ACCISE - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - RIMBORSO DELL’INCREMENTO D’IMPOSTA

(Nota Agenzia Dogane 19/9/08, n. prot. 22234)

 

Gli esercenti interessati ad ottenere il rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione possono presentare - entro il 31 ottobre 2008 - una nuova dichiarazione, che integra e sostituisce quella già presentata entro il 30 giugno scorso, recante distinta indicazione dei consumi effettuati nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2007 e quelli effettuati nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2007, riportando, in entrambi i quadri del modello, l’elencazione dei veicoli utilizzati in tali periodi.

Vengono fatte salve le compensazioni con modello F24 eventualmente effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate entro il mese di giugno; per gli aventi diritto che intendano utilizzare il proprio credito in compensazione, è possibile procedere ad una nuova compensazione solamente entro i limiti dell’ulteriore rimborso spettante rispetto ai consumi effettuati dal 1° giugno 2007.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2009.