D.LGS. 152/2008 - COMMENTO AL TERZO
DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI - D.LGS. 163/2006
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 02/10/2008, Supplemento Ordinario n. 227, il Decreto
Legislativo 11 settembre 2008, n. 152, cosiddetto ”terzo decreto correttivo del
Codice degli appalti”, inerente ulteriori disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, a
norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
L’entrata in vigore del Decreto
Legislativo è fissata al 17 ottobre.
In relazione alle importanti novità
per il settore degli appalti pubblici, si ritiene opportuno pubblicare un primo
commento dell’Ance, rimandando al sito internet del Collegio Costruttori
(www.ancebrescia.it) per la lettura del nuovo testo del D.Lgs. 163/2006,
coordinato con le novità in parola.
Le principali novità contenute nel
decreto correttivo sono le seguenti.
1. Opere a scomputo degli
oneri di urbanizzazione
Viene modificato l’art. 32, comma 1
lettera g) del codice degli appalti, che disciplina la realizzazione di opere
pubbliche, primarie e secondarie di importo superiore alla soglia comunitaria,
a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione gravanti sul
titolare del permesso a costruire. Le modifiche apportate intervengono su
quella particolare modalità di affidamento che, in base al codice vigente, può
scegliere l’amministrazione, consistente in una procedura disciplinata sulla
falsariga del project financing, con il riconoscimento del diritto di
prelazione in capo al titolare del permesso “promotore”, in virtù del quale
questi può eseguire direttamente le opere.
Nel decreto, invece, si dispone che
l’amministrazione possa prevedere che l’avente diritto a richiedere il permesso
a costruire presenti un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione
del termine di realizzazione delle stesse e lo schema di contratto di appalto,
sulla base del quale viene indetta una gara nelle forme ordinarie.
Inoltre, con riguardo alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria sotto soglia (art. 122, comma 8), per le
quali non rileva la normativa sopra descritta dell’art. 32, comma 1 lettera g),
trova applicazione la disciplina prevista per la procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, consistente nello svolgimento di una gara tra almeno
cinque operatori economici qualificati.
2. Disciplina delle c.d opere
super specializzate
A seguito delle osservazioni
formulate dalla Commissione europea (procedura di infrazione n. 2007/2309)
circa il divieto di subappalto per le opere superspecializzate di importo
superiore al 15% dei lavori (art. 37, comma 11 del codice dei contratti), il
decreto correttivo precisa che tali tipologie di opere di importo superiore a
detta percentuale, possono essere affidate in subappalto, con i limiti previsti
dall’art. 118, comma 2, terzo periodo, ossia il limite del 30% previsto per la
categoria prevalente.
Rispetto alla versione del decreto
sottoposta all’esame delle Commissioni parlamentari, è stata eliminata la
previsione secondo cui l’appaltatore era tenuto ad applicare al subappaltatore
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non
superiore all’8% rispetto a questi ultimi. Tuttavia, rispetto a tale testo,
risulta reintrodotto il divieto di subappalto, seppure con la parziale
liberalizzazione, consistente nella possibilità
di subaffidare il 30% dell’importo della lavorazione.
È, altresì, previsto l’obbligo del
pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante.
3. Avvalimento
Il decreto prevede la modificazione
del comma 6 dell’art. 49, nel senso che per i lavori rimane ferma la regola
secondo cui il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria; tuttavia, il bando può prevedere l’avvalimento di più
imprese ausiliarie, purchè se ne utilizzi il complesso dei requisiti attestati
dalla SOA.
Viene, inoltre, soppresso il comma 7
dell’art. 49, secondo cui l’amministrazione può stabilire che l’impresa appaltatrice debba
comunque possedere i requisiti richiesti in una misura ragionevole, sicchè
l’avvalimento possa riguardare soltanto la parte di requisiti non posseduta.
Tale eliminazione suscita perplessità , in quanto la norma consentiva di vedere
garantito un livello minimo di qualificazione in capo all’impresa ausiliata.
