F24 - FALSIFICAZIONE
DEL MODELLO
(Cassazione civile Sentenza, Sez.
Trib., 24/9/08, n.36687)
Il privato che altera il modello F24
rischia la sanzione da uno a quattro anni di reclusione per falsità materiale
dell’attestato, e non la minore pena da sei mesi a tre anni per falsità del
certificato.
L’elemento distintivo dell’attestato
rispetto al certificato è nel riferimento del primo al contenuto di altri atti
e quindi ai fatti giuridici relativi, con funzione innegabilmente probatoria,
assolta ugualmente dal certificato ma in relazione a fatti o situazioni
risultanti aliunde al pubblico ufficiale , anche attraverso una sua eventuale
attività di indagine.
Gli attestati, diversamente dai
certificati, sono documenti a carattere derivativo perché sinteticamente
riproduttivi di altri atti o registri originali, ai quali il loro autore fa
organico riferimento per approntare il contenuto.
In effetti il modulo F24 da
utilizzare per il pagamento di contravvenzioni per irregolarità fiscali è
composto da due parti sostanzialmente identiche che riportano gli estremi della
contravvenzione e l’importo pagato.
Il modulo è presentato allo sportello
bancario che funge da esattore, il quale segna l’importo pagato su due parti di
esso, una diretto all’Agenzia delle entrate e l’altra rilasciato al
contribuente.
Quella consegnata al contribuente in
effetti è del tutto conforme a quella di competenza della Agenzia delle Entrate
e svolge la funzione di quietanza di pagamento con funzione liberatoria del
contribuente.
Tale
modulo, quindi, non costituisce né atto pubblico né certificazione
amministrativa, ma attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione
derivata dell’atto di versamento della contravvenzione, di cui riporta gli
estremi essenziali.