TRASFERIMENTI
IMMOBILIARI - LA VALUTAZIONE DEL BENE DEVE RISALIRE ALLA DATA DEL PRELIMINARE
DI VENDITA
(Commissione tributaria regionale
Lazio, Sentenza, Sez. I, 18/6/08, n.269)
È illegittimo l’avviso di
liquidazione con il quale - relativamente al trasferimento immobiliare disposto
a seguito di sentenza della Corte d’appello - viene elevato il valore del bene,
dovendosi far risalire la valutazione del bene all’atto del preliminare di
vendita (e non alla data della sentenza che ha disposto il trasferimento).
La vertenza tributaria trae origine
dal preliminare di compravendita che prevedeva il trasferimento di un immobile
per il prezzo di lire 300.000.000, la cui esecuzione, però, non avveniva per contrasti
tra le parti.
Conseguentemente l’acquirente
notificava atto di citazione di convalida di sequestro del bene e per il
merito, sequestro che veniva autorizzato dal Tribunale.
Successivamente il tribunale di Roma
rigettava sia le domande proposte dall’attore, sia le domande riconvezionali.
Con atto di citazione l’acquirente
insisteva per l’accoglimento delle domande avanzate in primo grado; la Corte di
appello di Roma accoglieva in parte le richieste dell’attore, disponendo, tra
l’altro, il trasferimento, ex art. 2932 cc., della proprietà del locale di cui
al preliminare di vendita, nonché la convalida del sequestro giudiziario del
bene.
Veniva, confermato, altresì, il
valore di lire 300.000.000, così come pattuito ed effettivamente corrisposto.
L’Ufficio, in occasione della
registrazione della sentenza, sulla base della valutazione eseguita
dall’Agenzia del Territorio, ha valutato il bene in lire 783.000.000 con
riferimento alla data della sentenza che ha disposto il trasferimento.
Come rilevato dalla CTR Lazio,
tuttavia, il prezzo stabilito tra le parti per la compravendita immobiliare
(pari a lire 300.000.000) è stato tempestivamente corrisposto dall’acquirente,
e cioè antecedentemente all’instaurazione del giudizio civile.
Tale valore è stato confermato in
sede di appello.
Il bene è stato sottoposto a
sequestro giudiziario, prima che il giudice deliberasse il trasferimento ex
art. 2932 c.c., non permettendo al promettenti venditori di ricavarne alcuna
utilità, né tantomeno di conservare il manufatto con opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, per cui si può fondatamente presumere che esso -
rispetto al momento della sottoscrizione del contratto preliminare - abbia
subito un naturale deperimento.
In
ogni caso, non può consentirsi che il valore possa farsi risalire alla data
della sentenza che ha disposto il trasferimento: un diverso orientamento,
infatti, significherebbe mettere a carico del cittadino le lungaggini che
solitamente subiscono i processi e, in particolare, quelli riguardanti i fatti
sottoposti al vaglio dei giudici dei tribunali civili.