ACCISE - GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE - RIMBORSO DELL’INCREMENTO D’IMPOSTA
(Nota Agenzia Dogane 19/9/08, n.
prot. 22234)
Gli esercenti interessati ad
ottenere il rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa sul gasolio per
autotrazione possono presentare - entro il 31 ottobre 2008 - una nuova
dichiarazione, che integra e sostituisce quella già presentata entro il 30
giugno scorso, recante distinta indicazione dei consumi effettuati nel periodo
1° gennaio - 31 maggio 2007 e quelli effettuati nel periodo 1° giugno - 31
dicembre 2007, riportando, in entrambi i quadri del modello, l’elencazione dei
veicoli utilizzati in tali periodi.
Vengono fatte salve le compensazioni
con modello F24 eventualmente effettuate sulla base delle dichiarazioni
presentate entro il mese di giugno; per gli aventi diritto che intendano
utilizzare il proprio credito in compensazione, è possibile procedere ad una
nuova compensazione solamente entro i limiti dell’ulteriore rimborso spettante
rispetto ai consumi effettuati dal 1° giugno 2007.
Per
le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la
fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata agli
Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, apposita domanda
di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2009.