TASSA
SULLE SOCIETÀ - EFFETTI DELLA FINANZIARIA SULLE CONTROVERSIE PENDENTI
(Min.
finanze, Circ. 12/2/99, n. 32/E)
Con
l'interpretazione autentica fornita dalla legge collegata alla finanziaria 1999
in materia di rimborso della tassa sulle concessioni governative per
l'iscrizione nel registro delle imprese, il legislatore ha riconosciuto, in
sostanza, la possibilità di rimborsare la differenza fra le somme versate e
quelle dovute in base alle nuove misure stabilite dalla legge stessa, sempre
che sia stata presentata istanza di rimborso nel termine triennale decorrente
dal giorno del pagamento (art. 11, legge n. 448/1998).
La
natura interpretativa della norma impedisce l'integrale rimborso delle somme a
suo tempo versate, pertanto, in presenza di istanze di rimborso presentate nel
rispetto del termine di decadenza, il Ministero delle finanze provvederà al
rimborso esclusivamente entro tali limiti.
Controversie
pendenti
Per
quanto riguarda le controversie pendenti in sede giurisdizionale, in qualsiasi
grado di giudizio l'Amministrazione finanziaria dovrà dedurre lo "ius
superveniens", che comporta la detrazione dalle somme corrisposte
dell'importo della tassa per la prima iscrizione (fissata in lire 500.000 per
ogni tipo di società) e della tassa annuale per l'iscrizione di altri atti
sociali (liquidata in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di società),
nel rispetto dell'eccezione di decadenza triennale, di esclusione della
rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici.
Le
sentenze già pronunciate saranno impugnate dalla P.A. non solo, come accadeva
in passato, sul punto della decadenza triennale, della rivalutazione e degli
interessi anatocistici, se su questi punti si fosse ottenuta una pronuncia
sfavorevole, ma anche sulla deduzione dall'importo corrisposto delle somme
dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti societari.
Comportamento
degli Uffici
Di
conseguenza gli Uffici finanziari:
a)
qualora siano pendenti procedimenti contenziosi in primo grado, proseguiranno
il giudizio, deducendo la sopravvenuta norma interpretativa, senza provvedere
all'immediato rimborso, in quanto quest'ultimo altererebbe il criterio
dell'ordine cronologico su cui si fonda la procedura di rimborso;
b)
se sia stata pronunciata una sentenza di primo grado (o sia stato emesso un
decreto ingiuntivo), dovranno proporre impugnativa per l'applicazione della
nuova normativa, procedendo al rimborso della differenza tra le somme
corrisposte e l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa
annuale per l'iscrizione degli atti societari fissato dalla legge collegata
alla finanziaria, sempre nel rispetto del principio della decadenza triennale.
Qualora, invece, si sia già provveduto al rimborso delle somme in esecuzione di
sentenza di primo grado, senza tenere conto della nuova disciplina, dovranno,
comunque, provvedere alla tempestiva impugnazione al fine di recuperare la
differenza tra gli ammontari rimborsati e quelli dovuti in base alla nuova
legge;
c)
se è già pendente il giudizio di secondo grado sarà sufficiente integrare le
memorie difensive chiedendo l'applicazione delle nuove disposizioni;
d)
se, invece, è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si
dovrà dare alla medesima integrale esecuzione.
Interessi
Poiché
gli interessi dovuti sulle somme da rimborsare sono stati fissati al tasso
legale vigente alla data di entrata in vigore della legge, e, quindi, al tasso
del 2,50 per cento con decorrenza dalla data della domanda di rimborso,
dovranno essere impugnate le sentenze che riconoscano la corresponsione degli
interessi secondo la previgente normativa (legge n. 29/1961).
Rimborsi
parziali 1992
Non
dovranno più essere effettuati i rimborsi parziali per l'anno 1992.
DIPARTIMENTO
ENTRATE
Circolare
n.32 del 12/2/99
Con
la circolare n. 66/E del 5 marzo 97 sono state impartite istruzioni nel senso
di provvedere ai rimborsi della tassa sulle concessioni governative per
l'iscrizione nel registro delle imprese in presenza di provvedimenti
giurisdizionali esecutivi di condanna dell'Amministrazione finanziaria, sempre
che l'istanza di restituzione sia stata prodotta nel termine triennale di
decadenza stabilito dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 641 del 1972.
La
legge 23 dicembre 1998, n. 448, con una norma di interpretazione autentica
recata dall'art. 11, ha ora precisato la misura della tassa sulle concessioni
governative dovuta per gli anni dal 1985 al 1992 e ha stabilito i criteri per
procedere al rimborso delle somme pagate in eccedenza.
L'art.
11 della legge n. 448 del 1998, al comma 1, ha disposto quanto segue:
"L'art 61, comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel
senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro
delle imprese, di cui all'art.
4
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli
anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire
cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure
forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno
degli anni dal 1985 al 1992:
a)
per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquanta
mila;
b)
per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c)
per le società di altro tipo, lire novantamila.".