4. Criteri motivazionali
nell’offerta economicamente più vantaggiosa
La norma, relativamente al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, elimina la previsione dell’art.
83, comma 4 del codice, nella parte in cui consente la definizione dei criteri
motivazionali per l’attribuzione dei punteggi tra i minimi e i massimi indicati
nel bando da parte della commissione prima dell’apertura delle offerte.
Da tale eliminazione, sulla scorta
dei principi generali, dovrebbe discendere la conseguenza che tali criteri debbano
essere predeterminati a monte, nel bando di gara, come più volte sollecitato
dall’Ance e come indicato di recente dalla Commissione europea nel primo atto
di apertura di una procedura di infrazione. Sarebbe stato opportuno che il
decreto specificasse che tali criteri devono essere predeterminati in modo
puntuale nel bando di gara.
5. Esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse
Il decreto introduce un limite di
importo pari ad 1 milione di euro per l’esercizio della facoltà per le amministrazioni, di prevedere nel
bando l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122, comma 9). Tale
istituto è applicabile qualora il numero minimo delle offerte ammesse sia pari
a 10 (nel codice vigente tale numero è pari a 5).
Tale modifica implica l’introduzione
della valutazione dell’anomalia anche per appalti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, ma superiore ad 1 milione di euro.
Si tratta di una scelta del
legislatore, che ha tenuto conto della critica sollevata da più settori del
mondo imprenditoriale, circa l’utilizzo generalizzato del sistema di
valutazione dell’anomalia, considerato che le amministrazioni, soprattutto di
piccole dimensioni, non sono sufficientemente strutturate per l’espletamento di
tale valutazione.
6. Procedura di interpello
Il decreto precisa che, qualora in
caso di fallimento o grave inadempimento dell’appaltatore la stazione
appaltante decida di interpellare i concorrenti successivi in graduatoria a
quello aggiudicatario sino al 5° classificato, l’affidamento al soggetto che
accetti tale richiesta andrà effettuato alle medesime condizioni economiche
proposte dal soggetto originariamente aggiudicatario e non, come previsto dalla
norma vigente, alle condizioni proposte da ciascun concorrente interpellato.
In tal modo, il legislatore ha
inteso dare attuazione alle osservazioni mosse dalla Commissione europea,
secondo la quale l’istituto, come disciplinato dal codice vigente, consentendo
una sostanziale rinegoziazione dell’appalto, potrebbe costituire una violazione
ai principi di concorrenza, essendo tale negoziazione posta in essere senza una
nuova procedura di gara e in assenza dei presupposti per accedere alla
procedura negoziata.
7. Project financing
Il decreto sostanzialmente si pone
nell’ottica di una revisione delle norme del codice. Pertanto, si sintetizza di
seguito la disciplina dell’istituto, evidenziando i passaggi fondamentali della
procedura:
a) opere inserite nella
programmazione: l’amministrazione, a seguito dell’approvazione del programma
triennale e dell’elenco annuale dei lavori, con il quale rende noto
l’inserimento in programma di opere realizzabili con capitali privati, pubblica
un bando di gara sulla base del proprio studio di fattibilità dell’opera, al fine di individuare un
soggetto promotore. I concorrenti presentano le proprie proposte contenenti il
progetto preliminare, il piano economico finanziario asseverato e la bozza di
convenzione. Tali proposte sono valutate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Il progetto preliminare del
promotore deve essere sottoposto ad approvazione secondo la normativa vigente.
In tale fase il promotore ha l’onere di apportare le modifiche progettuali
necessarie per l’approvazione del progetto.
Se in sede di approvazione il
progetto non ha subito modifiche, si procede all’aggiudicazione della
concessione al promotore. Se invece sono state richieste delle modifiche, la
concessione viene aggiudicata successivamente all’eventuale accettazione da
parte del promotore di far proprio il progetto modificato e di adeguarvi le
condizioni economiche proposte. Ove il promotore non accetti di modificare il
progetto, l’amministrazione ha la facoltà
di richiedere ai concorrenti successivi in graduatoria di accettare tali
modifiche da apportare al progetto del promotore alle stesse condizioni
proposte a quest’ultimo.
