APPALTI PUBBLICI - ANCHE IN ASSENZA DI
ESPRESSA PREVISIONE NEL BANDO, LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’ATI DEVONO ESSERE
DICHIARATE IN GARA, A PENA DI ESCLUSIONE
(Consiglio di Stato, Sezione
V^ del 20 agosto 2008, n. 3973)
Sussiste l’obbligo per le
imprese del costituendo raggruppamento, orizzontale e verticale, di indicare
l’importo dei lavori in relazione alle singole partecipanti anche in assenza di
specifica previsione in seno alla lex specialis. Il principio di buon andamento
e di trasparenza impone che le imprese partecipanti ad un costituendo
raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in
modo da permettere subito la verifica dei requisiti in parola atteso che la
normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale,
già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di
partecipazione all’ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra
quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n.
554/1999)».
Peraltro è proprio la
normativa regolamentare a sottintendere tale “principio di corrispondenza
sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote
di partecipazione all’ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge) e tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4)” .
Risulta,
quindi, condivisibile l’affermazione resa sul punto dalla decisione n.
2310/2007 resa dalla Sesta Sezione di questo Consiglio a tenore della quale “
ampliando l’orizzonte di riferimento, si desume dal combinato disposto degli
artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n.
554/99 il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di
partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza
che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate
ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non
esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui
inosservanza determina l’esclusione dalla gara” (così, ancora, Cons. giust.
amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116).