia proprio con le stesse
finalità dell’articolo 11 citato. Ciò rende superflua l’adozione di una nuova
norma regionale in attuazione dell’art. 11, comma 4 del D.lgs. n. 115/2008.
L’art. 12 della L.r. n. 33/2007 non
entra nel merito delle distanze minime essendo inserito in una legge che aveva
una finalità ben diversa (“Disposizioni legislative per l’attuazione del
documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)
- Collegato 2008”). Pertanto, per quanto
riguarda la deroga alle distanze minime e alle altezze massime, è legittima
l’applicazione delle possibilità previste dal D.lgs. n.115/2008, fermo restando
che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica,
necessari per accedere alla suddetta
deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art.
12 della L.r. n. 33/2007 e D.g.r. 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di
deroga (in assenza di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta
agli spessori decurtabili in base all’art. 11 del D.lgs. n. 115/2008.
Ripercorrendo l’excursus legislativo
dei “bonus volumetrici” si ricorda che con D.g.r. n. 8/5018 del 26 giugno 2007,
in esecuzione della L.r. n. 24/2006, sono state approvate le “Disposizioni inerenti
all’efficienza energetica in edilizia”, inclusa la disciplina relativa ai
limiti di fabbisogno energetico degli edifici e le modalità per certificarlo;
tali disposizioni sono state modificate ed integrate con D.g.r. n. 5773 del 31
ottobre 2007.
L’art. 12 della L.r. n. 33 del 28
dicembre 2007 ha integrato la L.r. n. 26/1995 prevedendo lo scomputo degli
spessori relativi ai muri perimetrali e ai solai che costituiscono l’involucro
esterno delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni nella determinazione
della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura in
presenza di riduzioni certificate superiori al 10% rispetto ai valori limite
previsti dalla D.r.g. n. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Da ultimo è stato pubblicato il
D.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, che prevede premi volumetrici per
murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli
edifici e semplificazioni per l’installazione di pannelli solari e
fotovoltaici.
Il testo del Decreto Dirigenziale n.
8935 del 7 agosto 2008 può essere richiesto agli uffici dell’Associazione
oppure è reperibile sul sito internet del Collegio dei Costruttori
(www.ancebrescia.it).