Se il promotore non risulta
aggiudicatario della concessione, lo stesso ha diritto al pagamento delle spese
sostenute per la predisposizione della progettazione.
In alternativa alla procedura
descritta, è previsto che le amministrazioni possano pubblicare un bando sempre
ponendo a base di gara lo studio di fattibilità
e specificando che il soggetto promotore potrà esercitare il diritto di prelazione, laddove
adegui la propria offerta a quella che sarà
ritenuta più vantaggiosa, all’esito di una ulteriore procedura selettiva
a valle dell’individuazione del promotore.
Pertanto, vi sono due momenti: il
primo, diretto ad individuare il soggetto promotore e a porne in approvazione
il progetto preliminare secondo la procedura ordinaria; il secondo, diretto ad
individuare le migliori offerte relative al progetto del promotore come
approvato, rispetto alle quali quest’ultimo può nel termine di 45 giorni esercitare il
diritto di prelazione e rendersi aggiudicatario della concessione.
Si prevede, infine, l’attribuzione
ai soggetti privati del potere di sollecitare l’amministrazione, laddove questa
rimanga inerte, non provvedendo entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco
annuale alla pubblicazione del bando per opere in esso inserite.
In particolare, scaduto detto
termine, i privati possono presentare le proprie proposte contenenti il
progetto preliminare nei successivi 4
mesi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei 4 mesi, l’amministrazione
pubblica un avviso contenente i criteri per la valutazione di dette proposte.
Individuata la proposta ritenuta di pubblico interesse, ove il progetto
preliminare necessiti di modifiche, indice un dialogo competitivo; ove non
necessiti di modifiche, può
alternativamente indire una gara ordinaria per l’affidamento della
concessione ovvero una gara nei termini sopra visti con il diritto di
prelazione, invitando in entrambe i casi il promotore a partecipare a tale fase
di selezione.
b) opere non inserite nella
programmazione: si prevede la
possibilità per i soggetti privati di
presentare all’amministrazione in qualsiasi momento, anche al di fuori della
fase di programmazione, proposte consistenti in uno studio di fattibilità per la realizzazione e la gestione di opere
in concessione.
Qualora l’amministrazione,
procedendo obbligatoriamente alla valutazione nel termine di sei mesi dal
ricevimento della proposta, reputi l’opera di interesse pubblico la inserisce
nel programma ed avvia la procedura di gara secondo le modalità sopra indicate.
8. Contratti di partenariato
pubblico-privato
Viene introdotta dal decreto,
nell’ambito dell’art. 3 del codice, la definizione dei contratti di
partenariato pubblico privato, come quelli (per i lavori) aventi ad oggetto una
o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la
manutenzione di un’opera pubblica, compreso in ogni caso il finanziamento
totale o parziale a carico dei privati. A titolo di esempio sono citati la
concessione, la locazione finanziaria, l’affidamento mediante finanza di
progetto, le società miste, nonchè
l’affidamento a contraente generale, qualora il corrispettivo sia posticipato
rispetto all’esecuzione e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti
terzi.
9. Consorzi stabili
Il decreto modifica il divieto di
partecipazione congiunta alle gare dei consorzi stabili e delle imprese
consorziate, prevedendo che tale divieto operi esclusivamente nei riguardi
dell’impresa consorziata indicata quale esecutrice in sede di gara; tuttavia,
per gli appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, per i quali
l’amministrazione abbia optato per l’esclusione automatica, il divieto si
estende a tutte le imprese consorziate. La medesima previsione trova
applicazione anche per i consorzi di cooperative e di artigiani.
10. Esclusione dalle gare per
false dichiarazioni del subappaltatore
La disposizione modifica l’art. 38,
comma 1 lettera h) del codice, prevedendo l’esclusione fino ad un anno dalle
procedure di gara per falsità nelle
dichiarazioni relative ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per eseguire
lavori pubblici, non soltanto rese in sede di gara, ma anche “per l’affidamento
dei subappalti”.