Il
comma 2 dello stesso art. 11 ha, poi, stabilito che: "Le società che negli
anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni
governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai
sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.17, possono
ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a
norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei
termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641.".
Il
legislatore ha riconosciuto, in sostanza, la possibilità di rimborsare la
differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma dell'art. 11, comma 1,
della legge n. 448 del 1998, sempre che sia stata presentata istanza di
rimborso nel termine triennale previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 641 del
1972.
La
natura interpretativa della norma di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 impedisce l'integrale rimborso delle somme a suo tempo versate.
Pertanto,
in presenza di istanze di rimborso presentate nel rispetto dell'anzidetto
termine di decadenza, si provvederà al rimborso esclusivamente nei limiti
stabiliti dal più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 e secondo le
modalità definite dai commi 4 e 6 dell'art. 11 in esame, per le quali il
Ministero si riserva di impartire specifiche istruzioni.
Per
quanto riguarda le controversie pendenti in sede giurisdizionale, in relazione
ai rimborsi in argomento, si precisa - in conformità alle istruzioni impartite
dall'Avvocatura Generale dello Stato con circolare n. 2/99 del 12 gennaio 1999
- quanto segue.
In
qualsiasi grado di giudizio dovrà dedursi lo ius superveniens (art. 11 della
legge n. 448) che comporta la detrazione dalle somme corrisposte dell'importo
della tassa per la prima iscrizione (fissata in lire 500.000 per ogni tipo di
società) e della tassa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali
(liquidata in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di società), nel
rispetto dell'eccezione di decadenza triennale ex art. 13 del D.P.R. n. 641 del
1972, di esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi
anatocistici.
Le
sentenze già pronunciate dovranno essere impugnate non solo, come accadeva in
passato, sul punto della decadenza triennale, della rivalutazione e degli
interessi anatocistici, se su questi punti si fosse ottenuta una pronuncia
sfavorevole, ma anche sulla deduzione dall'importo corrisposto delle somme
dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti societari.
Ciò
premesso, al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo nella trattazione del
contenzioso attualmente pendente, vorranno gli Uffici, in collaborazione con le
Avvocature, promuovere le seguenti iniziative:
a)
qualora siano pendenti procedimenti contenziosi in primo grado, sarà necessario
proseguire il giudizio, deducendo lo ius superveniens di cui alle disposizioni
dettate dall'art. 11 citato, senza provvedere all'immediato rimborso, in quanto
quest'ultimo altererebbe il criterio dell'ordine cronologico su cui si fonda la
procedura di rimborso disciplinata dal comma 4 dello stesso art. 11. In tali
situazioni si provvederà al rimborso con la procedura automatizzata che sarà
predisposta in attuazione del menzionato comma 4 dell'art. 11;
b)
se sia stata pronunciata una sentenza di primo grado (o sia stato emesso un
decreto ingiuntivo), si dovrà proporre impugnativa per l'applicazione della
nuova normativa.
Va
precisato, comunque, che, essendo oggi la sentenza di primo grado titolo
esecutivo, a seguito della modifica dell'art. 282 del c.p.c., gli Uffici
competenti dovranno, intanto, procedere al rimborso della differenza tra le
somme corrisposte e l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa
annuale per l'iscrizione degli atti societari fissato dall'articolo 11 della
legge n. 448 del 1998, sempre nel rispetto del principio della decadenza
triennale. Qualora, invece, si sia già provveduto al rimborso delle somme in
esecuzione di sentenza di primo grado, senza tener conto della disciplina
recata dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998, dovrà, comunque, provvedersi
alla tempestiva impugnazione al fine di recuperare la differenza tra gli
ammontari rimborsati e quelli dovuti in base alla nuova disciplina;
c)
se è già pendente il giudizio di secondo grado sarà sufficiente integrare le
memorie difensive chiedendo l'applicazione delle citate disposizioni dell'art.
11;
d)
se, invece, è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si
dovrà dare alla medesima integrale esecuzione.
Nelle
ipotesi indicate alle lettere b), c) e d) non dovrà essere attivata la
procedura automatizzata disciplinata dal comma 4 del menzionato art. 11.
Si
evidenzia, inoltre, che il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998
disciplina gli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, fissandoli al tasso
legale vigente alla data di entrata in vigore della legge, e, quindi, per
effetto del D.M. 10 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11.12.1998, n.289), al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della
domanda di rimborso.
Conseguentemente,
è da ritenersi superato l'orientamento espresso da questa Direzione Centrale
con la risoluzione n. 169/E del 5.11.1998.
Pertanto,
dovranno essere impugnate le sentenze che riconoscano la corresponsione degli
interessi secondo la normativa di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e
successive modifiche, o, comunque, secondo criteri diversi da quelli fissati
dall'art. 11 citato.
Si
precisa, infine, che per non alterare il ricordato ordine dei rimborsi
stabilito dal comma 4 dell'art. 11 della ripetuta legge n. 448 del 1998, non
dovranno più essere effettuati i rimborsi parziali per l'anno 1992, previsti
dall'art. 61, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.