Si ritiene che la previsione vada
intesa nel senso che le dichiarazioni rilevanti siano quelle rese dal
subappaltatore ai fini dell’autorizzazione al subappalto e che, pertanto, a
quest’ultimo possa essere preclusa la partecipazione alle gare in caso di falsità delle stesse. Ciò sembra confermato dall’art.
118, comma 2, punto 3, che rinvia espressamente alle dichiarazioni del
subappaltatore circa il possesso dei requisiti di qualificazione ed attribuisce
all’appaltatore il mero compito di trasmetterle all’amministrazione.
11. Commissione consultiva
presso Autorità di vigilanza
È soppressa la Commissione
consultiva istituita presso l’Autorità
di vigilanza. Come noto, tale Commissione ha il compito di fornire
pareri in tema di qualificazione e SOA.
12. Contratti a corpo e a
misura
Il decreto modifica
significativamente la disposizione vigente in tema di contratti a corpo e a
misura che sostanzialmente rimette all’apprezzamento generale
dell’amministrazione se stipulare il contratto di appalto con la modalità a corpo o a misura, in relazione alle
caratteristiche del singolo appalto.
La nuova norma, invece, prevede che
la regola generale, sia per gli appalti di sola esecuzione che per gli appalti
di progettazione ed esecuzione, sia quella della contabilizzazione a corpo. È
ammessa la possibilità dei contratti a
misura nel caso degli appalti di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000
euro e nei casi degli appalti riguardanti i lavori di manutenzione, restauro,
scavo archeologico, opere in sotterraneo e di consolidamento dei terreni.
In sostanza, dunque, la previsione
in esame vanifica l’importante innovazione, introdotta dal codice vigente
rispetto al sistema normativo precedente, di effettiva liberalizzazione
dell’appalto a misura, eliminando anche l’ipotesi mista degli appalti a corpo e
a misura.
13. Aste elettroniche
Il decreto, modificando l’art. 85,
comma 13 del codice, estende il ricorso a procedure di gara interamente gestite
con sistemi telematici anche al settore dei lavori.
14. Congruità della manodopera
Il decreto modifica la previsione
contenuta al comma 6-bis dell’articolo 118, stabilendo che la verifica di
congruità dell’incidenza della
manodopera, della quale occorre dare atto nel documento unico di regolarità contributiva e che deve essere effettuata
dalla Cassa Edile, deve tener conto, per il settore dei lavori, delle
percentuali stabilite con accordo assunto tra le parti sociali a livello
nazionale per il settore edile.
Tale particolare statuizione per i
lavori appare maggiormente flessibile rispetto alla disciplina attualmente
vigente che invece rinvia per la verifica di congruità ai valori individuati tramite decreto
ministeriale.
15. Procedura ristretta
semplificata
Il decreto innalza la soglia di
importo per il ricorso alla procedura ristretta semplificata, portandola dagli
attuali 750.000 euro ad 1 milione di
euro.
16. Adeguamento del
corrispettivo di appalto
Il decreto introduce nel corpo
dell’articolo 133 del codice un’importante previsione, consistente nella possibilità per le imprese appaltatrici di ottenere
dall’amministrazione appaltante l’anticipazione del pagamento di determinati
materiali da costruzione da mettere poi in opera ai fini dell’esecuzione dei
lavori.
Più in particolare, il decreto
precisa che, fermi restando gli attuali divieti di anticipazione del prezzo
d’appalto, nel bando di gara l’amministrazione, nei limiti delle risorse
disponibili ed imputabili all’acquisto dei materiali, può individuare i singoli materiali da
costruzione per i quali anticipare all’appaltatore il pagamento del prezzo,
secondo modalità e tempi che verranno
stabiliti nel contratto d’appalto, ferma restando l’applicazione dei prezzi
contrattuali o dei prezzi elementari desunti dagli stessi.
L’anticipazione del pagamento è
tuttavia sottoposta a determinate condizioni: l’esibizione da parte
dell’affidatario delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del
materiale, nella tipologia e quantità
necessaria all’esecuzione del lavoro; la destinazione del materiale allo
specifico contratto d’appalto; la preventiva accettazione dei materiali da
parte del direttore dei lavori; l’accertamento da parte del responsabile del
procedimento dell’effettivo inizio dei lavori e che la loro esecuzione proceda
conformemente al cronoprogramma; ed infine, la costituzione di apposita
garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’importo del
pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento
del recupero dell’anticipazione.
Il decreto prevede poi che il
committente escuta immediatamente tale garanzia qualora l’affidatario dei
lavori sia inadempiente ovvero in caso di loro interruzione o mancato
completamento dell’opera per cause non imputabili alla committenza.
L’importo della garanzia è poi
automaticamente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo
recupero del pagamento da parte dell’amministrazione.
Il decreto precisa, inoltre, che,
per i materiali per i quali l’amministrazione ha consentito nel bando
l’anticipazione del prezzo, non è possibile invocare l’applicazione
dell’istituto del cd. ‘’prezzo chiusò ‘
(art. 133, c 3), nè di quello della cd. “compensazione” per l’aumento del costo
dei materiali (art. 133, c 4).
Con riferimento poi ad entrambi gli
istituti sopra richiamati, si introduce l’obbligo per l’appaltatore di
formulare apposita istanza entro un termine di decadenza, fissato in 60 giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Infine, per entrambe le ipotesi, il decreto
correttivo anticipa dal 30 giugno al 31 marzo di ciascun anno l’adozione dei
decreti ministeriali previsti rispettivamente per l’accertamento delle
condizioni per l’applicazione del prezzo chiuso e per la rilevazione delle
variazioni dei prezzi dei materiali per la compensazione.
17. Leasing in costruendo
Il decreto introduce, nell’ambito
dell’articolo 160 bis del codice, la definizione del contratto di locazione
finanziaria, quale appalto pubblico di lavori, a meno che questi non abbiano carattere
accessorio (ipotesi quest’ultima pressochè irrealizzabile). Inoltre, si precisa
che, nelle gare aventi ad oggetto l’affidamento di un contratto di leasing in
costruendo, il soggetto finanziatore debba dimostrare alla stazione appaltante
la disponibilità dei mezzi necessari ad
eseguire l’appalto “se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore”.
La disposizione desta
perplessità sotto vari profili.
Innanzitutto, la norma sembra
configurare l’ipotesi che il soggetto finanziatore possa partecipare anche da
solo alla gara, ciò in contrasto con la
definizione del leasing in costruendo inserita nella norma.
Inoltre, per quanto attiene alle
modalità con le quali il soggetto
finanziatore dovrebbe assicurare la disponibilità dei mezzi necessari a realizzare l’opera, il
decreto individua sostanzialmente due modalità : una sorta di avvalimento delle
risorse di un soggetto costruttore e l’associazione temporanea con
quest’ultimo.
Tale impostazione solleva notevoli
dubbi, considerato che la natura mista del contratto di leasing in costruendo
sembra delineare, quale unica forma possibile di partecipazione a tale
tipologia di gare, quella dell’associazione temporanea tra un soggetto
costruttore ed uno finanziatore.
18. Ampliamento del periodo
di attività documentabile in sede di
qualificazione
Nel decreto è contenuta una
disposizione, fortemente richiesta dall’Ance, che consente alle imprese,
seppure in via transitoria fino al 31 dicembre 2010, di dimostrare in sede di
qualificazione il possesso dei requisiti della cifra di affari in lavori, delle
attrezzature tecniche e dell’organico medio attraverso l’estensione del periodo
di attività documentabile ai migliori cinque
anni dell’ultimo decennio anteriore alla qualificazione. Per la dimostrazione
del requisito dei lavori in categoria, nonchè dei c.d. lavori di punta il
periodo documentabile è quello del decennio antecedente la qualificazione
stessa.
Si tratta, evidentemente, di una
rilevante apertura sul piano della qualificazione, da lungo tempo auspicata
dalle imprese, al fine di consentire il mantenimento delle attestazioni di
qualificazione in un mercato che, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da
una forte contrazione di lavori.